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La controversia nasce da un’impugnazione di delibera assembleare ex art. 1137 c.c., avente a oggetto una delibera straordinaria relativa alla prevenzione incendi dei garage interrati, all’incarico professionale per la redazione del progetto e ai criteri di riparto delle spese. Il condominio resistente eccepiva, in via preliminare, l’inammissibilità o improcedibilità della domanda, sostenendo che la mediazione fosse stata attivata non presso un organismo del circondario del Tribunale di Belluno, ma presso un organismo con sede a Roma, in violazione della regola sulla competenza territoriale. Si trattava, dunque, di una questione preliminare tutt’altro che teorica, perché diretta a incidere sulla stessa possibilità di esame della domanda giudiziale.

Il Tribunale affronta la questione muovendo dal dato normativo generale. Ricorda che, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 28/2010, la competenza territoriale dell’organismo di mediazione segue i criteri del codice di procedura civile e che, pertanto, in linea di principio, l’istanza deve essere depositata presso un organismo che abbia sede in un comune del circondario del giudice territorialmente competente per la controversia. Sotto questo profilo, la sentenza si colloca nel solco dell’impostazione ormai consolidata secondo cui la mediazione, pur essendo una procedura stragiudiziale, conserva un necessario collegamento con il foro giudiziario potenzialmente competente.

Il passaggio davvero rilevante, però, viene subito dopo. Il Tribunale sottolinea che la stessa disposizione normativa prevede espressamente che la competenza dell’organismo sia derogabile su accordo delle parti. Ed è proprio sulla nozione di accordo derogatorio che la sentenza introduce il profilo più interessante. Il giudice non pretende, infatti, un patto espresso, scritto e autonomo tra i litiganti. Ritiene invece che tale accordo possa essere desunto anche implicitamente dal comportamento processuale tenuto nella procedura di mediazione: partecipazione agli incontri, accettazione del regolamento dell’organismo e assenza di qualunque eccezione di incompetenza territoriale sollevata in quella sede. In presenza di questi elementi, il Tribunale considera raggiunta una deroga consensuale al criterio territoriale legale.

La soluzione è particolarmente significativa perché evita una lettura eccessivamente formalistica della fase mediativa. La sentenza, in sostanza, afferma che la parte non può prendere parte al procedimento davanti a un certo organismo, accettarne il regolamento, svolgere la procedura senza riserve e solo in un secondo momento, nel giudizio, utilizzare la questione territoriale come motivo di improcedibilità. La competenza territoriale dell’organismo viene dunque trattata come regola sì rilevante, ma non indisponibile, e soprattutto come regola la cui deroga può emergere dal comportamento delle parti in modo coerente con i principi di autoresponsabilità e buona fede processuale.

Il Tribunale aggiunge, peraltro, un elemento ulteriore che rafforza la correttezza della procedura concretamente svolta. La parte ricorrente aveva documentato che l’organismo adito aveva stipulato, ai sensi del D.M. 180/2010, un protocollo d’intesa con un organismo avente sede a Belluno, GEO-C.A.M. Anche questo dato viene valorizzato dal giudice quale circostanza ulteriore idonea a confermare la regolarità dell’instaurazione della mediazione. Pur non costituendo, da solo, il fulcro della decisione, tale elemento contribuisce a rendere ancora meno persuasiva l’eccezione preliminare del condominio resistente.

La sentenza contiene anche un altro passaggio di interesse molto concreto: il Tribunale ritiene infondata l’eccezione di tardività dell’impugnazione della delibera, osservando che la domanda di mediazione era stata depositata il 23 aprile 2024, dunque entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 1137 c.c. Il ragionamento sotteso è chiaro: ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione in materia condominiale, rileva già l’attivazione del procedimento mediativo entro il termine decadenziale. Questo profilo, pur trattato sinteticamente, rafforza l’utilità pratica della decisione, perché mostra il rapporto stretto tra mediazione obbligatoria e conservazione del potere di impugnazione della delibera assembleare.

Il pregio della pronuncia sta quindi soprattutto nell’equilibrio. Il Tribunale non nega la rilevanza della competenza territoriale dell’organismo, né afferma che tale competenza sia irrilevante o liberamente trascurabile. Al contrario, la richiama espressamente e la ricostruisce secondo i criteri legali. Ma, al tempo stesso, prende sul serio la previsione normativa che ne ammette la derogabilità e ne trae una conseguenza coerente: se le parti, nei fatti, accettano di procedere davanti a un organismo diverso e non contestano quella scelta nella sede naturale, l’accordo derogatorio può ritenersi raggiunto. La procedura, dunque, non è invalida solo perché svolta fuori dal circondario del tribunale competente, quando il comportamento delle parti dimostri che quella sede è stata accettata da tutti i partecipanti.

