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Appello improcedibile se la manca la procura sostanziale speciale all’avvocato e se la firma della parte rappresentata non è autenticata dal notaio

Mediazione e procura speciale sostanziale per l’avvocato

Anche nella mediazione demandata dal giudice la parte può farsi sostituire da un rappresentante sostanziale, che può coincidere anche con il difensore che lo assiste nella procedura di mediazione, costui però deve essere munito di apposita procura speciale sostanziale e la sottoscrizione della parte rappresentata deve essere autenticata da un notaio o da un altro pubblico ufficiale. Lo ha affermato la Corte di Appello di Napoli con la sentenza n. 1860/2024.

Partecipazione alla procedura di mediazione

Una controversia giudiziaria avviata per la richiesta dei danni subiti da un veicolo si conclude, in primo grado, a favore dell’attore. La parte soccombente però appella la decisione. La Corte di appello competente, dopo aver dichiarato l’appello ammissibile, si occupa della questione della procedibilità dell’appello in base all’esito della mediazione demandata dal giudice con ordinanza. Dall’esame del verbale del 28 marzo 2018 dell’organismo di mediazione la corte rileva il mancato accordo senza proposta e la conseguente dichiarazione di esito negativo del procedimento da parte del mediatore. All’incontro di mediazione del 20 marzo 2018 le parti del processo non hanno preso parte personalmente alla procedura di mediazione. La Corte ha quindi invitato le parti a svolgere le proprie difese in relazione al corretto svolgimento della mediazione per poter decidere in ordine alla procedibilità dell’appello. Alcune parti nelle loro note scritte hanno ritenuto che la mediazione sia stata esperita correttamente poiché le stesse hanno conferito procura a mediare e conciliare ai rispettivi difensori. Una delle parti però contesta il corretto svolgimento della mediazione, precisando che nel verbale, per un mero errore materiale, non è stata riportata la firma dell’amministratore delegato della società appellante, che ha anche sottoscritto il verbale e che era quindi regolarmente presente al predetto incontro di mediazione.

Appello improcedibile: difetto di procura e di rappresentanza in mediazione

Alla luce delle detenzioni difensive delle parti e della documentazione acquisita la Corte d’appello dichiara l’impugnazione improcedibile. Essa ricorda infatti che la Corte di Cassazione ha chiarito che il successo della mediazione dipende dal contatto diretto tra le parti e il mediatore, che facilita il dialogo informale e diretto, aiutando a risolvere conflitti e mantenere i rapporti commerciali. La legge richiede la presenza personale delle parti e dei loro avvocati al primo incontro con il mediatore, sottolineando che la parte non può delegare solo al proprio avvocato la partecipazione. Tuttavia, la presenza personale è delegabile tramite una procura speciale sostanziale, che deve essere specifica e conferire il potere di disporre dei diritti sostanziali oggetto della mediazione. La Cassazione ha ribadito che una semplice procura processuale, anche se ampia, non è sufficiente per delegare la partecipazione alla mediazione poiché l’attività di mediazione richiede una rappresentanza sostanziale, non processuale. Fatta questa precisazione è necessario però chiarire in che modo deve essere garantita la autenticità della sottoscrizione apposta dalla parte rappresentata. La Cassazione sul punto ha precisato che l’autentica della firma del delegante non è efficace se effettuata dall’avvocato delegato. La firma della parte che viene rappresentata deve quindi essere autenticata da un notaio o da un pubblico ufficiale. In conclusione, si può affermare che, in relazione al caso di specie, l’assenza di una procura adeguata o di un rappresentante legittimato durante la mediazione comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale. Questo principio si applica anche alla mediazione disposta in appello, dove la mancata mediazione ordinata dal giudice porta all’improcedibilità del ricorso.

Leggi anche: “In mediazione non è necessaria la procura notarile, se non per quegli atti per il cui compimento è richiesta espressamente

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Aurelia D’Ambrosio

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Ok all’avvocato in mediazione purché con procura

La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza 1860/2024, ha dichiarato improcedibile un appello a causa del mancato rispetto delle modalità di partecipazione alla mediazione. La legge impone la presenza personale delle parti o, in alternativa, la nomina di un rappresentante tramite procura speciale sostanziale. Tale atto non può essere una semplice procura processuale e richiede obbligatoriamente l'autentica della firma da parte di un notaio o di un pubblico ufficiale per essere valido.

Data sentenza: 24/04/2024
Curia: Corte d'Appello di Napoli
Giudice: Aurelia D’Ambrosio +2

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Procura sostanziale per l’avvocato che sostituisce in mediazione

La Corte d'Appello di Napoli (sent. 173/2024) ha ribadito l'obbligo di partecipazione personale delle parti nella mediazione. In presenza di gravi motivi, è possibile farsi sostituire da un rappresentante, purché munito di procura speciale sostanziale che conferisca il potere di transigere la lite e disporre dei diritti oggetto della controversia. La semplice procura alle liti o la delega del difensore sono insufficienti; l'assenza di tale potere comporta l'improcedibilità della domanda e sanzioni pecuniarie.

Curia: Corte d'Appello di Napoli
Giudice: Aurelia D’Ambrosio +2
Argomento/i: Mediazione delegata

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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