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Appello improcedibile se la manca la procura sostanziale speciale all’avvocato e se la firma della parte rappresentata non è autenticata dal notaio

Mediazione e procura speciale sostanziale per l’avvocato

Anche nella mediazione demandata dal giudice la parte può farsi sostituire da un rappresentante sostanziale, che può coincidere anche con il difensore che lo assiste nella procedura di mediazione, costui però deve essere munito di apposita procura speciale sostanziale e la sottoscrizione della parte rappresentata deve essere autenticata da un notaio o da un altro pubblico ufficiale. Lo ha affermato la Corte di Appello di Napoli con la sentenza n. 1860/2024.

Partecipazione alla procedura di mediazione

Una controversia giudiziaria avviata per la richiesta dei danni subiti da un veicolo si conclude, in primo grado, a favore dell’attore. La parte soccombente però appella la decisione. La Corte di appello competente, dopo aver dichiarato l’appello ammissibile, si occupa della questione della procedibilità dell’appello in base all’esito della mediazione demandata dal giudice con ordinanza. Dall’esame del verbale del 28 marzo 2018 dell’organismo di mediazione la corte rileva il mancato accordo senza proposta e la conseguente dichiarazione di esito negativo del procedimento da parte del mediatore. All’incontro di mediazione del 20 marzo 2018 le parti del processo non hanno preso parte personalmente alla procedura di mediazione. La Corte ha quindi invitato le parti a svolgere le proprie difese in relazione al corretto svolgimento della mediazione per poter decidere in ordine alla procedibilità dell’appello. Alcune parti nelle loro note scritte hanno ritenuto che la mediazione sia stata esperita correttamente poiché le stesse hanno conferito procura a mediare e conciliare ai rispettivi difensori. Una delle parti però contesta il corretto svolgimento della mediazione, precisando che nel verbale, per un mero errore materiale, non è stata riportata la firma dell’amministratore delegato della società appellante, che ha anche sottoscritto il verbale e che era quindi regolarmente presente al predetto incontro di mediazione.

Appello improcedibile: difetto di procura e di rappresentanza in mediazione

Alla luce delle detenzioni difensive delle parti e della documentazione acquisita la Corte d’appello dichiara l’impugnazione improcedibile. Essa ricorda infatti che la Corte di Cassazione ha chiarito che il successo della mediazione dipende dal contatto diretto tra le parti e il mediatore, che facilita il dialogo informale e diretto, aiutando a risolvere conflitti e mantenere i rapporti commerciali. La legge richiede la presenza personale delle parti e dei loro avvocati al primo incontro con il mediatore, sottolineando che la parte non può delegare solo al proprio avvocato la partecipazione. Tuttavia, la presenza personale è delegabile tramite una procura speciale sostanziale, che deve essere specifica e conferire il potere di disporre dei diritti sostanziali oggetto della mediazione. La Cassazione ha ribadito che una semplice procura processuale, anche se ampia, non è sufficiente per delegare la partecipazione alla mediazione poiché l’attività di mediazione richiede una rappresentanza sostanziale, non processuale. Fatta questa precisazione è necessario però chiarire in che modo deve essere garantita la autenticità della sottoscrizione apposta dalla parte rappresentata. La Cassazione sul punto ha precisato che l’autentica della firma del delegante non è efficace se effettuata dall’avvocato delegato. La firma della parte che viene rappresentata deve quindi essere autenticata da un notaio o da un pubblico ufficiale. In conclusione, si può affermare che, in relazione al caso di specie, l’assenza di una procura adeguata o di un rappresentante legittimato durante la mediazione comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale. Questo principio si applica anche alla mediazione disposta in appello, dove la mancata mediazione ordinata dal giudice porta all’improcedibilità del ricorso.

