La procura speciale sostanziale rende irrituale la partecipazione in sede di mediazione se non definisce in modo chiaro poteri e limiti del delegato

Partecipazione irrituale: la procura speciale non indica limiti e poteri

Deve ritenersi irrituale la partecipazione della parte alla procedura di mediazione se la stessa delega il proprio avvocato conferendo una procura speciale e sostanziale che però non specifica i limiti e i poteri che il delegato può esercitare in mediazione. 

Questo quanto sancito dalla Corte di Appello nella sentenza n. 421/2022 (sotto allegata).

Azione civile risarcitoria 

Una Società conviene in giudizio l’Azienda Napoletana di Mobilità avviando nei suoi confronti una causa per il risarcimento dei danni subiti a causa della violazione del dovere di buona fede da parte della convenuta. 

La sentenza di primo grado respinge le richieste dalla società attrice. Il giudizio prosegue in appello, poi in Cassazione e nuovamente in appello in sede di rinvio. 

In questa sede la Corte di secondo grado dispone la mediazione ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010 e fissa l’udienza di rinvio. Trascorso questo termine e svolta l’udienza di rinvio, la Corte rileva problemi legati alla ritualità della mediazione. 

Difetto di procura o verbalizzazione sommaria?

Per parte appellante l’organismo di mediazione non è stato sufficientemente preciso nello specificare la presenza personale delle parti in mediazione.  

Parte appellata invece rileva che, come emerge anche dal verbale del primo incontro, l’appellante ha preso parte alla mediazione per mezzo del suo avvocato, a cui però non ha conferito la prevista procura speciale sostanziale. Ragione per la quale la mediazione deve ritenersi improcedibile. 

L’appellante nel replicare a tale richiesta fa presente però che il problema deve rinvenirsi piuttosto nella sommaria verbalizzazione effettuata dall’Organismo di mediazione, che rende necessario un nuovo esperimento della procedura. 

La Corte di Appello, dopo avere analizzato nel dettaglio lo svolgimento della mediazione, ai fini del decidere si riporta ad alcune conclusioni della Cassazione sulla mediazione. 

La procura speciale sostanziale deve indicare limiti e poteri

La mediazione, ricorda la Corte di Appello, è una procedura che ha successo se le parti vi partecipano personalmente. E’ grazie al dialogo facilitato dal mediatore in modo informale che è possibile infatti giungere a una soluzione in grado di porre fine al conflitto in via amichevole e soddisfacente per entrambi. 

La presenza delle parti con i loro avvocati al primo incontro quindi è fondamentale, ma affinché si avveri la condizione di procedibilità a rilevare è che la parte prenda parte alla mediazione, senza limitarsi a inviare solo il suo avvocato. 

Questo non significa, come spiegato dalla Cassazione, che la partecipazione alla mediazione è un’attività non delegabile. Perché la delega sia valida occorre però conferire al delegato una procura specifica per la mediazione che gli conferisca il potere di esercitare tutti i diritti sostanziali che tale funzione comporta. 

Non è infatti sufficiente, per conferire all’avvocato il potere di sostituire la parte in sede di mediazione, la procura che gli è stata conferita per il processo, anche perché la mediazione delegata non rappresenta un’attività processuale. La stessa è piuttosto una parentesi non giurisdizionale all’interno del processo.  

In base a quanto sancito dalla Cassazione nella sentenza n. 8473/2019 la partecipazione della parte alla mediazione per mezzo di un soggetto delegato a cui non è stata conferita specifica procura sostanziale, che specifichi in modo chiaro i poteri e i limiti, rende il procedimento di mediazione non validamente, ritualmente e legittimamente esperito. 

Ipotesi che si è realizzata nel caso di specie in quanto dal verbale risulta la presenza per la società del suo avvocato, munita di procura speciale e trasmessa a mezzo pec, ma dal verbale non è possibile ricavare il contenuto specifico della procura suddetta.  

Contenuto della procura speciale che non è stato chiarito dalla società neppure in sede di udienza, impedendo così di valutare la presenza rituale all’incontro di mediazione. 

La procura che l’appellata ha conferito al difensore per prendere parte alla mediazione non può quindi ritenersi idonea e poiché la partecipazione irrituale è equiparabile all’assenza ingiustificata in mediazione, la stessa viene sanzionata dalla Corte di Appello.