Naturalmente, la sentenza non va sovraccaricata di significati che non ha. Il cuore finale della decisione resta nel merito dell’impugnazione della delibera. Una volta respinte le eccezioni preliminari, il Tribunale rigetta infatti il ricorso soprattutto sulla base del giudicato formatosi sulla questione urbanistico-tavolare relativa all’autorimessa e ai posti auto, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 938/2024 e l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 360 del 10 novembre 2025 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto ai sensi dell’art. 111 Cost. Da quel giudicato il giudice fa discendere sia l’infondatezza della dedotta illiceità dell’oggetto della delibera, sia l’infondatezza della censura relativa al diritto di voto della società intervenuta.

Proprio per questo, il commento corretto alla sentenza deve restare concentrato sul segmento preliminare relativo alla mediazione. Non si tratta di una decisione “di sistema” sull’intera disciplina mediativa, né di una pronuncia che ridisegna in astratto i rapporti tra mediazione e competenza territoriale. Si tratta, più precisamente, di una decisione utile perché afferma, in un caso concreto, due cose molto chiare: da un lato, che la competenza territoriale dell’organismo di mediazione segue i criteri del foro giudiziario; dall’altro, che tale competenza è derogabile e che la deroga può risultare implicitamente dalla partecipazione senza riserve alla procedura.

Il profilo di maggiore interesse pratico è probabilmente proprio questo secondo aspetto. Nella prassi, infatti, le eccezioni sulla sede dell’organismo vengono talvolta utilizzate come arma processuale solo dopo che la mediazione si sia già svolta. La sentenza del Tribunale di Belluno suggerisce invece una linea chiara: la contestazione sulla competenza territoriale deve essere coerente e tempestiva, e non può essere conservata in silenzio durante la procedura per essere poi spesa soltanto in giudizio. In questo senso, la decisione si colloca in una prospettiva sostanzialmente anti-formalistica, senza però svuotare il dato normativo.

Il principio che si può ricavare dalla pronuncia è quindi il seguente: nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria, la competenza territoriale dell’organismo va individuata secondo i criteri del codice di procedura civile, ma può essere derogata su accordo delle parti; tale accordo può ritenersi implicitamente raggiunto quando le parti partecipino agli incontri di mediazione, accettino il regolamento dell’organismo e non sollevino in quella sede alcuna eccezione di incompetenza territoriale. In una controversia condominiale, inoltre, la tempestiva proposizione della domanda di mediazione entro trenta giorni dalla delibera consente di ritenere rispettato il termine di impugnazione ex art. 1137 c.c.

È una decisione utile, soprattutto per chi si occupa di contenzioso condominiale, perché ricorda che la mediazione non va guardata solo come adempimento preliminare, ma anche come sede nella quale il comportamento delle parti può assumere un rilievo decisivo nella successiva valutazione giudiziale della procedibilità della domanda.

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Annalisa Giusti

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Se le parti partecipano senza eccepire nulla, la competenza territoriale dell’organismo di mediazione può ritenersi derogata

Con la sentenza n. 34 del 13 gennaio 2026, il Tribunale di Belluno affronta un profilo molto pratico nella materia condominiale: che cosa accade quando, in una controversia soggetta a mediazione obbligatoria, l’istanza viene presentata davanti a un organismo che non si trova nel circondario del tribunale territorialmente competente, ma la controparte partecipa alla procedura senza contestare la scelta del foro mediativo. La risposta del Tribunale è di notevole interesse operativo, perché valorizza la derogabilità della competenza territoriale dell’organismo e ritiene che tale deroga possa risultare anche dal comportamento concludente delle parti nella procedura.

Data sentenza: 13/01/2026
N° sentenza: 34
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale +1
Materia/e: Condominio

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Mediazione obbligatoria: condizione di procedibilità per l’atto introduttivo

La sentenza n. 1141/2025 della Corte d'Appello di Ancona, in linea con l'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, stabilisce che l'obbligo di mediazione ex D.Lgs. 28/2010 riguardi esclusivamente l'atto introduttivo del giudizio. Tale condizione di procedibilità non si estende quindi alle domande riconvenzionali, evitando così un'irrazionale duplicazione di procedure conciliative. Una volta avviato il processo, l'obiettivo deflattivo della norma è raggiunto, rendendo la riconvenzionale procedibile.

Data sentenza: 17/09/2025
Curia: Corte d'Appello di Ancona
Giudice: Annalisa Giusti +1
Argomento/i: Condizione di procedibilità
Materia/e: Mediazione obbligatoria

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Accordo raggiunto in mediazione: cessata la materia del contendere

Il Tribunale di Ascoli Piceno, con la sentenza n. 628/2023, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere a seguito di un accordo transattivo raggiunto in mediazione. Il caso riguardava l'inadempimento di un preliminare di compravendita immobiliare. Il giudice ha ribadito che tale istituto presuppone l'eliminazione di ogni contrasto e l'accordo delle parti sul venir meno dell'interesse ad agire, rendendo superflua una pronuncia di merito e determinando la compensazione delle spese processuali.

Curia: Tribunale di Ascoli Piceno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Accordo transattivo

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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