Il procedimento di mediazione non è obbligatorio se la controversia ha ad oggetto la fideiussione perché non è un contratto bancario
Mediazione obbligatoria esclusa per le fideiussioni
La fideiussione, anche se stipulata con un istituto bancario, poiché non può essere definita propriamente come un contratto “bancario” non è soggetta all’obbligo della mediazione contemplata dall’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010.
Lo ha ribadito il Tribunale di Milano nella sentenza n. 846/2023 (sotto allegata) uniformandosi in questo modo alla giurisprudenza prevalente e ormai consolidata, che esclude l’obbligo della mediazione nelle controversie che hanno ad oggetto i contratti di fideiussione.
Richiesta di pagamento credito ipotecario ai fideiussori
A garanzia di un credito ipotecario viene concessa una fideiussione. L’istituto di credito, stante la mancata soddisfazione del proprio credito da parte del debitore principali si rivolge ai fideiussori invitandoli al pagamento immediato delle somme.
La società garantita e i fideiussori però fanno presente che, dalla relazione peritale, sono emerse diverse criticità contrattuali.
Conclusioni peritali che la banca contesta, intimando nuovamente il pagamento ai fideiussori.
A difesa delle loro ragioni questi ultimi eccepiscono la nullità del contratto di garanzia, in quanto, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, sono nulle “le fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie (c.d fideiussioni omnibus) conformi allo schema di contratto predisposto dall’ABI”.
La mediazione non è obbligatoria per i contratti di fideiussione
L’istituto bancario, nel costituirsi in giudizio, eccepisce in via pregiudiziale il mancato esperimento della mediazione obbligatoria contemplata e disciplinata dall’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010, della procedura alternativa prevista dall’art. 128 bis del Testo Unico bancario, a pena di improcedibilità della domanda.
Per quanto riguarda la contestazione sostanziale la banca rileva che il contratto di specie non rientra tra le fideiussioni omnibus ragione per cui non sono corretti i richiami giurisprudenziali di controparte. Il contratto oggetto di causa è infatti un contratto autonomo di garanzia o al limite una garanzia specifica.
Dopo le conclusionali, la causa viene rimessa in decisione e il Collegio, in via preliminare, osserva che è errato ritenere obbligatorio, nel caso di specie, il procedimento di mediazione.
La fideiussione infatti non è un contratto bancario come definito dal Testo Unico bancario e come richiamato dall’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010.
Decisione che si uniforma a numerose pronunce in materia della Corte di Cassazione (cfr. n. 30520/2019; n. 12883/2021) in conseguenza della lettura rigorosa di “contratti bancari e finanziari” tra i quali non può rientrare il leasing immobiliare o il pagamento di un assegno a soggetto diverso dal beneficiario e anche la fideiussione.
La fideiussione infatti non è un tipico contratto bancario o finanziario rientrante negli schemi del Testo Unico Bancario, per cui se la controversia verte sulla fideiussione la mediazione (art. 5 decreto legislativo n. 28/2010) non è obbligatoria.