Firenze, 30.6.2014

Tribunale di Firenze Sezione III civile

Ordinanza

 Il Giudice, 
rilevato che per il procedimento in epigrafe è prevista prossima udienza al 24.2.2015 per la precisazione delle conclusioni: che AA ha avanzato richiesta di anticipazione di udienza; evidenziato che, per il gravoso carico del ruolo di questo magistrato, recentemente assegnatario, tra l’altro, di circa 500 procedimenti di cognizione ordinaria molti del quali pendenti da oltre un triennio, l’istanza di anticipazione non possa essere accolta; che infatti vanno trattati prioritariamente i procedimenti di più risalente iscrizione, ovvero quelli comunque urgenti, avuto riguardo al loro oggetto;
letto l’art. 5 co. D.lgs. n. 28/2010, così come introdotto dall’art. 84 del D.l. n. 69/2013, conv. con modif. nella L. n. 98/ 13;
valutata la natura della causa, relativa a diritti disponibili; considerata l’ammissibilità della media conciliazione, trattandosi di procedimento per il quale non è stata ancora celebrata l’udienza di precisazione delle conclusioni; evidenziato che l’esperimento del procedimento di mediaconciliazione, che deve concludersi entro 3 mesi dalla relativa richiesta (art. 6), non comporterà in concreto, anche in caso da esito infruttuoso della procedura, alcun ritardo nella decisione della lite;
sottolineato che la soluzione conciliativa della controversia eviterà alle parti l’ulteriore aggravamento delle spese del processo, anche in relazione all’eventuale fase di impugnazione;

P.Q.M.

1) RESPINGE l’istanza avanzata da AA e conferma per la precisazione delle conclusioni, l’udienza del 24.2.2015 ore 9;

2) visto l’art. 5, comma 2, D.lgs. n. 28/2010, così come introdotto dall’art. 84 del D.l. n. 69/2013, conv. con modif. nella L. n. 98/13 DISPONE che le parti sostanziali, assistite dai rispettivi difensori, promuovano il procedimento di mediazione, con deposito della domanda di mediazione presso organismo abilitato, entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

3) EVIDENZIA la necessità che al primo incontro l’attività di mediazione sia concretamente espletata (ferma la gratuità di cui all’art 17 V co. ter in caso di mancato accordo ed indisponibilità delle parti ad ulteriore incontro);
3) INVITA il mediatore ad avanzare proposta conciliativa, pur in assenza di congiunta richiesta delle parti (art. 11, co. 1, D.lgs. cit.);

4) FA PRESENTE che il mancato esperimento della suddetta procedura è sanzionato a pena di improcedibilità della domanda;

5) INVITA le parti ad informare il Giudice, con nota da depositare in Cancelleria almeno 30 giorni prima della prossima udienza dell’esito della mediazione, anche in relazione a quanto stabilito dagli artt. 8 IV comma bis e 13 (D.lgs. cit.), rispettivamente per l’ipotesi della mancata partecipazione delle parti (sostanziali), senza giustificato motivo al procedimento di mediazione., ed in tema di statuizione sulle spese processuali del giudizio, in caso di ingiustificato rifiuto delle parti della proposta di conciliazione formulata dal mediatore.

Si comunichi alle parti costituite.

Firenze 30.6.2014

 

                                                                                       Dott. Alessandro Ghelardini

 

Alessandro Ghelardini

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Il giudice invita il mediatore ad avanzare proposta conciliativa, pur in assenza di congiunta richiesta delle parti

Il Tribunale di Firenze respinge l'istanza di anticipazione dell'udienza, fissata per il 24 febbraio 2015, a causa del gravoso carico di lavoro del magistrato e della priorità data ai procedimenti più datati. Considerata la natura dei diritti in causa, il Giudice dispone l'obbligo di promuovere il procedimento di mediazione entro 15 giorni, avvertendo che l'omessa attivazione della procedura comporterà l'improcedibilità della domanda e l'obbligo di comunicarne l'esito prima della prossima udienza.

Data sentenza: 30/06/2014
Giudice: Alessandro Ghelardini
Argomento/i: Proposta del mediatore
Materia/e: Altre

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La domanda di mediazione è improcedibile qualora la stessa venga avviata oltre il termine perentorio fissato dal giudice.

Il Tribunale di Firenze ha dichiarato improcedibili la domanda principale di risoluzione per inadempimento e quella riconvenzionale. Il giudice ha rilevato di ufficio l'inosservanza del termine di 15 giorni per l'attivazione della mediazione delegata, considerandolo implicitamente perentorio. Poiché l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità, l'attivazione tardiva non è sanabile e preclude il giudizio di merito. Le spese legali sono state compensate e quelle di CTU ripartite tra le parti.

Data sentenza: 08/06/2015
Curia: Tribunale di Firenze
Giudice: Alessandro Ghelardini
Argomento/i: Improcedibilità della domanda +1
Materia/e: Altre

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Il giudice dispone il proseguimento della mediazione anche senza il previo pagamento delle indennità

Nel verbale della causa n. 1407/2013 del Tribunale di Firenze, il giudice rileva che l'attività di mediazione non è stata effettivamente esperita, poiché il mediatore ha condizionato l'avvio del procedimento al pagamento di oneri indebiti. Considerata l'illegittimità di tale condotta e l'incompletezza dell'iter, il giudice ordina alle parti di completare la mediazione, eventualmente presso un altro organismo, entro 15 giorni, fissando una nuova udienza per il 14 luglio 2015 per l'esame degli esiti.

Data sentenza: 07/07/2015
Curia: Tribunale di Firenze
Giudice: Alessandro Ghelardini
Argomento/i: Effettivo svolgimento del primo incontro +3
Materia/e: Non specificata

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Il debitore opponente deve attivare la mediazione. In caso di omessa mediazione si verifica la improcedibilità del D.I. opposto

Il Tribunale di Firenze ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale mossa dalla società A in opposizione a un decreto ingiuntivo emesso a favore della società B. Il giudice ha inoltre rilevato l'improcedibilità della domanda poiché la parte opponente non ha esperito la mediazione delegata. Secondo il Tribunale, l'onere di attivare tale procedura spetta al debitore; la sua omissione comporta l'estinzione dell'opposizione e il passaggio in giudicato del decreto, rendendolo irrevocabile.

Data sentenza: 30/10/2014
Curia: Tribunale di Firenze
Giudice: Alessandro Ghelardini
Argomento/i: Improcedibilità della domanda +1
Materia/e: Contratto di fornitura +1

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

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Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
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Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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