La Suprema Corte ha ritenuto che il termine di 15 giorni concesso per l’esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria non ha natura perentoria

Termine di 15 giorni per la mediazione

Il termine di 15 giorni per esperire la mediazione obbligatoria non ha natura perentoria. È quanto affermato dalla Cassazione con ordinanza n. 9102/2023, pronunciandosi sulla controversa questione in materia. 

La vicenda su cui la S.C. è stata chiamata ad esprimersi traeva origine dall’opposizione promossa dai clienti di una banca contro un decreto ingiuntivo notificato da quest’ultima, ritenendo gli stessi illegittime e infondate le pretese creditorie. 

In entrambe le fasi di merito, l’opposizione veniva dichiarata improcedibile in quanto la domanda di mediazione era stata presentata oltre il termine assegnato, posto che secondo i giudici il termine di presentazione della domanda ha natura perentoria, come desumibile in via interpretativa dallo scopo della ragionevole durata del processo perseguito dalla norma. 

I ricorrenti, allora, adivano il Palazzaccio denunciando violazione ed errata applicazione di norme di diritto con riferimento alla perentorietà del termine di gg. 15 per l’avvio della mediazione delegata. 

Nello specifico, contestavano l’attribuzione della natura perentoria al termine evidenziando in ogni caso che nella fattispecie la domanda di mediazione era stata proposta solo con un ritardo di pochi giorni rispetto al termine fissato dal giudice e che il procedimento si era concluso ben prima della celebrazione dell’udienza fissata dal giudicante, sicchè in concreto nessun aggravamento dei tempi del processo si era prodotto. 

Natura non perentoria del termine

Nel merito, la S.C. esamina la questione controversa della natura perentoria o meno del termine di 15 gg concesso per l’esperimento del tentativo di mediazione ex art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010. 

Al riguardo, evidenziano i giudici, è intervenuto un arresto recente della S.C. (cfr. Cass. n. 40035/2021) che ha escluso la natura perentoria del termine, fissando il seguente principio: “Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui al D.Lgs. 28/2010 art. 5 commi 2 e 2 bis, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l’utile esperimento entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo, e non già l’avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l’ordinanza che dispone la mediazione”. 

Il principio enunciato, spiegano gli Ermellini, “si riferisce alla mediazione delegata, ma non vi sono ragioni ostative alla sua applicazione anche alla mediazione obbligatoria ex lege, ai sensi del comma 1-bis della medesima disposizione”. 

Nel caso di specie, peraltro, l’intero procedimento di mediazione si è svolto nella parentesi endoprocessuale che va dall’emissione dell’ordinanza di remissione all’udienza di verifica e si è concluso (senza il raggiungimento di alcun accordo tra le parti) ben quattro mesi prima della fissazione dell’udienza di rinvio. 

Per cui, conclude il Supremo Collegio, ha errato la corte nel confermare la decisione di primo grado che ha dichiarato improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo. Il ricorso è quindi accolto e la sentenza cassata con rinvio per l’esame del merito.

 Scarica Sentenza Corte di Cassazione 31 03 2023

Cosmo Crolla

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Cassazione: non perentorio il termine di 15 giorni per instaurare la mediazione

Con l'ordinanza n. 9102/2023, la Cassazione ha stabilito che il termine di 15 giorni per avviare la mediazione obbligatoria non ha natura perentoria. Il principio, applicabile sia alla mediazione delegata che a quella ex lege, chiarisce che il requisito fondamentale per la procedibilità è l'utile esperimento del tentativo entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, e non l'avvio formale entro il termine indicato. Pertanto, l'eventuale ritardo nella domanda non comporta l'improcedibilità del giudizio.

Data sentenza: 31/05/2023
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Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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