Il tribunale di Sciacca rimarca che l’esperimento preventivo del tentativo di conciliazione nelle controversie agrarie costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziale
Controversie agrarie e conciliazione
L’esperimento preventivo del tentativo di conciliazione previsto per le controversie agrarie costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziale, la cui mancanza, comporta l’improponibilità della causa. Così il tribunale di Sciacca con la sentenza n. 235/2023.
La vicenda
Nella vicenda, una Srl chiedeva al tribunale di dichiarare l’invalidità e inefficacia della disdetta di un contratto agrario che invece si era prorogato di ulteriori 5 anni a decorrere dalla naturale scadenza.
Conseguentemente, la società chiedeva di ordinare ai resistenti di immettere nella detenzione del fondo di cui al contratto di affitto agrario la Srl stessa.
I resistenti si costituivano in giudizio sollevando eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione e, nel merito, ne chiedevano il rigetto.
La decisione
Per il tribunale, la domanda formulata dalla società deve essere dichiarata improponibile, nonostante la stessa abbia effettivamente inviato alle controparti idonea comunicazione e all’Ispettorato dell’Agricoltura istanza per procedere al tentativo di conciliazione.
Tuttavia, rileva il giudicante, secondo l’orientamento consolidato della corte di legittimità, in tema di controversie agrarie, li tentativo obbligatorio di conciliazione (che può essere avviato anche presentando apposita domanda presso una delle sedi di ADR Center.) – al quale la L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 46, subordina la proponibilità dell’azione giudiziaria – “é assolto con la richiesta di attivazione della procedura all’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura ed alla controparte, cosi che, trascorso il termine dilatorio di sessanta giorni fissato dalla predetta norma, la parte può dare inizio alla lite senza che rilevi né l’avvenuta convocazione delle parti e delle associazioni di categoria ad opera dell’ispettorato, né l’eventuale mancata presentazione delle stesse, pur convocate, né, ancora, l’eventuale fallimento del tentativo di conciliazione” (cfr. Cass. n. 7270/2013; Cass. n. 13964/2005; Cass. n. 9386/2003).
Va, inoltre, evidenziato che secondo l’orientamento costante della Cassazione, sposato anche dal Tribunale, “il tentativo di conciliazione di cui all’art. 46 l. n. 203 del 1982 – a differenza dell’esperimento del tentativo di conciliazione nel processo del lavoro, che può essere promosso in corso di causa, previa sospensione del giudizio – deve essere sempre preventivo, cioè attivato prima dell’inizio di qualsiasi controversia agraria, atteso che la norma, inderogabile e imperativa, non consente che il filtro (del tentativo di conciliazione) possa essere posto in essere successivamente alla domanda giudiziale”. Da quanto precede deriva, pertanto, che “l’esperimento preventivo del tentativo di conciliazione di cui al citato articolo costituisce condizione di proponibilità della domanda la cui mancanza, rilevabile anche d’ufficio nel corso del giudizio di merito, comporta la definizione della causa con sentenza dichiarativa di improponibilità”.
Per cui, la domanda attorea deve dichiararsi improponibile, non potendosi ritenere assolta la condizione di procedibilità, in considerazione del fatto che la predetta domanda è stata spiegata prima che decorresse il termine dilatorio di 60 giorni dalla richiesta di attivazione della procedura all’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura.