Scarica Sentenza Tribunale di Belluno n. 34-2026
La controversia nasce da un’impugnazione di delibera assembleare ex art. 1137 c.c., avente a oggetto una delibera straordinaria relativa alla prevenzione incendi dei garage interrati, all’incarico professionale per la redazione del progetto e ai criteri di riparto delle spese. Il condominio resistente eccepiva, in via preliminare, l’inammissibilità o improcedibilità della domanda, sostenendo che la mediazione fosse stata attivata non presso un organismo del circondario del Tribunale di Belluno, ma presso un organismo con sede a Roma, in violazione della regola sulla competenza territoriale. Si trattava, dunque, di una questione preliminare tutt’altro che teorica, perché diretta a incidere sulla stessa possibilità di esame della domanda giudiziale.
Il Tribunale affronta la questione muovendo dal dato normativo generale. Ricorda che, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 28/2010, la competenza territoriale dell’organismo di mediazione segue i criteri del codice di procedura civile e che, pertanto, in linea di principio, l’istanza deve essere depositata presso un organismo che abbia sede in un comune del circondario del giudice territorialmente competente per la controversia. Sotto questo profilo, la sentenza si colloca nel solco dell’impostazione ormai consolidata secondo cui la mediazione, pur essendo una procedura stragiudiziale, conserva un necessario collegamento con il foro giudiziario potenzialmente competente.
Il passaggio davvero rilevante, però, viene subito dopo. Il Tribunale sottolinea che la stessa disposizione normativa prevede espressamente che la competenza dell’organismo sia derogabile su accordo delle parti. Ed è proprio sulla nozione di accordo derogatorio che la sentenza introduce il profilo più interessante. Il giudice non pretende, infatti, un patto espresso, scritto e autonomo tra i litiganti. Ritiene invece che tale accordo possa essere desunto anche implicitamente dal comportamento processuale tenuto nella procedura di mediazione: partecipazione agli incontri, accettazione del regolamento dell’organismo e assenza di qualunque eccezione di incompetenza territoriale sollevata in quella sede. In presenza di questi elementi, il Tribunale considera raggiunta una deroga consensuale al criterio territoriale legale.
La soluzione è particolarmente significativa perché evita una lettura eccessivamente formalistica della fase mediativa. La sentenza, in sostanza, afferma che la parte non può prendere parte al procedimento davanti a un certo organismo, accettarne il regolamento, svolgere la procedura senza riserve e solo in un secondo momento, nel giudizio, utilizzare la questione territoriale come motivo di improcedibilità. La competenza territoriale dell’organismo viene dunque trattata come regola sì rilevante, ma non indisponibile, e soprattutto come regola la cui deroga può emergere dal comportamento delle parti in modo coerente con i principi di autoresponsabilità e buona fede processuale.
Il Tribunale aggiunge, peraltro, un elemento ulteriore che rafforza la correttezza della procedura concretamente svolta. La parte ricorrente aveva documentato che l’organismo adito aveva stipulato, ai sensi del D.M. 180/2010, un protocollo d’intesa con un organismo avente sede a Belluno, GEO-C.A.M. Anche questo dato viene valorizzato dal giudice quale circostanza ulteriore idonea a confermare la regolarità dell’instaurazione della mediazione. Pur non costituendo, da solo, il fulcro della decisione, tale elemento contribuisce a rendere ancora meno persuasiva l’eccezione preliminare del condominio resistente.
La sentenza contiene anche un altro passaggio di interesse molto concreto: il Tribunale ritiene infondata l’eccezione di tardività dell’impugnazione della delibera, osservando che la domanda di mediazione era stata depositata il 23 aprile 2024, dunque entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 1137 c.c. Il ragionamento sotteso è chiaro: ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione in materia condominiale, rileva già l’attivazione del procedimento mediativo entro il termine decadenziale. Questo profilo, pur trattato sinteticamente, rafforza l’utilità pratica della decisione, perché mostra il rapporto stretto tra mediazione obbligatoria e conservazione del potere di impugnazione della delibera assembleare.
Il pregio della pronuncia sta quindi soprattutto nell’equilibrio. Il Tribunale non nega la rilevanza della competenza territoriale dell’organismo, né afferma che tale competenza sia irrilevante o liberamente trascurabile. Al contrario, la richiama espressamente e la ricostruisce secondo i criteri legali. Ma, al tempo stesso, prende sul serio la previsione normativa che ne ammette la derogabilità e ne trae una conseguenza coerente: se le parti, nei fatti, accettano di procedere davanti a un organismo diverso e non contestano quella scelta nella sede naturale, l’accordo derogatorio può ritenersi raggiunto. La procedura, dunque, non è invalida solo perché svolta fuori dal circondario del tribunale competente, quando il comportamento delle parti dimostri che quella sede è stata accettata da tutti i partecipanti.
Naturalmente, la sentenza non va sovraccaricata di significati che non ha. Il cuore finale della decisione resta nel merito dell’impugnazione della delibera. Una volta respinte le eccezioni preliminari, il Tribunale rigetta infatti il ricorso soprattutto sulla base del giudicato formatosi sulla questione urbanistico-tavolare relativa all’autorimessa e ai posti auto, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 938/2024 e l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 360 del 10 novembre 2025 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto ai sensi dell’art. 111 Cost. Da quel giudicato il giudice fa discendere sia l’infondatezza della dedotta illiceità dell’oggetto della delibera, sia l’infondatezza della censura relativa al diritto di voto della società intervenuta.
Proprio per questo, il commento corretto alla sentenza deve restare concentrato sul segmento preliminare relativo alla mediazione. Non si tratta di una decisione “di sistema” sull’intera disciplina mediativa, né di una pronuncia che ridisegna in astratto i rapporti tra mediazione e competenza territoriale. Si tratta, più precisamente, di una decisione utile perché afferma, in un caso concreto, due cose molto chiare: da un lato, che la competenza territoriale dell’organismo di mediazione segue i criteri del foro giudiziario; dall’altro, che tale competenza è derogabile e che la deroga può risultare implicitamente dalla partecipazione senza riserve alla procedura.
Il profilo di maggiore interesse pratico è probabilmente proprio questo secondo aspetto. Nella prassi, infatti, le eccezioni sulla sede dell’organismo vengono talvolta utilizzate come arma processuale solo dopo che la mediazione si sia già svolta. La sentenza del Tribunale di Belluno suggerisce invece una linea chiara: la contestazione sulla competenza territoriale deve essere coerente e tempestiva, e non può essere conservata in silenzio durante la procedura per essere poi spesa soltanto in giudizio. In questo senso, la decisione si colloca in una prospettiva sostanzialmente anti-formalistica, senza però svuotare il dato normativo.
Il principio che si può ricavare dalla pronuncia è quindi il seguente: nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria, la competenza territoriale dell’organismo va individuata secondo i criteri del codice di procedura civile, ma può essere derogata su accordo delle parti; tale accordo può ritenersi implicitamente raggiunto quando le parti partecipino agli incontri di mediazione, accettino il regolamento dell’organismo e non sollevino in quella sede alcuna eccezione di incompetenza territoriale. In una controversia condominiale, inoltre, la tempestiva proposizione della domanda di mediazione entro trenta giorni dalla delibera consente di ritenere rispettato il termine di impugnazione ex art. 1137 c.c.
È una decisione utile, soprattutto per chi si occupa di contenzioso condominiale, perché ricorda che la mediazione non va guardata solo come adempimento preliminare, ma anche come sede nella quale il comportamento delle parti può assumere un rilievo decisivo nella successiva valutazione giudiziale della procedibilità della domanda.