Scarica Sentenza Corte d’Appello di Napoli 02 02 2022

Aurelia D'Ambrosio

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Procura speciale sostanziale: i poteri e i limiti devono essere chiari

La Corte d'Appello di Napoli (sent. 421/2022) ha stabilito che la partecipazione alla mediazione tramite avvocato è irrituale se la procura speciale sostanziale non definisce chiaramente poteri e limiti del delegato. Non è infatti sufficiente la procura per il processo, poiché la mediazione è un'attività non giurisdizionale. Nel caso di specie, l'impossibilità di verificare il contenuto della procura ha reso il procedimento non validamente esperito, equiparando tale vizio all'assenza ingiustificata della parte.

Data sentenza: 02/02/2022
Curia: Corte d'Appello di Napoli
Giudice: Assunta D'Amore +2
Argomento/i: procura speciale sostanziale
Materia/e: procura speciale sostanziale

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Il verbale inesistente non prova la mediazione

La sentenza n. 420/2022 della Corte d'Appello di Napoli stabilisce che un verbale di mediazione inesistente non prova l'avvenuto svolgimento della procedura, rendendo non avverata la condizione di procedibilità della domanda. Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere spetta al creditore, mentre in appello all'appellante. L'improcedibilità è stata confermata poiché il verbale non era sottoscritto dal mediatore, non depositato presso l'Organismo e l'appellante non aveva partecipato all'incontro.

Data sentenza: 02/02/2022
Curia: Corte d'Appello di Napoli
Giudice: Assunta D'Amore +2
Argomento/i: Condizione di procedibilità +1
Materia/e: Condizione di procedibilità +1

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Mediazione ordinata dal giudice: condizione di procedibilità

L'ordinanza della Corte d'Appello di Napoli del 09.02.2022 stabilisce che la mediazione ordinata dal giudice costituisce condizione di procedibilità anche in appello. Tale procedura, utile per una risoluzione rapida e vantaggiosa della lite, richiede la presenza personale delle parti assistite da un legale; l'assenza pregiudica la procedibilità e può essere sanzionata. Le parti possono richiedere un mediatore esperto e, in caso di mancato accordo, la condotta tenuta influirà sulla successiva valutazione delle spese.

Data sentenza: 09/02/2022
Curia: Corte d'Appello di Napoli
Giudice: Aurelia D'Ambrosio +2
Argomento/i: Condizione di procedibilità +1
Materia/e: Condizione di procedibilità +1

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Il verbale di mediazione del tutto privo della sottoscrizione del mediatore e conseguentemente della certificazione dell’autografia della firma della parte oltre che del deposito presso la segreteria dell’organismo, rendono inesistente il verbale di mediazione prodotto in giudizio

La Corte d'Appello di Napoli ha dichiarato improcedibile l'appello proposto dalla (…) S.r.l. contro una sentenza del Tribunale di Napoli. Nonostante l'avvio della mediazione disposta dal giudice, l'incontro è stato ritenuto irrituale poiché l'appellante è stata rappresentata dal proprio legale senza una procura speciale sostanziale, requisito indispensabile per sostituire la parte. Tale mancanza preclude l'avveramento della condizione di procedibilità, rendendo impossibile ogni sanatoria e confermando l'improcedibilità.

Data sentenza: 02/02/2022
Curia: Corte d'Appello di Napoli
Giudice: Assunta D'Amore +2

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Il giudice deve rilevare ex officio (sulla base delle allegazioni delle parti all’incontro di mediazione poi prodotte in giudizio) la carenza dei poteri rappresentativi al fine di valutare il corretto esperimento della mediazione

La Corte d'Appello di Napoli ha dichiarato improcedibile l'impugnazione proposta contro una sentenza che condannava l'appellante al pagamento di una somma in favore di un istituto bancario. La decisione si fonda sul mancato esperimento della mediazione obbligatoria disposta dal giudice, onere che gravava sull'appellante in quanto parte procedente. L'inerzia della parte, unita all'irregolarità formale del verbale di mediazione prodotto dalla banca, ha reso inammissibile il ricorso.

Data sentenza: 02/02/2022
Curia: Corte d'Appello di Napoli
Giudice: Assunta D'Amore +2
Argomento/i: Assenza procura sostanziale +1

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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