Il procedimento di mediazione non è obbligatorio se la controversia ha ad oggetto la fideiussione perché non è un contratto bancario 

Mediazione obbligatoria esclusa per le fideiussioni 

La fideiussione, anche se stipulata con un istituto bancario, poiché non può essere definita propriamente come un contratto “bancario” non è soggetta all’obbligo della mediazione contemplata dall’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010. 

Lo ha ribadito il Tribunale di Milano nella sentenza n. 846/2023 (sotto allegata) uniformandosi in questo modo alla giurisprudenza prevalente e ormai consolidata, che esclude l’obbligo della mediazione nelle controversie che hanno ad oggetto i contratti di fideiussione. 

Richiesta di pagamento credito ipotecario ai fideiussori 

A garanzia di un credito ipotecario viene concessa una fideiussione. L’istituto di credito, stante la mancata soddisfazione del proprio credito da parte del debitore principali si rivolge ai fideiussori invitandoli al pagamento immediato delle somme.

La società garantita e i fideiussori però fanno presente che, dalla relazione peritale, sono emerse diverse criticità contrattuali. 

Conclusioni peritali che la banca contesta, intimando nuovamente il pagamento ai fideiussori.

A difesa delle loro ragioni questi ultimi eccepiscono la nullità del contratto di garanzia, in quanto, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, sono nulle “le fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie (c.d fideiussioni omnibus) conformi allo schema di contratto predisposto dall’ABI”. 

La mediazione non è obbligatoria per i contratti di fideiussione 

L’istituto bancario, nel costituirsi in giudizio, eccepisce in via pregiudiziale il mancato esperimento della mediazione obbligatoria contemplata e disciplinata dall’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010, della procedura alternativa prevista dall’art. 128 bis del Testo Unico bancario, a pena di improcedibilità della domanda. 

Per quanto riguarda la contestazione sostanziale la banca rileva che il contratto di specie non rientra tra le fideiussioni omnibus ragione per cui non sono corretti i richiami giurisprudenziali di controparte. Il contratto oggetto di causa è infatti un contratto autonomo di garanzia o al limite una garanzia specifica. 

Dopo le conclusionali, la causa viene rimessa in decisione e il Collegio, in via preliminare, osserva che è errato ritenere obbligatorio, nel caso di specie, il procedimento di mediazione.

La fideiussione infatti non è un contratto bancario come definito dal Testo Unico bancario e come richiamato dall’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010. 

Decisione che si uniforma a numerose pronunce in materia della Corte di Cassazione (cfr. n. 30520/2019; n. 12883/2021) in conseguenza della lettura rigorosa di “contratti bancari e finanziari” tra i quali non può rientrare il leasing immobiliare o il pagamento di un assegno a soggetto diverso dal beneficiario e anche la fideiussione.  

La fideiussione infatti non è un tipico contratto bancario o finanziario rientrante negli schemi del Testo Unico Bancario, per cui se la controversia verte sulla fideiussione la mediazione (art. 5 decreto legislativo n. 28/2010) non è obbligatoria.

Scarica Sentenza Tribunale di Milano 02 02 23

Fideiussione e mediazione obbligatoria, se ascrivibile ai contratti bancari

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 846/2023, ha confermato che le controversie relative ai contratti di fideiussione non sono soggette all’obbligo di mediazione previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 28/2010. Tale decisione, in linea con l’orientamento della Cassazione, stabilisce che la fideiussione, anche se stipulata con un istituto di credito, non possa essere definita un contratto bancario ai sensi del TUB. Pertanto, l’assenza di tale procedura non comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 02/02/2023
Curia: Tribunale di Milano
Giudice: Anna Bellesi, Claudio Marangoni, Vincenzo Carni
Argomento/i: contratti bancari, Mediazione obbligatoria
Materia/e: fideiussioni, Mediazione obbligatoria

Il procedimento di mediazione non è obbligatorio se la controversia ha ad oggetto la fideiussione perché non è un contratto bancario 

Mediazione obbligatoria esclusa per le fideiussioni 

La fideiussione, anche se stipulata con un istituto bancario, poiché non può essere definita propriamente come un contratto “bancario” non è soggetta all’obbligo della mediazione contemplata dall’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010. 

Lo ha ribadito il Tribunale di Milano nella sentenza n. 846/2023 (sotto allegata) uniformandosi in questo modo alla giurisprudenza prevalente e ormai consolidata, che esclude l’obbligo della mediazione nelle controversie che hanno ad oggetto i contratti di fideiussione. 

Richiesta di pagamento credito ipotecario ai fideiussori 

A garanzia di un credito ipotecario viene concessa una fideiussione. L’istituto di credito, stante la mancata soddisfazione del proprio credito da parte del debitore principali si rivolge ai fideiussori invitandoli al pagamento immediato delle somme.

La società garantita e i fideiussori però fanno presente che, dalla relazione peritale, sono emerse diverse criticità contrattuali. 

Conclusioni peritali che la banca contesta, intimando nuovamente il pagamento ai fideiussori.

