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Il tribunale di Roma ha sollevato questione pregiudiziale innanzi alla Cassazione sull’obbligo di esperire la mediazione in caso di domanda riconvenzionale. La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite

Il rinvio pregiudiziale alla Cassazione

Nelle controversie in materia di locazione quando venga proposta domanda riconvenzionale ove una mediazione sia già stata effettuata in relazione alla sola domanda principale, c’è un obbligo di procedere alla mediazione, ex art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 28/2010. È questo il quesito che il tribunale di Roma ha posto alla Cassazione, disponendo il rinvio pregiudiziale degli atti alla S.C. ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., con ordinanza del 13 giugno scorso.

La vicenda su cui il tribunale è stato chiamato a decidere concerneva un giudizio in materia di locazione promosso da una società, locatrice di un immobile al fine di conseguire la risoluzione del relativo contratto e la condanna del conduttore al rilascio del bene. Il convenuto proponeva domanda riconvenzionale per la restituzione dell’importo, versato a titolo di deposito cauzionale.

Da qui il rinvio alla Suprema Corte, considerata la necessità della soluzione rispetto alla definizione del giudizio e la mancanza di pronunce di legittimità in merito oltre alle gravi difficoltà interpretative della norma.

Le cinque soluzioni interpretative

Per il tribunale rimettente, in effetti, i primi due commi dell’art. 5 sopracitato non chiariscono univocamente se e a carico di quale parte il suddetto onere incomba, e quali siano le conseguenze della relativa omessa ottemperanza, tanto che sarebbe possibile delineare ben cinque scenari interpretativi, tutti astrattamente compatibili con la lettera della legge e rinvenibili in buona parte nella giurisprudenza di merito che si è pronunciata in medias res.

Le cinque soluzioni che il giudice rimettente prospetta sono le seguenti:

Una prima ipotesi interpretativa sarebbe quella di instaurare nuovamente la mediazione, con onere a carico dell’attore/ricorrente e conseguente improcedibilità dell’intero giudizio in caso di omissione;

Una seconda ipotesi farebbe gravare l’onere di dar corso alla mediazione sulla domanda riconvenzionale su entrambe le parti, limitando l’effetto preclusivo della improcedibilità, in caso di omissione, alla sola domanda riconvenzionale;

La terza ipotesi interpretativa opterebbe per la sufficienza della procedura di mediazione già esperita, con conseguente immediata improcedibilità della sola domanda riconvenzionale;

Una quarta soluzione sarebbe quella di ritenere sufficiente la procedura di mediazione già esperita e superfluo un esperimento a seguito della proposizione della riconvenzionale;

La quinta e ultima ipotesi interpretativa farebbe leva sulla necessità di una nuova procedura di mediazione solo in caso di estensione soggettiva determinata dalla domanda riconvenzionale.

La Cassazione passa la parola alle Sezioni Unite

Per la Cassazione, nell’ordinanza di rinvio pregiudiziale del 5 luglio a firma della prima presidente Margherita Cassano, sussistono i presupposti di ammissibilità della questione, posto che non solo non si rinvengono pronunce in merito sulla questione, “potendosi individuare soltanto taluni orientamenti in tema di tentativo di conciliazione in materia di controversie agrarie” ma altresì perché effettivamente si rinvengono le “gravi difficoltà interpretative, essendo possibili plurime letture della norma di riferimento, come evidenziato dallo stesso giudice rimettente nell’elencazione delle diverse opzioni ermeneutiche al riguardo seguite dalla giurisprudenza di merito”.

Inoltre, la questione, si legge nel provvedimento, “è suscettibile di porsi in numerosi giudizi, ossia in tutti quelli oggetto di mediazione ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 nei quali sia stata proposta domanda riconvenzionale anch’essa su materia rientrante nel novero di quelle indicate dall’art. 5, comma 1, del citato d.lgs.”.

Da qui la rimessione alle Sezioni unite civili per l’enunciazione del principio di diritto. 

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Alessio Liberati

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Mediazione obbligatoria in caso di domanda riconvenzionale: parola alle Sezioni Unite

Il Tribunale di Roma ha sollevato una questione pregiudiziale davanti alla Cassazione circa l'obbligo di mediazione in presenza di una domanda riconvenzionale in materia di locazione. A causa di gravi difficoltà interpretative e della mancanza di pronunce di legittimità, il giudice ha prospettato cinque diverse soluzioni ermeneutiche circa l'onere e gli effetti di tale procedura. La Suprema Corte, ravvisata l'ammissibilità del quesito, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite per l'enunciazione del principio di diritto.

Data sentenza: 13/06/2023
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Alessio Liberati
Argomento/i: Domanda riconvenzionale
Materia/e: Mediazione

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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