Leggi anche: “In mediazione non è necessaria la procura notarile, se non per quegli atti per il cui compimento è richiesta espressamente

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Ok all’avvocato in mediazione purché con procura

La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza 1860/2024, ha dichiarato improcedibile un appello a causa del mancato rispetto delle modalità di partecipazione alla mediazione. La legge impone la presenza personale delle parti o, in alternativa, la nomina di un rappresentante tramite procura speciale sostanziale. Tale atto non può essere una semplice procura processuale e richiede obbligatoriamente l’autentica della firma da parte di un notaio o di un pubblico ufficiale per essere valido.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 24/04/2024
Curia: Corte d'Appello di Napoli
Giudice: Aurelia D’Ambrosio, Marielda Montefusco, Michele Magliulo

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Appello improcedibile se la manca la procura sostanziale speciale all’avvocato e se la firma della parte rappresentata non è autenticata dal notaio

Mediazione e procura speciale sostanziale per l’avvocato

Anche nella mediazione demandata dal giudice la parte può farsi sostituire da un rappresentante sostanziale, che può coincidere anche con il difensore che lo assiste nella procedura di mediazione, costui però deve essere munito di apposita procura speciale sostanziale e la sottoscrizione della parte rappresentata deve essere autenticata da un notaio o da un altro pubblico ufficiale. Lo ha affermato la Corte di Appello di Napoli con la sentenza n. 1860/2024.

Partecipazione alla procedura di mediazione

Una controversia giudiziaria avviata per la richiesta dei danni subiti da un veicolo si conclude, in primo grado, a favore dell’attore. La parte soccombente però appella la decisione. La Corte di appello competente, dopo aver dichiarato l’appello ammissibile, si occupa della questione della procedibilità dell’appello in base all’esito della mediazione demandata dal giudice con ordinanza. Dall’esame del verbale del 28 marzo 2018 dell’organismo di mediazione la corte rileva il mancato accordo senza proposta e la conseguente dichiarazione di esito negativo del procedimento da parte del mediatore. All’incontro di mediazione del 20 marzo 2018 le parti del processo non hanno preso parte personalmente alla procedura di mediazione. La Corte ha quindi invitato le parti a svolgere le proprie difese in relazione al corretto svolgimento della mediazione per poter decidere in ordine alla procedibilità dell’appello. Alcune parti nelle loro note scritte hanno ritenuto che la mediazione sia stata esperita correttamente poiché le stesse hanno conferito procura a mediare e conciliare ai rispettivi difensori. Una delle parti però contesta il corretto svolgimento della mediazione, precisando che nel verbale, per un mero errore materiale, non è stata riportata la firma dell’amministratore delegato della società appellante, che ha anche sottoscritto il verbale e che era quindi regolarmente presente al predetto incontro di mediazione.

Appello improcedibile: difetto di procura e di rappresentanza in mediazione

Alla luce delle detenzioni difensive delle parti e della documentazione acquisita la Corte d’appello dichiara l’impugnazione improcedibile. Essa ricorda infatti che la Corte di Cassazione ha chiarito che il successo della mediazione dipende dal contatto diretto tra le parti e il mediatore, che facilita il dialogo informale e diretto, aiutando a risolvere conflitti e mantenere i rapporti commerciali. La legge richiede la presenza personale delle parti e dei loro avvocati al primo incontro con il mediatore, sottolineando che la parte non può delegare solo al proprio avvocato la partecipazione. Tuttavia, la presenza personale è delegabile tramite una procura speciale sostanziale, che deve essere specifica e conferire il potere di disporre dei diritti sostanziali oggetto della mediazione. La Cassazione ha ribadito che una semplice procura processuale, anche se ampia, non è sufficiente per delegare la partecipazione alla mediazione poiché l’attività di mediazione richiede una rappresentanza sostanziale, non processuale. Fatta questa precisazione è necessario però chiarire in che modo deve essere garantita la autenticità della sottoscrizione apposta dalla parte rappresentata. La Cassazione sul punto ha precisato che l’autentica della firma del delegante non è efficace se effettuata dall’avvocato delegato. La firma della parte che viene rappresentata deve quindi essere autenticata da un notaio o da un pubblico ufficiale. In conclusione, si può affermare che, in relazione al caso di specie, l’assenza di una procura adeguata o di un rappresentante legittimato durante la mediazione comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale. Questo principio si applica anche alla mediazione disposta in appello, dove la mancata mediazione ordinata dal giudice porta all’improcedibilità del ricorso.

Leggi anche: “In mediazione non è necessaria la procura notarile, se non per quegli atti per il cui compimento è richiesta espressamente

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