Il procedimento di mediazione non è obbligatorio se la controversia ha ad oggetto la fideiussione perché non è un contratto bancario 

Mediazione obbligatoria esclusa per le fideiussioni 

La fideiussione, anche se stipulata con un istituto bancario, poiché non può essere definita propriamente come un contratto “bancario” non è soggetta all’obbligo della mediazione contemplata dall’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010. 

Lo ha ribadito il Tribunale di Milano nella sentenza n. 846/2023 (sotto allegata) uniformandosi in questo modo alla giurisprudenza prevalente e ormai consolidata, che esclude l’obbligo della mediazione nelle controversie che hanno ad oggetto i contratti di fideiussione. 

Richiesta di pagamento credito ipotecario ai fideiussori 

A garanzia di un credito ipotecario viene concessa una fideiussione. L’istituto di credito, stante la mancata soddisfazione del proprio credito da parte del debitore principali si rivolge ai fideiussori invitandoli al pagamento immediato delle somme.

La società garantita e i fideiussori però fanno presente che, dalla relazione peritale, sono emerse diverse criticità contrattuali. 

Conclusioni peritali che la banca contesta, intimando nuovamente il pagamento ai fideiussori.

A difesa delle loro ragioni questi ultimi eccepiscono la nullità del contratto di garanzia, in quanto, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, sono nulle “le fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie (c.d fideiussioni omnibus) conformi allo schema di contratto predisposto dall’ABI”. 

La mediazione non è obbligatoria per i contratti di fideiussione 

L’istituto bancario, nel costituirsi in giudizio, eccepisce in via pregiudiziale il mancato esperimento della mediazione obbligatoria contemplata e disciplinata dall’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010, della procedura alternativa prevista dall’art. 128 bis del Testo Unico bancario, a pena di improcedibilità della domanda. 

Per quanto riguarda la contestazione sostanziale la banca rileva che il contratto di specie non rientra tra le fideiussioni omnibus ragione per cui non sono corretti i richiami giurisprudenziali di controparte. Il contratto oggetto di causa è infatti un contratto autonomo di garanzia o al limite una garanzia specifica. 

Dopo le conclusionali, la causa viene rimessa in decisione e il Collegio, in via preliminare, osserva che è errato ritenere obbligatorio, nel caso di specie, il procedimento di mediazione.

La fideiussione infatti non è un contratto bancario come definito dal Testo Unico bancario e come richiamato dall’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010. 

Decisione che si uniforma a numerose pronunce in materia della Corte di Cassazione (cfr. n. 30520/2019; n. 12883/2021) in conseguenza della lettura rigorosa di “contratti bancari e finanziari” tra i quali non può rientrare il leasing immobiliare o il pagamento di un assegno a soggetto diverso dal beneficiario e anche la fideiussione.  

La fideiussione infatti non è un tipico contratto bancario o finanziario rientrante negli schemi del Testo Unico Bancario, per cui se la controversia verte sulla fideiussione la mediazione (art. 5 decreto legislativo n. 28/2010) non è obbligatoria.

Scarica Sentenza Tribunale di Milano 02 02 23

Anna Bellesi

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Fideiussione e mediazione obbligatoria, se ascrivibile ai contratti bancari

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 846/2023, ha confermato che le controversie relative ai contratti di fideiussione non sono soggette all'obbligo di mediazione previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 28/2010. Tale decisione, in linea con l'orientamento della Cassazione, stabilisce che la fideiussione, anche se stipulata con un istituto di credito, non possa essere definita un contratto bancario ai sensi del TUB. Pertanto, l'assenza di tale procedura non comporta l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 02/02/2023
Curia: Tribunale di Milano
Giudice: Anna Bellesi +2
Argomento/i: contratti bancari +1
Materia/e: fideiussioni +1

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Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
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Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
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Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
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Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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