Scarica sentenza Corte d’Appello di Milano 2024

Compensazione spese legittima se c’è un contrasto giurisprudenziale sull’ambito di applicazione della mediazione e della negoziazione assistita 

Mediazione o negoziazione

Legittima la compensazione delle spese di un giudizio che viene dichiarato improcedibile a causa del mancato esperimento della negoziazione assistita se la parte gravata ha esperito il procedimento di mediazione perché la controversia presenta in effetti i presupposti per promuovere l’una o l’altra procedura. Lo ha affermato la Corte di Appello di Milano, nella sentenza n. 660/2024.

Mancata negoziazione assistita

In una controversia avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno a una unità immobiliare, derivante da infiltrazioni proveniente dal lastrico solare di un edificio condominiale, la parte convenuta eccepisce l’improcedibilità della domanda derivante dal mancato svolgimento della negoziazione assistita. 

Il Tribunale competente accoglie l’eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte convenuta e dichiara improcedibile la domanda di parte attrice, compensando le spese di lite tra le parti. La parte soccombente appella la decisione, lamentando la decisione del Tribunale sull’improcedibilità della domanda in relazione alla compensazione delle spese di lite. 

Controparte si costituisce in grado di appello, chiede che l’appello venga dichiarato inammissibile e che la sentenza di primo grado venga confermata.

Mediazione in luogo della negoziazione e compensazione spese

La Corte d’Appello è quindi chiamata a pronunciarsi sulla compensazione delle spese legali contestata dalla parte convenuta, la quale afferma di non comprende le ragioni per le quali il Tribunale, dopo avere dichiarato improcedibile il ricorso cautelare, abbia deciso tuttavia di compensare le spese dell’intero giudizio. Per l’appellante l’esistenza di precedenti conformi sulla vittoria delle spese in presenza di una dichiarazione di improcedibilità/inammissibilità della domanda deve far concludere che non si tratta di una questione nuova

Per la Corte però il giudice di prime cure ha ben motivato la decisione sulle spese, perché l’ha fondata sul dibattito ancora accesso sulla questione delle ragioni in grado di giustificare la compensazione.

La Cassazione ha infatti affermato il principio per il quale: “in tema di compensazione delle spese processuali, ricorrono gravi ragioni, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., quando la decisione sia stata assunta in base ad argomentazioni esposte solo in sede contenziosa, a fronte della novità o della oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dallassenza di un orientamento univoco o consolidato.”

E’ quindi necessario valutare se in questo caso sussista o meno il presupposto dell’”assenza di un orientamento univoco o consolidato”, precisando che in materia non vi sono pronunce della Cassazione, ma solo dei giudici di merito, visto che tali questioni si pongono soprattutto davanti ai giudizi di primo grado.

Analizzando il caso di specie il giudice ha applicato il principio che prevede l’applicazione della negoziazione assistita nei casi in cui la mediazione non è obbligatoria in quella materia.

Il giudicante però ha applicato anche un altro orientamento che si occupa del rapporto tra mediazione e negoziazione. Per questa teoria la mediazione prevale sulla negoziazione assistita in presenza del cumulo potenziale delle procedure quando la controversia rientra sia in quelle soggette alla negoziazione che in quelle sottoposte alla mediazione, mentre “con riferimento ad altre procedure obbligatorie di conciliazione il legislatore del DL n. 132/2014 sceglie di non attribuire maggiore importanza all’una o all’altra, stabilendo che esse convivano.”

Questo è il contrasto alla base della decisione del tribunale sulla compensazione delle spese. 

Fatta questa premessa la Corte osserva che la controversia in oggetto rientra tra quelle soggette alla mediazione obbligatoria perché relativa a una controversia condominiale. Le attrici hanno infatti promosso la mediazione su invito del giudice, anche se per l’Organismo la materia rientra tra quelle per le quali la mediazione è obbligatoria per legge. 

In questo caso specifico coesistevano quindi i presupposti necessari per avviare sia la mediazione che la negoziazione assistita, la parte tuttavia è rimasta inerte all’invito del giudice. 

Parte appellata tuttavia non ha proposto appello incidentale sulla correttezza o meno della decisione del Tribunale fondata sul contrasto giurisprudenziale, per cui la Corte non trova ostacoli nel ritenere esistente il contrasto giurisprudenziale illustrato e giustificare quindi la compensazione sulle spese applicata dal giudice di primo grado. 

Leggi anche “Improcedibilità mancata mediazione: no alla compensazione delle spese

Scarica sentenza Corte d’Appello di Milano 2024

Carlo Maddaloni

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Spese compensate se c’è contrasto tra mediazione o negoziazione

La Corte d'Appello di Milano (sent. 660/2024) ha confermato la legittimità della compensazione delle spese in un giudizio dichiarato improcedibile per mancata negoziazione assistita. Tale decisione si giustifica poiché la parte aveva esperito la mediazione, procedura coesistente in caso di controversie condominiali. L'incertezza e il contrasto giurisprudenziale sul rapporto tra mediazione e negoziazione configurano le "gravi ragioni" ex art. 92 c.p.c., giustificando l'equo riparto dei costi processuali.

Curia: Corte d'Appello di Milano
Giudice: Carlo Maddaloni +2
Materia/e: Compensazione spese

Leggi il commento

Rifiuto mediazione dopo il primo incontro: presupposto per sanzione e argomenti di prova

Il rifiuto ingiustificato di proseguire la mediazione civile obbligatoria dopo il primo incontro legittima il giudice a irrogare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 8 D.Lgs. 28/2010. Tale condotta, come ribadito dalla Corte d'Appello di Milano nella sentenza 4020/2022, può inoltre essere utilizzata dal magistrato per desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c. Ciò è emerso in una causa su una servitù di passaggio, dove la mancata volontà di conciliare ha confermato la correttezza delle sanzioni.

Data sentenza: 20/12/2022
Curia: Corte d'Appello di Milano
Giudice: Carlo Maddaloni +2
Argomento/i: Mancata partecipazione senza giustificato motivo +1
Materia/e: mancata partecipazione +1

Leggi il commento

Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

Leggi il commento

Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

Leggi il commento

Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

Leggi il commento

Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

Leggi il commento

Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

Leggi il commento

Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

Leggi il commento

Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

Leggi il commento

Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

Leggi il commento

Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

Leggi il commento

Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

Leggi il commento

Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

Leggi il commento

Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

Leggi il commento