Il tribunale di Napoli ricorda che in mediazione, il delegato dalla parte non può delegare a sua volta i poteri ricevuti 

Mediazione delegata: il delegato non può delegare a sua volta

La parte che non compare personalmente davanti al mediatore può delegare il proprio avvocato, purchè dietro conferimento di procura sostanziale, tuttavia, il difensore non può delegare a sua volta i poteri ricevuti in favore di un terzo, in base al principio delegatus non potest delegare. Questo quanto si ricava dalla recente sentenza del tribunale di Napoli Nord n. 3689/2022 (sotto allegata) che coglie l’occasione per ricordare interessanti principi in materia di mediazione.

La vicenda

La vicenda aveva origine da un ricorso per decreto ingiuntivo di oltre 6mila euro da parte di una banca per l’inadempimento di un contratto di finanziamento.

Il debitore ingiunto proponeva formale opposizione ex art. 645 c.p.c. denunciando oltre alla carenza di legittimazione attiva, responsabilità precontrattuale della banca e assenza dei requisiti per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, anche il mancato esperimento della mediazione obbligatoria.

L’ingiunto chiedeva dunque la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della società finanziaria alla refusione delle spese di giudizio.

La banca, dal canto suo, si costituiva chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto e la concessione dei termini per l’instaurazione della mediazione obbligatoria.

Il GI dava ragione al debitore, denegando la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e rilevando d’ufficio l’ improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, onerando parte opposta di avviare il procedimento nel termine di legge assegnato.

Veniva quindi rinviata la causa per consentire la prova del perfezionamento della condizione di procedibilità e, in seguito, prodotto il verbale di mediazione con esito negativo, il giudice sollevava il contraddittorio processuale sulla procedibilità della domanda alla luce dell’effettiva partecipazione personale delle parti o dei rispettivi difensori muniti di idonea procura speciale, quindi la rinviava per la precisazione delle conclusioni. Sicchè nelle memorie conclusionali, il debitore ribadiva l’eccezione di improcedibilità e la richiesta di revocare il decreto ingiuntivo, mentre la società opposta insisteva per la conferma dello stesso.

La decisione

Per il giudice ad assumere carattere assorbente è la questione della procedibilità della domanda.

Il tentativo di mediazione infatti, rileva il giudice partenopeo, era stato promosso con modalità che non consentivano di ritenere avverata la condizione di procedibilità, sotto il profilo dell’effettiva partecipazione delle parti.

Invero, ricorda il giudicante, l’art. 8 del D.Lgs. n. 28/2010 obbliga le parti a comparire personalmente davanti al mediatore, in virtù della natura stessa del procedimento come meccanismo di risoluzione alternativa delle controversie, volto a conciliare le parti mediante una soluzione bonaria della lite. Ciò non significa che la partecipazione non sia delegabile, ma il delegato deve essere munito di apposita procura speciale sostanziale che lo abiliti a disporre dei diritti del soggetto.

Per cui, scrive ancora il tribunale, “la parte che non voglia o non possa comparire personalmente davanti al mediatore può delegare anche il proprio avvocato, purché dietro conferimento di procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto”. Ne discende che “la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore inviando soltanto il proprio avvocato, in assenza di procura sostanziale conferita per rappresentarlo nel procedimento di mediazione” e – a maggior ragione osserva il giudicante – “il difensore della parte non può nemmeno delegare in sua vece altro avvocato per comparire davanti al mediatore, non disponendo dei relativi poteri”.

Nel caso di specie, dal verbale di mediazione risulta che davanti al mediatore sia comparso esclusivamente il difensore della parte, peraltro, non munito di procura ad hoc. Ad ogni modo, anche se l’avvocato fosse stato in possesso di procura conferita dai difensori della società, conclude il giudice, “tale circostanza sarebbe stata comunque irrilevante, dal momento che di regola il rappresentante non può delegare a sua volta i poteri ricevuti in favore di un terzo, secondo il principio delegatus non potest delegare”.

Non vi è prova, quindi, che la società opposta abbia conferito all’avvocato idonea procura speciale a rappresentarla nel procedimento di mediazione, mediante il conferimento di poteri di natura sostanziale e non meramente processuale, tali da consentirgli di impegnare la stessa nel caso di raggiungimento di un’intesa transattiva.

Escludendo che il soggetto presente al procedimento di mediazione fosse in grado di rappresentare efficacemente gli interessi della parte, in assenza di apposita procura sostanziale conferita dall’avente diritto per la singola mediazione, ne discende che l’assenza della parte istante – o di un suo rappresentante munito di validi poteri sostanziali – “ha reso del tutto inefficace il tentativo di mediazione, per cui la condizione di procedibilità non può dirsi avverata”.

Da qui l’improcedibilità della domanda monitoria della banca e, per l’effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna anche al pagamento delle spese di lite.

Scarica la sentenza del Trib-Napoli-3689-2022

Benedetta Magliulo

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Il delegato nella mediazione non può delegare a sua volta. Condannata la banca e revocato il decreto ingiuntivo

Il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza n. 3689/2022, ha ribadito l'obbligo di comparizione personale delle parti in mediazione. La partecipazione è delegabile all'avvocato solo tramite procura speciale sostanziale, che abiliti a disporre dei diritti in oggetto. In base al principio delegatus non potest delegare, il difensore non può ulteriormente delegare tali poteri a terzi. L'assenza di idonea procura rende inefficace il tentativo di conciliazione, determinando l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 20/10/2022
Curia: Tribunale di Napoli Nord
Giudice: Benedetta Magliulo
Argomento/i: Procura in mediazione +1

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Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

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Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
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Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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