Scarica Sentenza Tribunale di Genova N.12575-2025
Ricorso 696 bis c.p.c. inammissibile se occorrono ulteriori indagini e se il contrasto richiede la soluzione di altre questioni giuridiche
Composizione della lite: solo se è ipotizzabile la conciliazione delle parti
L’ordinanza n. 12575/2025 del Tribunale di Genova afferma che il presupposto di ammissibilità del procedimento di consulenza tecnica preventiva per la composizione della lite di cui all’articolo 696-bis c.p.c., è che l’accertamento riguardi circostanze suscettibili di indagine tecnica (in un eventuale e successivo giudizio di cognizione) la quale, una volta acquisita, renda possibile e ipotizzabile la conciliazione, non residuando questioni controverse ulteriori tra le parti.
Composizione della lite art 696-bis c.p.c impraticabile se residuano questioni controverse
Nel rispondere a una richiesta di ricorso ai fini della composizione della lite il Tribunale di Genova, nella persona del Giudice incaricato, precisa che l’articolo 696 bis del codice di procedura civile, introdotto per favorire la risoluzione stragiudiziale delle controversie, permette una consulenza tecnica preventiva anche al di fuori dei casi previsti dall’articolo 696 c.p.c. Questa disposizione si applica specificamente per accertare e quantificare crediti derivanti da inadempimenti contrattuali o da illeciti extracontrattuali. La finalità primaria di questo strumento non è la mera anticipazione probatoria in vista di un futuro processo, bensì la conciliazione delle parti. L’ammissibilità della consulenza tecnica preventiva è quindi subordinata alla condizione che l’accertamento richiesto riguardi circostanze che, in un eventuale giudizio ordinario, sarebbero oggetto di indagine tecnica. L’esito di tale accertamento deve essere tale da rendere concreta e ipotizzabile una conciliazione, eliminando ulteriori punti di disaccordo tra le parti. In sostanza, per attivare l’articolo 696 bis c.p.c, è necessario che l’unico o gli unici elementi di contrasto tra le parti riguardino aspetti tecnici che potrebbero essere risolti tramite una consulenza. La norma contempla sia l'”accertamento” che la “determinazione” del credito, sottolineando che il dissenso può concernere sia l’esistenza che l’ammontare della pretesa. L’obiettivo è che, una volta chiariti gli aspetti tecnici, la controversia si risolva integralmente, senza lasciare spazio ad ulteriori contestazioni su altri elementi costitutivi del diritto vantato. La funzione conciliativa della consulenza tecnica preventiva diviene inattuabile quando le questioni tecniche da esaminare presuppongono la preventiva risoluzione di contrasti giuridici tra le parti, oppure quando l’accertamento tecnico richiesto non è esaustivo e necessita di ulteriori indagini di natura diversa. Nel caso specifico analizzato, il giudice ha ritenuto inammissibile il ricorso poiché la consulenza tecnica avrebbe potuto accertare unicamente la presenza o meno di abusi edilizi (già oggetto di valutazione amministrativa). Tuttavia, non avrebbe potuto stabilire chi fossero i responsabili degli abusi, chi dovesse provvedere al ripristino dei luoghi, chi dovesse sostenere i costi e pagare le eventuali sanzioni. Queste ultime questioni, di natura giuridica, richiedono una valutazione da parte del giudice nell’ambito di un procedimento ordinario di cognizione, con le relative garanzie istruttorie, e non possono essere risolte attraverso una semplice consulenza tecnica preventiva. Di conseguenza, la funzione deflattiva e conciliativa dell’istituto previsto dall’articolo 696 bis c.p.c. si è rivelata impraticabile nel caso concreto, giustificando la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
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