L’organismo di mediazione e lo studio dell’avvocato mediatore devono avere sedi diverse
Sanzione per l’avvocato mediatore che ha la sede dell’organismo di mediazione e lo studio legale nello stesso appartamento. Non rileva che i due locali siano diversi e separati e abbiano ingressi diversificati e solo il portone di ingresso sia comune.
A rilevare ai fini della violazione della norma deontologica che vieta di fissare la sede della mediazione presso lo studio dell’avvocato mediatore è la mera apparenza della unione di due ruoli che devono invece rimanere separati e distinti, considerata l’imparzialità che deve caratterizzare l’attività del mediatore.
Questo quanto emerge dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 25440/2023.
Sanzionato l’avvocato mediatore che ha studio e organismo nello stesso appartamento
Un avvocato espone al consiglio dell’ordine locale di essere stato informato da un cliente della convocazione a un incontro presso un Organismo di mediazione in cui aveva la residenza l’avvocato che aveva difeso la controparte nella procedura stragiudiziale obbligatoria.
Il consiglio dell’ordine comunica all’avvocato l’esposto presentato nei suoi confronti. Il legale si difende e precisa di non aver mai partecipato all’incontro di mediazione indicato dalla controparte.
Lo stesso conferma poi la presenza dell’organismo di mediazione e del suo studio legale nello stesso appartamento, chiarisce però che gli studi si trovano in locali separati e hanno ingressi separati. Solo il portone di ingresso principale è il medesimo per lo studio legale e per l’organismo di mediazione.
Il consiglio distrettuale di disciplina avvia il procedimento nei confronti dell’avvocato e lo sospende dall’attività professionale per due mesi. Una volta accertata l’esatta collocazione dello studio legale e dell’organismo di mediazione, il consiglio distrettuale ritiene che la separazione dei due ambienti non sia sufficiente a escludere la violazione dell’articolo 55 bis comma VI del Codice Deontologico applicabile, che così recita: “E’ fatto divieto all’avvocato consentire che l’organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, presso il suo studio o che quest’ultimo abbia sede presso l’organismo di mediazione.”
La sola apparenza di commistione mette in dubbio l’imparzialità del mediatore
L’avvocato impugna la decisione al Consiglio nazionale Forense, che conferma quella del consiglio distrettuale di disciplina. Il C.N.F nel provvedimento sottolinea il disvalore della coincidenza tra la sede dell’organismo di mediazione e dello studio legale. Il divieto posto dal comma 6 dell’art. 55 bis (ora articolo 62 comma 5) del Codice deontologico è stato previsto per evitare anche la sola apparenza di una commistione di interessi, in grado, da sola, di mettere in dubbio l’imparzialità dell’avvocato che ricopre la carica di mediatore.
Il C.N.F precisa infatti che “i beni che la norma intende tutelare sono i valori etici nell’esercizio della professione forense anche sotto il profilo dell’apparenza agli occhi dei terzi.”
Leggi la nota alla sentenza del CNF “Sospeso l’avvocato con la sede dell’organismo di mediazione nei locali del suo studio legale”
L’avvocato mediatore deve essere imparziale e indipendente
L’avvocato soccombente impugna infine la decisione in sede di Cassazione. Gli Ermellini ritengono che il giudice di merito abbia reso concreti i valori e i principi che la norma violata intende tutelare. Lo stesso, di conseguenza, con coerenza, ha ritenuto violato il “dovere di correttezza gravante sull’avvocato che faccia parte anche di un organismo di mediazione la cui condotta deve essere improntata a trasparenza e indipendenza rivelatrici della sua imparzialità”.