La Consulenza tecnica preventiva rientra tra le ADR perchè il consulente è un terzo neutrale e la finalità è di transigere la controversia 

La CTP ex art. 696 bis c.p.c è una ADR 

La Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite rientra tra le ADR in quanto è finalizzata a conciliare la lite, con funzione deflattiva del giudizio, inoltre il soggetto chiamato a favorire l’accordo è neutro rispetto alle parti e la disciplina prevede agevolazioni fiscali. Il verbale di conciliazione positivamente raggiunta è esente infatti dal pagamento dell’imposta di registro. Questa l’interessante conclusione del Tribunale di Castrovillari, contenuta nella sentenza n. 1569/2022 (sotto allegata). 

Controversia di lavoro 

Nella vicenda, un dipendente conviene in giudizio la S.r.l. datrice al fine di ottenere la determinazione e la quantificazione dell’entità delle sue prestazioni lavorative rese in poco più di un anno e del TFR sulla base di un avvenuto Accertamento Tecnico Preventivo. 

Dopo la ricostruzione del rapporto di lavoro, dall’inizio sino alle dimissioni, anche dal punto di vista del trattamento retributivo, il dipendente formalizza le proprie richieste in relazione alle somme a lui spettanti e agli altri diritti che ritiene non gli siano stati riconosciuti. 

La S.r.l. datrice, nel costituirsi, eccepisce in rito l’incompetenza territoriale del giudicante, l’improcedibilità del ricorso e l’insussistenza dei requisiti per il procedimento di cui all’art. 696 c.p.c., che disciplina la Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite. 

La CTP rientra tra le ADR per il soggetto neutrale e le finalità conciliative 

Concentrando l’attenzione su questa ultima eccezione, per il rilievo che riveste ai fini della trattazione, il Tribunale adito di Castrovillari, dopo aver riportato in motivazione il testo dell’art. 696 bis c.p.c., fa presente che detta consulenza prevede l’affidamento al consulente del potere di conciliare le parti. 

Se poi la conciliazione si conclude con un esito positivo, l’accordo contenuto nel verbale ha valore di titolo esecutivo sulla base del quale è possibile intraprendere l’esecuzione forzata, l’esecuzione in forma specifica e l’iscrizione della garanzia ipotecaria.

Il tutto senza pagare l’imposta di registro, da cui il verbale di conciliazione è esente. 

Ricorda, quindi, che, per la dottrina e la giurisprudenza, la CTP è uno strumento che si pone l’obiettivo di favorire il più possibile la soluzione transattiva della controversia e che probabilmente l’aver previsto questo strumento prima dell’inizio del giudizio di merito è dovuto alla volontà di verificare la condotta delle parti al fine di dissuaderle dalla successiva prosecuzione del processo. 

Trattasi di uno strumento, precisa il Tribunale, con una doppia anima. Da una parte lo si può definire come uno strumento di conciliazione, dall’altra però ha anche l’importante funzione di precostituire una prova.  

L’istituto, secondo un noto autore, ha la funzione di conciliare la controversia, per cui la relazione del CTU può ben essere la base della successiva conciliazione, perché soggetto terzo e nominato dal giudice.  

Anche per il Tribunale di Varese, la CTP non ha una funzione cautelare. 

Tale istituto rientra piuttosto tra le ADR, poiché viene valorizzata la composizione della lite grazie al terzo imparziale e perché vengono previste determinate agevolazioni fiscali. 

Tesi confermata altresì dal Tribunale di Busto Arsizio che lo qualifica nella sostanza proprio come uno strumento alternativo per la risoluzione delle controversie con finalità deflattiva. 

Per la giurisprudenza, la CTP ex art. 696 bis c.p.c. comporta poi un impegno per le parti nel trovare una soluzione transattiva. Il rifiuto di una soluzione bonaria, si ripercuote in effetti sulle spese del successivo giudizio di merito. 

Come già precisato infine, se la conciliazione riesce, si forma un processo verbale, che acquisisce valore di titolo esecutivo, sulla base del quale si può agire esecutivamente. 

Scarica Sentenza Tribunale di Castrovillari 3.11.2022

Anna Caputo

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

La CTP rientra nelle ADR

La Consulenza Tecnica Preventiva (ex art. 696 bis c.p.c.) è qualificata come ADR poiché, attraverso l'intervento di un terzo neutrale, mira a favorire la composizione transattiva della lite con una funzione deflattiva del giudizio. Come confermato dal Tribunale di Castrovillari, l'istituto combina la precostituzione della prova con finalità conciliative, offrendo agevolazioni fiscali e attribuendo al verbale d'accordo valore di titolo esecutivo, penalizzando invece chi rifiuta una soluzione bonaria nelle spese di merito.

Data sentenza: 03/11/2022
Curia: Tribunale di Castrovillari
Giudice: Anna Caputo
Argomento/i: Mediazione obbligatoria
Materia/e: mediazione legale

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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