Scarica Sentenza Tribunale di Roma 13 06 2023
Il tribunale di Roma ha sollevato questione pregiudiziale innanzi alla Cassazione sull’obbligo di esperire la mediazione in caso di domanda riconvenzionale. La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite
Il rinvio pregiudiziale alla Cassazione
Nelle controversie in materia di locazione quando venga proposta domanda riconvenzionale ove una mediazione sia già stata effettuata in relazione alla sola domanda principale, c’è un obbligo di procedere alla mediazione, ex art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 28/2010. È questo il quesito che il tribunale di Roma ha posto alla Cassazione, disponendo il rinvio pregiudiziale degli atti alla S.C. ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., con ordinanza del 13 giugno scorso.
La vicenda su cui il tribunale è stato chiamato a decidere concerneva un giudizio in materia di locazione promosso da una società, locatrice di un immobile al fine di conseguire la risoluzione del relativo contratto e la condanna del conduttore al rilascio del bene. Il convenuto proponeva domanda riconvenzionale per la restituzione dell’importo, versato a titolo di deposito cauzionale.
Da qui il rinvio alla Suprema Corte, considerata la necessità della soluzione rispetto alla definizione del giudizio e la mancanza di pronunce di legittimità in merito oltre alle gravi difficoltà interpretative della norma.
Le cinque soluzioni interpretative
Per il tribunale rimettente, in effetti, i primi due commi dell’art. 5 sopracitato non chiariscono univocamente se e a carico di quale parte il suddetto onere incomba, e quali siano le conseguenze della relativa omessa ottemperanza, tanto che sarebbe possibile delineare ben cinque scenari interpretativi, tutti astrattamente compatibili con la lettera della legge e rinvenibili in buona parte nella giurisprudenza di merito che si è pronunciata in medias res.
Le cinque soluzioni che il giudice rimettente prospetta sono le seguenti:
Una prima ipotesi interpretativa sarebbe quella di instaurare nuovamente la mediazione, con onere a carico dell’attore/ricorrente e conseguente improcedibilità dell’intero giudizio in caso di omissione;
Una seconda ipotesi farebbe gravare l’onere di dar corso alla mediazione sulla domanda riconvenzionale su entrambe le parti, limitando l’effetto preclusivo della improcedibilità, in caso di omissione, alla sola domanda riconvenzionale;
La terza ipotesi interpretativa opterebbe per la sufficienza della procedura di mediazione già esperita, con conseguente immediata improcedibilità della sola domanda riconvenzionale;
Una quarta soluzione sarebbe quella di ritenere sufficiente la procedura di mediazione già esperita e superfluo un esperimento a seguito della proposizione della riconvenzionale;
La quinta e ultima ipotesi interpretativa farebbe leva sulla necessità di una nuova procedura di mediazione solo in caso di estensione soggettiva determinata dalla domanda riconvenzionale.
La Cassazione passa la parola alle Sezioni Unite
Per la Cassazione, nell’ordinanza di rinvio pregiudiziale del 5 luglio a firma della prima presidente Margherita Cassano, sussistono i presupposti di ammissibilità della questione, posto che non solo non si rinvengono pronunce in merito sulla questione, “potendosi individuare soltanto taluni orientamenti in tema di tentativo di conciliazione in materia di controversie agrarie” ma altresì perché effettivamente si rinvengono le “gravi difficoltà interpretative, essendo possibili plurime letture della norma di riferimento, come evidenziato dallo stesso giudice rimettente nell’elencazione delle diverse opzioni ermeneutiche al riguardo seguite dalla giurisprudenza di merito”.
Inoltre, la questione, si legge nel provvedimento, “è suscettibile di porsi in numerosi giudizi, ossia in tutti quelli oggetto di mediazione ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 nei quali sia stata proposta domanda riconvenzionale anch’essa su materia rientrante nel novero di quelle indicate dall’art. 5, comma 1, del citato d.lgs.”.
Da qui la rimessione alle Sezioni unite civili per l’enunciazione del principio di diritto.