Scarica Sentenza Tribunale di Salerno N.3384-2025
Procura speciale e sostanziale all’avvocato delegato a prendere parte alla mediazione in sostituzione della parte che non partecipa personalmente
Delega valida solo se conferita con procura speciale e sostanziale
Per una corretta partecipazione alla mediazione obbligatoria, la parte può delegare un’altra persona, inclusa il proprio avvocato. Tuttavia, per essere valida, la delega deve essere conferita tramite una procura speciale che conceda al delegato non solo il potere di agire in giudizio, ma anche quello di prendere decisioni significative e transattive durante la procedura. In assenza di questo specifico conferimento di poteri, la mera presenza del difensore non è sufficiente a soddisfare l’obbligo di comparizione personale. Lo ha ribadito ancora una volta il Tribunale di Salerno nella sentenza n. 3384/2025.
Opposizione a decreto ingiuntivo
Con atto di citazione, un soggetto si oppone a un decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Salerno gli ha intimato il pagamento di circa 6.000 euro in favore della cessionaria di un credito derivante da un contratto di finanziamento. La controparte si costituisce in giudizio, chiede il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Mediazione: domanda improcedibile in assenza di delega speciale sostanziale
La sentenza però dichiara improcedibile la domanda di pagamento e revoca il decreto ingiuntivo. Il motivo principale risiede nella mancata partecipazione effettiva alla procedura di mediazione obbligatoria, che rappresenta una condizione necessaria per procedere con la causa. Il giudice nel decidere richiama una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, che stabilisce la necessità della comparizione personale delle parti alla mediazione, assistite da un avvocato. Le parti possono farsi rappresentare, ma il delegato deve essere munito di una procura speciale che gli conferisca un potere di rappresentanza sostanziale e non solo processuale. Nel caso specifico, dal verbale di mediazione del 17 luglio 2018 risulta che la controparte non ha preso parte personalmente alla mediazione. Alla procedura stragiudiziale era presente infatti solo il suo avvocato, a cui però non è stata conferita alcuna procura di rappresentanza sostanziale. Il giudice ha rilevato che il verbale riporta la presenza dell’avvocato unicamente come “assistenza tecnica”, senza specificare che lo stesso agiva anche in nome e per conto della società. L’avvocato, inoltre, ha firmato solo come “Avvocato parte istante”, lasciando in bianco lo spazio destinato alla firma della parte stessa. Controparte ha tentato di sanare la situazione in un secondo momento, presentando una scrittura privata per dimostrare che aveva effettivamente conferito un potere di rappresentanza al suo avvocato. Il giudice però ha ritenuto questo documento irrilevante per i seguenti motivi:
- la scrittura privata non aveva una data certa, per cui non poteva considerarsi affidabile;
- non è stato provato che questa procura sia stata presentata durante la mediazione;
- infine l’assenza di un riferimento a tale procura nel verbale di mediazione rende impossibile stabilire se l’avvocato fosse presente in duplice veste (legale e rappresentante) o solo nella prima.
Alla luce di queste circostanze, la domanda principale di controparte risulta improcedibile per non aver rispettato le condizioni per l’avvio della causa, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo Le spese processuali però sono da compensare, considerato che il principio giurisprudenziale sulla delega per la mediazione è stato consolidato dalla Cassazione solo in un periodo successivo all’espletamento della procedura di mediazione stessa.
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