A difesa delle loro ragioni questi ultimi eccepiscono la nullità del contratto di garanzia, in quanto, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, sono nulle “le fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie (c.d fideiussioni omnibus) conformi allo schema di contratto predisposto dall’ABI”. 

La mediazione non è obbligatoria per i contratti di fideiussione 

L’istituto bancario, nel costituirsi in giudizio, eccepisce in via pregiudiziale il mancato esperimento della mediazione obbligatoria contemplata e disciplinata dall’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010, della procedura alternativa prevista dall’art. 128 bis del Testo Unico bancario, a pena di improcedibilità della domanda. 

Per quanto riguarda la contestazione sostanziale la banca rileva che il contratto di specie non rientra tra le fideiussioni omnibus ragione per cui non sono corretti i richiami giurisprudenziali di controparte. Il contratto oggetto di causa è infatti un contratto autonomo di garanzia o al limite una garanzia specifica. 

Dopo le conclusionali, la causa viene rimessa in decisione e il Collegio, in via preliminare, osserva che è errato ritenere obbligatorio, nel caso di specie, il procedimento di mediazione.

La fideiussione infatti non è un contratto bancario come definito dal Testo Unico bancario e come richiamato dall’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010. 

Decisione che si uniforma a numerose pronunce in materia della Corte di Cassazione (cfr. n. 30520/2019; n. 12883/2021) in conseguenza della lettura rigorosa di “contratti bancari e finanziari” tra i quali non può rientrare il leasing immobiliare o il pagamento di un assegno a soggetto diverso dal beneficiario e anche la fideiussione.  

La fideiussione infatti non è un tipico contratto bancario o finanziario rientrante negli schemi del Testo Unico Bancario, per cui se la controversia verte sulla fideiussione la mediazione (art. 5 decreto legislativo n. 28/2010) non è obbligatoria.

Scarica Sentenza Tribunale di Milano 02 02 23

Articoli correlati

Delibere annullate dopo quattro anni: la mediazione avrebbe consentito di rinnovarle subito, risparmiando tempo e denaro!

Il condominio non partecipa alla mediazione promossa dal condomino contro due delibere assembleari viziate per tardiva e omessa convocazione. Il Tribunale di Pescara le annulla dopo un giudizio di quattro anni, evidenziando che una tempestiva mediazione avrebbe consentito di rinnovare le decisioni con una convocazione regolare, senza pregiudicare i lavori di messa in sicurezza già avviati.

Data sentenza: 15/06/2026
N° sentenza: 724
Curia: Tribunale di Pescara
Argomento/i: impugnazione delibera condominiale +1
Materia/e: Condominio

Leggi il commento

La fideiussione non è materia obbligatoria, ma la mediazione disposta dal giudice andava comunque svolta

L'esclusione della fideiussione dall'elenco delle materie soggette a mediazione obbligatoria non esonera dal procedimento quando il giudice lo abbia già disposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010. La Corte d'appello di Campobasso rigetta il motivo dei fideiussori più per la tardività dell'eccezione che per l'infondatezza della doglianza, senza chiarire se la mediazione demandata dovesse coinvolgere anche i garanti rimasti esclusi dal confronto.

Data sentenza: 29/05/2026
N° sentenza: 224
Curia: Corte d'Appello di Campobasso
Argomento/i: Mediazione demandata +1
Materia/e: contratti bancari +1

Leggi il commento

La domanda giudiziale non deve riprodurre alla lettera la richiesta conciliativa

Nelle controversie agrarie la domanda giudiziale deve essere preceduta dallo speciale tentativo di conciliazione ex art. 11 d.lgs. 150/2011, ma non è richiesta una coincidenza letterale con la successiva domanda. La Cassazione ritiene sufficiente l'identità sostanziale di parti, rapporto, fondi e bene della vita: la quantificazione dei canoni maturati fino a una data successiva non introduce una domanda nuova se resta invariato il nucleo della pretesa già comunicata.

Data sentenza: 13/03/2026
N° sentenza: 5710
Curia: Corte di Cassazione
Giudice: Lina Rubino
Argomento/i: domanda di mediazione
Materia/e: controversie agrarie

Leggi il commento

Contratto d’opera e appalto di servizi: quando la mediazione non è obbligatoria

Il ricorso per decreto ingiuntivo non deve essere preceduto dalla mediazione, ma dopo la decisione sulla provvisoria esecuzione la procedura diventa necessaria se il rapporto rientra tra le materie dell'art. 5 d.lgs. 28/2010. Il Giudice di pace di Jesi qualifica come appalto di servizi, e non contratto d'opera, un rapporto di assistenza tecnica, escludendo così l'obbligo di mediazione e confermando il decreto.

Data sentenza: 02/03/2026
N° sentenza: 31
Curia: Giudice di Pace di Jesi
Argomento/i: Mediazione obbligatoria +1
Materia/e: Recupero crediti

Leggi il commento

Migliaia di avvocati avviano mediazioni con noi. Mettici alla prova.

N.1

del registro al Ministero della Giustizia