Firenze, 30.6.2014

Tribunale di Firenze Sezione III civile

Ordinanza

 Il Giudice, 
rilevato che per il procedimento in epigrafe è prevista prossima udienza al 24.2.2015 per la precisazione delle conclusioni: che AA ha avanzato richiesta di anticipazione di udienza; evidenziato che, per il gravoso carico del ruolo di questo magistrato, recentemente assegnatario, tra l’altro, di circa 500 procedimenti di cognizione ordinaria molti del quali pendenti da oltre un triennio, l’istanza di anticipazione non possa essere accolta; che infatti vanno trattati prioritariamente i procedimenti di più risalente iscrizione, ovvero quelli comunque urgenti, avuto riguardo al loro oggetto;
letto l’art. 5 co. D.lgs. n. 28/2010, così come introdotto dall’art. 84 del D.l. n. 69/2013, conv. con modif. nella L. n. 98/ 13;
valutata la natura della causa, relativa a diritti disponibili; considerata l’ammissibilità della media conciliazione, trattandosi di procedimento per il quale non è stata ancora celebrata l’udienza di precisazione delle conclusioni; evidenziato che l’esperimento del procedimento di mediaconciliazione, che deve concludersi entro 3 mesi dalla relativa richiesta (art. 6), non comporterà in concreto, anche in caso da esito infruttuoso della procedura, alcun ritardo nella decisione della lite;
sottolineato che la soluzione conciliativa della controversia eviterà alle parti l’ulteriore aggravamento delle spese del processo, anche in relazione all’eventuale fase di impugnazione;

P.Q.M.

1) RESPINGE l’istanza avanzata da AA e conferma per la precisazione delle conclusioni, l’udienza del 24.2.2015 ore 9;

2) visto l’art. 5, comma 2, D.lgs. n. 28/2010, così come introdotto dall’art. 84 del D.l. n. 69/2013, conv. con modif. nella L. n. 98/13 DISPONE che le parti sostanziali, assistite dai rispettivi difensori, promuovano il procedimento di mediazione, con deposito della domanda di mediazione presso organismo abilitato, entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

3) EVIDENZIA la necessità che al primo incontro l’attività di mediazione sia concretamente espletata (ferma la gratuità di cui all’art 17 V co. ter in caso di mancato accordo ed indisponibilità delle parti ad ulteriore incontro);
3) INVITA il mediatore ad avanzare proposta conciliativa, pur in assenza di congiunta richiesta delle parti (art. 11, co. 1, D.lgs. cit.);

4) FA PRESENTE che il mancato esperimento della suddetta procedura è sanzionato a pena di improcedibilità della domanda;

5) INVITA le parti ad informare il Giudice, con nota da depositare in Cancelleria almeno 30 giorni prima della prossima udienza dell’esito della mediazione, anche in relazione a quanto stabilito dagli artt. 8 IV comma bis e 13 (D.lgs. cit.), rispettivamente per l’ipotesi della mancata partecipazione delle parti (sostanziali), senza giustificato motivo al procedimento di mediazione., ed in tema di statuizione sulle spese processuali del giudizio, in caso di ingiustificato rifiuto delle parti della proposta di conciliazione formulata dal mediatore.

Si comunichi alle parti costituite.

Firenze 30.6.2014

 

                                                                                       Dott. Alessandro Ghelardini

 

Il giudice invita il mediatore ad avanzare proposta conciliativa, pur in assenza di congiunta richiesta delle parti

Il Tribunale di Firenze respinge l’istanza di anticipazione dell’udienza, fissata per il 24 febbraio 2015, a causa del gravoso carico di lavoro del magistrato e della priorità data ai procedimenti più datati. Considerata la natura dei diritti in causa, il Giudice dispone l’obbligo di promuovere il procedimento di mediazione entro 15 giorni, avvertendo che l’omessa attivazione della procedura comporterà l’improcedibilità della domanda e l’obbligo di comunicarne l’esito prima della prossima udienza.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 30/06/2014
Giudice: Alessandro Ghelardini
Argomento/i: Proposta del mediatore
Materia/e: Altre
Mediazione demandata dal giudice Mondo ADR

Firenze, 30.6.2014

Tribunale di Firenze Sezione III civile

Ordinanza

 Il Giudice, 
rilevato che per il procedimento in epigrafe è prevista prossima udienza al 24.2.2015 per la precisazione delle conclusioni: che AA ha avanzato richiesta di anticipazione di udienza; evidenziato che, per il gravoso carico del ruolo di questo magistrato, recentemente assegnatario, tra l’altro, di circa 500 procedimenti di cognizione ordinaria molti del quali pendenti da oltre un triennio, l’istanza di anticipazione non possa essere accolta; che infatti vanno trattati prioritariamente i procedimenti di più risalente iscrizione, ovvero quelli comunque urgenti, avuto riguardo al loro oggetto;
letto l’art. 5 co. D.lgs. n. 28/2010, così come introdotto dall’art. 84 del D.l. n. 69/2013, conv. con modif. nella L. n. 98/ 13;
valutata la natura della causa, relativa a diritti disponibili; considerata l’ammissibilità della media conciliazione, trattandosi di procedimento per il quale non è stata ancora celebrata l’udienza di precisazione delle conclusioni; evidenziato che l’esperimento del procedimento di mediaconciliazione, che deve concludersi entro 3 mesi dalla relativa richiesta (art. 6), non comporterà in concreto, anche in caso da esito infruttuoso della procedura, alcun ritardo nella decisione della lite;
sottolineato che la soluzione conciliativa della controversia eviterà alle parti l’ulteriore aggravamento delle spese del processo, anche in relazione all’eventuale fase di impugnazione;

P.Q.M.

1) RESPINGE l’istanza avanzata da AA e conferma per la precisazione delle conclusioni, l’udienza del 24.2.2015 ore 9;

2) visto l’art. 5, comma 2, D.lgs. n. 28/2010, così come introdotto dall’art. 84 del D.l. n. 69/2013, conv. con modif. nella L. n. 98/13 DISPONE che le parti sostanziali, assistite dai rispettivi difensori, promuovano il procedimento di mediazione, con deposito della domanda di mediazione presso organismo abilitato, entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

3) EVIDENZIA la necessità che al primo incontro l’attività di mediazione sia concretamente espletata (ferma la gratuità di cui all’art 17 V co. ter in caso di mancato accordo ed indisponibilità delle parti ad ulteriore incontro);
3) INVITA il mediatore ad avanzare proposta conciliativa, pur in assenza di congiunta richiesta delle parti (art. 11, co. 1, D.lgs. cit.);

4) FA PRESENTE che il mancato esperimento della suddetta procedura è sanzionato a pena di improcedibilità della domanda;

5) INVITA le parti ad informare il Giudice, con nota da depositare in Cancelleria almeno 30 giorni prima della prossima udienza dell’esito della mediazione, anche in relazione a quanto stabilito dagli artt. 8 IV comma bis e 13 (D.lgs. cit.), rispettivamente per l’ipotesi della mancata partecipazione delle parti (sostanziali), senza giustificato motivo al procedimento di mediazione., ed in tema di statuizione sulle spese processuali del giudizio, in caso di ingiustificato rifiuto delle parti della proposta di conciliazione formulata dal mediatore.

Si comunichi alle parti costituite.

Firenze 30.6.2014

 

                                                                                       Dott. Alessandro Ghelardini

 

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