Controverso se i super interessi ex art. 1284 comma 4 cc spettino nel corso del procedimento di mediazione avviato dopo la domanda giudiziale
Mediazione e decorrenza super interessi
Le Sezioni Unite della Cassazione nelle sentenze n. 12974 del 13 maggio 2024 e n. 12449 del 7 maggio 2024 sui super-interessi chiariscono che gli stessi sono dovuti solo se il giudice lo dispone espressamente. A tal fine l’autorità giudicante deve valutare la sussistenza di determinati presupposti, ossia la natura della fonte dell’obbligazione da cui scaturiscono, la sussistenza di una determinazione contrattuale della misura degli interessi stessi e infine l’identificazione della domanda giudiziale, quale momento da cui decorrono i super interessi. Detto requisito non può invece essere dato per certo in presenza di un procedimento di mediazione.
Super-interessi: decorrenza dalla domanda giudiziale
La controversia prende spunto dall’opposizione a un precetto con cui si denuncia il calcolo erroneo degli interessi di mora dalla proposizione della domanda giudiziale. Il titolo esecutivo non recava la condanna al pagamento degli stessi e il credito giudiziale escludeva l’applicazione del comma 4 dell’art. 1284 c.c. visto che il credito aveva natura risarcitoria ai sensi dell’art. 2049 c.c. Per comprendere meglio la questione è necessario riportare il testo dell’articolo 1284 c.c.:
- “ Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d’anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.
- Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
- Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.
- Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
- La disposizione del quarto comma si applica anche all‘atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.”
Mediazione post domanda giudiziale: spettano i super-interessi?
Nella motivazione della sentenza n. 124549/2024 le SU ricordano che con la domanda giudiziale nasce una controversia e che la spettanza degli interessi dovuti in caso di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali fa parte della controversia. Il giudice però non può riconoscere automaticamente la spettanza di questi super interessi, perché questione autonoma rispetto alla produzione degli interessi legali ordinari. Il giudice dovrà valutare pertanto tre presupposti:
- la natura della fonte dell’obbligazione;
- l’eventuale determinazione contrattuale degli interessi;
- l’identificazione della domanda giudiziale.
Su quest’ultimo punto la Cassazione precisa che non ci sono dubbi sulla decorrenza degli interessi dalla data di notifica dell’atto di citazione o dal deposito del ricorso introduttivo. La questione della spettanza dei super interessi è invece controversa nel caso in cui il procedimento di mediazione abbia inizio dopo la presentazione della domanda giudiziale, nell’ipotesi in cui il creditore non abbia esperito la procedura stragiudiziale prima del giudizio. La questione sul punto resta aperta e senza dubbio bisognosa di necessari chiarimenti.