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Ricorso 696 bis c.p.c. inammissibile se occorrono ulteriori indagini e se il contrasto richiede la soluzione di altre questioni giuridiche

Composizione della lite: solo se è ipotizzabile la conciliazione delle parti
L’ordinanza n. 12575/2025 del Tribunale di Genova afferma che il presupposto di ammissibilità del procedimento di consulenza tecnica preventiva per la composizione della lite di cui all’articolo 696-bis c.p.c., è che l’accertamento riguardi circostanze suscettibili di indagine tecnica (in un eventuale e successivo giudizio di cognizione) la quale, una volta acquisita, renda possibile e ipotizzabile la conciliazione, non residuando questioni controverse ulteriori tra le parti.

Composizione della lite art 696-bis c.p.c impraticabile se residuano questioni controverse
Nel rispondere a una richiesta di ricorso ai fini della composizione della lite il Tribunale di Genova, nella persona del Giudice incaricato, precisa che l’articolo 696 bis del codice di procedura civile, introdotto per favorire la risoluzione stragiudiziale delle controversie, permette una consulenza tecnica preventiva anche al di fuori dei casi previsti dall’articolo 696 c.p.c. Questa disposizione si applica specificamente per accertare e quantificare crediti derivanti da inadempimenti contrattuali o da illeciti extracontrattuali. La finalità primaria di questo strumento non è la mera anticipazione probatoria in vista di un futuro processo, bensì la conciliazione delle parti. L’ammissibilità della consulenza tecnica preventiva è quindi subordinata alla condizione che l’accertamento richiesto riguardi circostanze che, in un eventuale giudizio ordinario, sarebbero oggetto di indagine tecnica. L’esito di tale accertamento deve essere tale da rendere concreta e ipotizzabile una conciliazione, eliminando ulteriori punti di disaccordo tra le parti. In sostanza, per attivare l’articolo 696 bis c.p.c, è necessario che l’unico o gli unici elementi di contrasto tra le parti riguardino aspetti tecnici che potrebbero essere risolti tramite una consulenza. La norma contempla sia l'”accertamento” che la “determinazione” del credito, sottolineando che il dissenso può concernere sia l’esistenza che l’ammontare della pretesa. L’obiettivo è che, una volta chiariti gli aspetti tecnici, la controversia si risolva integralmente, senza lasciare spazio ad ulteriori contestazioni su altri elementi costitutivi del diritto vantato. La funzione conciliativa della consulenza tecnica preventiva diviene inattuabile quando le questioni tecniche da esaminare presuppongono la preventiva risoluzione di contrasti giuridici tra le parti, oppure quando l’accertamento tecnico richiesto non è esaustivo e necessita di ulteriori indagini di natura diversa. Nel caso specifico analizzato, il giudice ha ritenuto inammissibile il ricorso poiché la consulenza tecnica avrebbe potuto accertare unicamente la presenza o meno di abusi edilizi (già oggetto di valutazione amministrativa). Tuttavia, non avrebbe potuto stabilire chi fossero i responsabili degli abusi, chi dovesse provvedere al ripristino dei luoghi, chi dovesse sostenere i costi e pagare le eventuali sanzioni. Queste ultime questioni, di natura giuridica, richiedono una valutazione da parte del giudice nell’ambito di un procedimento ordinario di cognizione, con le relative garanzie istruttorie, e non possono essere risolte attraverso una semplice consulenza tecnica preventiva. Di conseguenza, la funzione deflattiva e conciliativa dell’istituto previsto dall’articolo 696 bis c.p.c. si è rivelata impraticabile nel caso concreto, giustificando la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.

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Alessandra Mainella

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Composizione della lite: quando è ipotizzabile la conciliazione delle parti

L'ordinanza 12575/2025 del Tribunale di Genova stabilisce che il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. sia ammissibile solo se l'accertamento tecnico renda concreta e ipotizzabile la conciliazione, eliminando ogni ulteriore contrasto. Lo strumento non è una mera anticipazione probatoria, ma un mezzo deflattivo. È dunque inammissibile se permangono questioni giuridiche o necessità istruttorie che richiedano un giudizio di cognizione, come nel caso di abusi edilizi dove non è definibile la responsabilità.

Data sentenza: 11/04/2025
Curia: Tribunale di Genova
Giudice: Alessandra Mainella
Argomento/i: Composizione della lite
Materia/e: Ricorso 696 bis c.p.c.

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Spese mediazione regolate sul principio della soccombenza

Il Tribunale di Genova, con la sentenza n. 381/2025, ha dichiarato inammissibile una domanda di collazione di donazioni poiché non connessa a una richiesta di divisione ereditaria. Di conseguenza, l'attrice è stata dichiarata soccombente. Il giudice ha stabilito che le spese della mediazione obbligatoria siano assimilabili a quelle del giudizio e debbano quindi seguire il principio della soccombenza, poiché tale procedura rappresenta una fase necessaria e prodromica al processo ordinario.

Data sentenza: 11/02/2025
Curia: Tribunale di Genova
Giudice: Alessandra Mainella
Argomento/i: Principio di soccombenza
Materia/e: Spese di mediazione

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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