Scarica Sentenza Tribunale di Napoli N. 5880-2026

Il caso: locazione commerciale, scrittura privata e tentativo di mediazione

I fatti di causa prendono avvio da un contratto di locazione commerciale stipulato nel 2017 per un immobile nel centro storico di Napoli. Nel giugno 2020, la nuova proprietaria dell’immobile sottoscriveva con i conduttori una scrittura privata con cui si impegnava a cedere il 50% dell’immobile entro il 15 giugno 2024, su semplice richiesta della controparte.

Alla scadenza del termine, i conduttori dichiaravano di voler esercitare il diritto e offrivano il corrispettivo che ritenevano congruo; la proprietaria rifiutava. Le parti esperivano il tentativo di mediazione obbligatoria, ma senza raggiungere un accordo. I ricorrenti adivano quindi il Tribunale di Napoli, chiedendo una sentenza che producesse gli effetti del contratto non concluso ai sensi dell’art. 2932 c.c., oppure, in via subordinata, il risarcimento del danno.

Nel ricorso introduttivo, tuttavia, i ricorrenti avevano fatto ampio riferimento a quanto accaduto in sede di mediazione: le proposte economiche formulate reciprocamente, la proposta del mediatore e i rifiuti opposti dalle parti. Proprio su questo punto si apre la prima, importante questione esaminata dal giudice.

La violazione della riservatezza: gli artt. 9 e 10 D.Lgs. n. 28/2010

La convenuta ha eccepito l’inutilizzabilità dei riferimenti al contenuto della mediazione, richiamando gli artt. 9 e 10 del D.Lgs. n. 28/2010. Il Tribunale ha accolto l’eccezione.

L’art. 9 del decreto impone a chiunque partecipi al procedimento di mediazione l’obbligo di mantenere la riservatezza sulle dichiarazioni rese e sulle informazioni acquisite nel corso dello stesso. L’art. 10 precisa che tali dichiarazioni e informazioni non possono essere utilizzate nel successivo giudizio avente il medesimo oggetto, introdotto dopo l’insuccesso del tentativo conciliativo.

Nel caso in esame, i ricorrenti non si erano limitati a dare atto dell’avvenuto esperimento della mediazione e del suo esito negativo (il che sarebbe stato legittimo), ma avevano riportato in modo puntuale e analitico il contenuto del confronto conciliativo: le volontà manifestate, le proposte economiche formulate reciprocamente, la proposta del mediatore rifiutata da entrambe le parti.

Il giudice ha chiarito che tali deduzioni “attengono direttamente al contenuto sostanziale del procedimento di mediazione e rientrano, pertanto, nell’ambito oggettivo del divieto di utilizzazione sancito dagli artt. 9 e 10 del d.lgs. n. 28 del 2010”. Di conseguenza, ha dichiarato inutilizzabili tutte le parti del ricorso riferite alle dichiarazioni e alle proposte rese in sede conciliativa.

La pronuncia precisa tuttavia che l’inutilizzabilità non ha inciso sull’esito del giudizio, poiché la decisione si è fondata esclusivamente sugli atti contrattuali prodotti in giudizio, senza alcun ricorso al materiale conciliativo.

Il contratto di opzione: nullità per indeterminatezza del prezzo e del beneficiario

Nel merito, il Tribunale ha qualificato la scrittura privata del 15 giugno 2020 come contratto di opzione ai sensi dell’art. 1331 c.c., escludendo la riconducibilità al patto di prelazione. La distinzione è rilevante: mentre la prelazione genera un semplice obbligo di comportamento a carico del promittente, l’opzione attribuisce all’opzionario un diritto potestativo alla conclusione del contratto, esercitabile mediante una dichiarazione unilaterale di accettazione, senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà del concedente.

Proprio perché l’esercizio dell’opzione è idoneo di per sé a determinare la conclusione del contratto definitivo, la scrittura deve contenere, in forma scritta (ad substantiam per i diritti reali immobiliari), tutti gli elementi essenziali del contratto finale, incluso il prezzo.

Nel caso concreto, la scrittura privata non conteneva alcuna indicazione del prezzo della cessione, né alcun criterio oggettivo per determinarlo. Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione (ord. n. 11982/2020 e sent. n. 1332/2017), ha dichiarato il contratto nullo per indeterminatezza di un elemento essenziale, ai sensi degli artt. 1325, 1346 e 1418, comma 2, c.c.

La scrittura era inoltre affetta da un ulteriore profilo di nullità: l’indeterminatezza del beneficiario dell’opzione. La clausola faceva riferimento al “conduttore e solo esclusivamente ai suoi genitori”, senza chiarire se il diritto spettasse a uno, agli altri o a tutti congiuntamente. Tale ambiguità, in un contratto soggetto a forma scritta ad substantiam, non è sanabile per via interpretativa.

Ne consegue il rigetto della domanda ex art. 2932 c.c. e l’assorbimento della domanda risarcitoria.

Le implicazioni pratiche per avvocati e mediatori

La sentenza offre due spunti operativi distinti.

Sul piano della riservatezza della mediazione, la pronuncia è un monito chiaro per i difensori: il divieto di cui agli artt. 9 e 10 D.Lgs. n. 28/2010 ha portata ampia e comprende non solo le dichiarazioni in senso stretto, ma anche le proposte economiche, le offerte di accordo e la proposta del mediatore. Richiamare questi elementi nel ricorso introduttivo o nelle memorie difensive espone la parte a vedere dichiarate inutilizzabili le proprie stesse deduzioni, con evidenti ricadute sulla strategia processuale.

Sul piano contrattuale, la distinzione tra opzione e prelazione ribadita dal Tribunale di Napoli ricorda che la qualificazione giuridica di un accordo non può prescindere dal suo contenuto sostanziale. Un atto che attribuisce il diritto di provocare unilateralmente il trasferimento di un immobile entro un termine certo è un contratto di opzione; come tale, richiede la determinazione o determinabilità del prezzo nel testo scritto, pena la nullità.

Scarica Sentenza Tribunale di Napoli N. 5880-2026

Barbara Gargia

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Riservatezza della mediazione: inutilizzabili in giudizio le dichiarazioni rese in sede conciliativa

Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 10 aprile 2026 (n. 5880/2026, R.G. n. 8725/2025), dichiara inutilizzabili nel giudizio civile tutte le deduzioni del ricorso introduttivo che riportavano il contenuto degli incontri di mediazione: proposte delle parti, proposta del mediatore, volontà manifestate in sede conciliativa. La pronuncia ribadisce il carattere assoluto del vincolo di riservatezza sancito dagli artt. 9 e 10 D.Lgs. n. 28/2010 e la conseguente impossibilità di utilizzare, nel successivo processo, quanto emerso nella fase conciliativa.

Data sentenza: 10/04/2026
N° sentenza: 5880
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Barbara Gargia
Argomento/i: Riservatezza in sede di mediazione
Materia/e: Locazione

Leggi il commento

Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

Leggi il commento

Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

Leggi il commento

Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

Leggi il commento

Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

Leggi il commento

Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

Leggi il commento

Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

Leggi il commento

Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

Leggi il commento

Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

Leggi il commento

Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

Leggi il commento

Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

Leggi il commento

Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

Leggi il commento

Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

Leggi il commento