Scarica sentenza Corte di Cassazione 07 02 2024

Le Sezioni Unite sanciscono che per la domanda riconvenzionale non è obbligatorio esperire una nuova mediazione, verrebbe meno la finalità deflattiva 

Non c’è l’obbligo di una nuova mediazione per le domande riconvenzionali

La condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria nelle materie previste dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010 riguarda solo l’atto che introduce il giudizionon le domande riconvenzionali. Restano fermi ovviamente gli obblighi del mediatore e del giudice di valutare e considerare tutti gli interessi delle parti e favorire la conciliazione tra le parti. Lo hanno affermato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 3452-2024

Nuova mediazione obbligatoria anche per la domanda riconvenzionale?

Nell’ambito di una controversia in materia locatizia il Tribunale ha disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione come previsto dall’art. 363 bis c.p.c. Con l’ordinanza di rinvio il Tribunale ha posto un’importante questione di diritto, assai dibattuta in sede di merito, ossia se, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010, l’obbligo di disporre la mediazione riguardi anche la domanda riconvenzionale avanzata in giudizio, nel caso in cui la mediazione sia già stata espletata prima della prima udienza in relazione alla sola domanda principale.

Le ragioni per le quali la mediazione non è obbligatoria per le convenzionali

La questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di Cassazione è stata risolta dalle Sezioni Unite escludendo che il tentativo obbligatorio della mediazione rappresenti condizione di procedibilità della domanda riconvenzionale in giudizio, per diverse ragioni.

  1. Prima di tutto le domande riconvenzionali che si possono proporre astrattamente in giudizio possono avere diversa natura. Ci sono quelle collegate all’oggetto della lite e quelle invece “eccentriche” rispetto alla stessa. 
  2. Le prime sono quelle che, come prevede l’articolo 36 c.p.c “dipendono dal titolo dedotto in giudizio o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione.” Per ammettere la domanda riconvenzionale in questo caso la giurisprudenza richiede un collegamento tra domanda principale e riconvenzionale in misura tale da rendere consigliabile la celebrazione di un processo unico per entrambe. 
  3. Il secondo tipo di domande riconvenzionali sono invece quelle “eccentriche”, ossia quelle che non hanno collegamento alcuno con l’oggetto del giudizio. Per questa tipologia di domande riconvenzionali, anche se diverse, la giurisprudenza non è giunta tuttavia a conclusioni diverse rispetto a quelle contemplate dall’articolo 36 c.p.c, in relazione alla mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità della domanda.

2. In secondo luogo dalla formulazione letterale dell’articolo 5 emerge che chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una delle materie per le quali la mediazione è prevista dalla legge come condizione di procedibilità della domanda in giudizio, debba tentare la composizione della lite in via stragiudiziale rivolgendosi ad appositi organismi. Detta condizione di procedibilità della domanda è talmente rilevante che è presupposto processuale sanabile in via retroattiva nel caso in cui il giudice ne rilevi la pendenza o il mancato esperimento.  

3. Per quanto riguarda le riconvenzionali non eccentriche non emerge dalla legge che per le stesse debba essere esperita la mediazione quale condizione di procedibilità della domanda.

Del resto la mediazione, così come le altre ADR, sono nate esclusivamente per perseguire una finalità deflattiva, che non sarebbe perseguibile se la mediazione fosse imposta anche per le domande riconvenzionali.

4. In relazione alle riconvenzionali eccentriche e alla esclusione della mediazione obbligatoria concorrono altre ragioni rispetto a quelle sopra esposte. Alla necessità di deflazionare il processo si affianca infatti quella di garantire la certezza del diritto e la ragionevole durata del processo. Ci sono delle eccezioni alla regola dell’esclusione della mediazione obbligatoria anche per le riconvenzionali eccentriche, ma si tratta di ipotesi del tutto peculiari e decisamente circoscritte.

Legge e giurisprudenza: mediazione e finalità deflattiva

A sostegno della tesi contraria all’obbligo della mediazione obbligatoria per la domanda riconvenzionale militano in ogni caso la lettera della legge e alcune importanti considerazioni del giudice delle leggi.

La Corte Costituzionale ha affermato infatti che gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, come la mediazione “tendono, infatti, ad evitare l’abuso del diritto alla tutela giurisdizionale, nondimeno l’adempimento di un onere, lungi dal costituire uno svantaggio per il titolare della pretesa sostanziale, rappresenta il modo di soddisfazione della posizione sostanziale più pronto e meno dispendioso.” 

Tale effetto deflattivo, precisa la Cassazione, verrebbe meno se si volesse sottoporre a mediazione obbligatoria la domanda riconvenzionale e magari, per evitare discriminazioni, la riconvenzionale alla riconvenzionale. 

Alla luce di tutte queste considerazioni le Sezioni Unite giungono pertanto ad affermare il seguente principio di diritto: “La condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire li tentativo di conciliazione, per l’intero corso del processo e laddove possibile.”

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Carlo De Chiara

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Cassazione a Sezioni Unite: per la domanda riconvenzionale non c’è l’obbligo di una nuova mediazione

Con la sentenza n. 3452/2024, le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che la mediazione obbligatoria, prevista dall'art. 5 d.lgs. 28/2010, costituisca condizione di procedibilità solo per l'atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali. Tale principio si applica sia alle domande collegate che a quelle "eccentriche", al fine di garantire la ragionevole durata del processo e non compromettere la finalità deflattiva delle ADR, pur restando fermo l'obbligo di favorire la conciliazione tra le parti.

Data sentenza: 07/02/2024
Curia: Corte di Cassazione
Giudice: Alberto Giusti +7
Argomento/i: Domanda riconvenzionale
Materia/e: domanda riconvenzionale

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Cassazione: non perentorio il termine di 15 giorni per instaurare la mediazione

Con l'ordinanza n. 9102/2023, la Cassazione ha stabilito che il termine di 15 giorni per avviare la mediazione obbligatoria non ha natura perentoria. Il principio, applicabile sia alla mediazione delegata che a quella ex lege, chiarisce che il requisito fondamentale per la procedibilità è l'utile esperimento del tentativo entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, e non l'avvio formale entro il termine indicato. Pertanto, l'eventuale ritardo nella domanda non comporta l'improcedibilità del giudizio.

Data sentenza: 31/05/2023
Curia: Corte di Cassazione
Giudice: Carlo De Chiara +4
Argomento/i: Mediazione obbligatoria
Materia/e: Mediazione obbligatoria

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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