Il tribunale di Viterbo afferma che la condizione di procedibilità della domanda nella mediazione obbligatoria è realizzata se la procedura è conclusa entro il termine di 3 mesi

Termine conclusione mediazione

Nella mediazione obbligatoria, la condizione di procedibilità della domanda può ritenersi realizzata se la procedura è conclusa ben oltre il termine di 15 giorni assegnato dal giudice ma comunque entro il termine trimestrale di durata massima della stessa. Lo ha affermato il tribunale di Viterbo, con sentenza n. 101/2023, decidendo una vertenza tra un condominio e la società costruttrice. 

La vicenda

Nella fattispecie, il condominio trascinava in giudizio la S.r.l. costruttrice nonché condomina con il più alto numero di millesimi, in quanto proprietaria di numerose unità immobiliari, chiedendo di accertare la nullità, inesistenza e inefficacia del precedente regolamento predisposto dalla stessa, sostituito dal nuovo, approvato all’unanimità dal condominio. In tale nuovo regolamento peraltro era stato trasfuso l’accordo transattivo che prevedeva una serie di obblighi a carico della società (tra cui la realizzazione della recinzione, di parcheggi e zone a verde, della portineria, ecc.) che, nonostante i solleciti e le richieste reiterate negli anni, non erano stati realizzati. 

Per cui il condominio chiedeva che parte convenuta venisse condannata ad adempiere agli obblighi assunti realizzando a sue cura e spese e in tempi ragionevoli, gli interventi richiesti. 

La S.r.l., a sua volta, si costituiva in giudizio eccependo l’improcedibilità della domanda attesa l’assenza del preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, trattandosi parte attrice, in realtà, di un supercondominio, deducendo, altresì, che analogo giudizio era pendente presso il tribunale di Roma e, considerata l’identità di cause, chiedeva disporsi la sospensione del giudizio de quo in attesa della definizione di quello richiamato. 

Nel merito, poi, la S.r.l., deduceva l’infondatezza delle domande attoree in fatto e in diritto, ritenendo che le obbligazioni assunte riguardavano soltanto alcuni interventi di quelli contestati, peraltro già eseguiti. 

Corretto espletamento procedura di mediazione

Il giudice ritenendo insussistente il necessario rapporto di pregiudizialità giuridica/dipendenza tra l’odierna causa e quella pendente innanzi al tribunale di Roma, riguardante il primo l’accertamento della responsabilità ex art. 1669 c.c. del costruttore-venditore e quello odierno alla condanna della medesima società ad obblighi di fare rispetto a quelli assunti nel regolamento di comunione, non disponeva la sospensione ex art. 295 c.p.c. assegnando invece i termini a parte attrice per la presentazione della domanda di mediazione. 

Successivamente, rigettata l’istanza di improcedibilità avanzata da parte convenuta quanto al corretto espletamento della procedura di mediazione e concessi i richiesti termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., rinviava prima per la precisazione delle conclusioni, e celebrata tale udienza, tratteneva la causa in decisione. 

Mediazione entro 3 mesi, termine massimo stabilito dalla legge

Decisione che dà torto alla S.r.l. in ordine all’eccezione di improcedibilità della domanda attorea per tardiva attivazione del procedimento di mediazione rispetto al termine assegnato dal giudice. 

Invero, rileva il tribunale, pur essendo stata promossa la procedura per impulso di parte attrice ben oltre il termine di 15 giorni concesso con ordinanza, “questa risulta conclusa entro il termine massimo stabilito dalla legge per l’esperimento”. 

In particolare, prosegue il tribunale, “con riferimento alla valutazione delle conseguenze relative al mancato rispetto del termine di 15 giorni stabilito dal giudice per l’introduzione del procedimento di mediazione ex art. 5 D.Lgs.  n. 28/2010 e s.m.i., si ritiene di aderire nell’ampio dibattito sorto tra i giudici di merito, all’indirizzo giurisprudenziale a tenore del quale il termine in questione, attesa la mancanza di espressa previsione legislativa, non può ritenersi perentorio, considerando detta soluzione maggiormente in linea con i principi volti a garantire un’effettiva tutela giurisdizionale dei diritti delle parti evitando che preclusioni e/o impedimenti non espressamente previste dalla legge possano minare una siffatta tutela, dovendosi invece, nel caso come quello in esame, ritenersi osservata la condizione di procedibilità in ragione della circostanza che la domanda di mediazione è stata avanzata e si è conclusa entro il termine di cui all’art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010 (il quale fissa in tre mesi il periodo massimo di durata del procedimento di mediazione), termine questo da ritenersi, invece, perentorio (cfr. Corte d’appello Milano 28-6-2017)”. 

Nel caso di specie, tale termine, per il giudicante, risulta essere rispettato, “essendosi il procedimento concluso entro il tempo massimo previsto, vale a dire, nell’ipotesi di cui è causa, entro tre mesi decorrenti dalla scadenza di quello fissato dal giudice”. 

La decisione

Ciò posto, per il tribunale di Viterbo, la domanda di parte attrice è infondata e non può trovare accoglimento. Invero, le doglianze attoree in ordine al mancato rispetto degli obblighi assunti dalla società nel regolamento approvato dall’assemblea, “non hanno trovato conforto probatorio, atteso che parte convenuta ha in parte dimostrato per tabulas l’assolvimento degli stessi e in parte rappresentato, senza che dette circostanze venissero smentite, che la non completa o non esatta esecuzione di alcuni obblighi non è dipesa da suo fatto o colpa”, come peraltro risulta anche dalla CTU. 

Alla luce di quanto sopra, rigetta quindi la domanda del condominio e lo condanna al pagamento delle spese di lite. 

Scarica sentenza Tribunale Viterbo 01.02.2023

Caterina Mastropasqua

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Mediazione obbligatoria, basta la conclusione entro i tre mesi

Il Tribunale di Viterbo, con la sentenza n. 101/2023, ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda in caso di mediazione obbligatoria è soddisfatta se la procedura si conclude entro il termine massimo legale di tre mesi. Il giudice ha chiarito che il termine di 15 giorni assegnato dal tribunale non è perentorio, privilegiando l'effettiva tutela dei diritti. Nel merito, l'istanza di un condominio contro una società costruttrice è stata rigettata per carenza di prove circa l'inadempimento degli obblighi.

Data sentenza: 01/02/2023
Curia: Tribunale di Viterbo
Giudice: Caterina Mastropasqua
Argomento/i: Mediazione obbligatoria
Materia/e: Mediazione obbligatoria

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Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
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Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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