Per la Cassazione a Sezioni Unite, l’avvocato non può svolgere l’incarico di mediatore nell’organismo che ha sede nello stesso appartamento in cui ha lo studio legale

L’organismo di mediazione e lo studio dell’avvocato mediatore devono avere sedi diverse

Sanzione per l’avvocato mediatore che ha la sede dell’organismo di mediazione e lo studio legale nello stesso appartamento. Non rileva che i due locali siano diversi e separati e abbiano ingressi diversificati e solo il portone di ingresso sia comune.  

A rilevare ai fini della violazione della norma deontologica che vieta di fissare la sede della mediazione presso lo studio dell’avvocato mediatore è la mera apparenza della unione di due ruoli che devono invece rimanere separati e distinti, considerata l’imparzialità che deve caratterizzare l’attività del mediatore.

Questo quanto emerge dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 25440/2023.

Sanzionato l’avvocato mediatore che ha studio e organismo nello stesso appartamento

Un avvocato espone al consiglio dell’ordine locale di essere stato informato da un cliente della convocazione a un incontro presso un Organismo di mediazione in cui aveva la residenza l’avvocato che aveva difeso la controparte nella procedura stragiudiziale obbligatoria.

Il consiglio dell’ordine comunica all’avvocato l’esposto presentato nei suoi confronti. Il legale si difende e precisa di non aver mai partecipato all’incontro di mediazione indicato dalla controparte.

Lo stesso conferma poi la presenza dell’organismo di mediazione e del suo studio legale nello stesso appartamento, chiarisce però che gli studi si trovano in locali separati e hanno ingressi separati. Solo il portone di ingresso principale è il medesimo per lo studio legale e per l’organismo di mediazione.  

Il consiglio distrettuale di disciplina avvia il procedimento nei confronti dell’avvocato e lo sospende dall’attività professionale per due mesi. Una volta accertata l’esatta collocazione dello studio legale e dell’organismo di mediazione, il consiglio distrettuale ritiene che la separazione dei due ambienti non sia sufficiente a escludere la violazione dell’articolo 55 bis comma VI del Codice Deontologico applicabile, che così recita: “Efatto divieto allavvocato consentire che lorganismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, presso il suo studio o che questultimo abbia sede presso lorganismo di mediazione.”

La sola apparenza di commistione mette in dubbio l’imparzialità del mediatore

L’avvocato impugna la decisione al Consiglio nazionale Forense, che conferma quella del consiglio distrettuale di disciplina. Il C.N.F nel provvedimento sottolinea il disvalore della coincidenza tra la sede dell’organismo di mediazione e dello studio legale. Il divieto posto dal comma 6 dell’art. 55 bis (ora articolo 62 comma 5) del Codice deontologico è stato previsto per evitare anche la sola apparenza di una commistione di interessi, in grado, da sola, di mettere in dubbio l’imparzialità dell’avvocato che ricopre la carica di mediatore.

Il C.N.F precisa infatti che “i beni che la norma intende tutelare sono i valori etici nell’esercizio della professione forense anche sotto il profilo dell’apparenza agli occhi dei terzi.”

L’avvocato mediatore deve essere imparziale e indipendente

L’avvocato soccombente impugna infine la decisione in sede di Cassazione. Gli Ermellini ritengono che il giudice di merito abbia reso concreti i valori e i principi che la norma violata intende tutelare. Lo stesso, di conseguenza, con coerenza, ha ritenuto violato il “dovere di correttezza gravante sull’avvocato che faccia parte anche di un organismo di mediazione la cui condotta deve essere improntata a trasparenza e indipendenza rivelatrici della sua imparzialità”.

 

Angelo Spirito

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

L’avvocato mediatore deve separare lo studio dalla sede dell’organismo di mediazione

La sentenza n. 25440/2023 della Cassazione a Sezioni Unite conferma il divieto per l'avvocato di avere l'organismo di mediazione nella sede del proprio studio legale, come previsto dal Codice Deontologico. Tale restrizione permane anche se i locali sono separati e hanno ingressi distinti, purché condividano lo stesso appartamento. La norma mira a tutelare l'imparzialità e l'indipendenza del mediatore, sanzionando ogni mera apparenza di commistione di interessi che possa compromettere l'etica professionale.

Data sentenza: 06/06/2023
Curia: Corte di Cassazione
Giudice: Alberto Giusti +5
Argomento/i: imparzialità del mediatore

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Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

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Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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