Scarica Sentenza Tribunale di Livorno N.1069-2024

L’accordo che le parti raggiungono in mediazione avviata durante la causa determina la cessazione della materia del contendere ed estinzione del processo

Transazione in mediazione: cessa la materia del contendere La transazione che si conclude tra le parti al termine del procedimento di mediazione obbligatoria che viene avviato quando la causa è in corso produce l’adozione della pronuncia di cessazione della materia del contendere da parte del Giudice. Lo ha ribadito il Tribunale di Livorno nella sentenza n. 1069/2024.

Decreto ingiuntivo pagamento canoni di locazione
Un conduttore si oppone a decreto ingiuntivo con il quale gli viene richiesto il pagamento di diversi canoni di locazione per l’importo di 14.800,00 euro. Nel ricorso di opposizione il conduttore chiede di dichiarare nullo il decreto ingiuntivo, di revocarlo  ed eccepisce una somma in compensazione.

Termini per avviare la procedura di mediazione
Le opposte nel costituirsi in giudizio contestano le richieste e le eccezioni di controparte e chiedono al giudice la concessione dei termini necessari per avviare la procedura di mediazione, facendo istanza, in caso di esito negativo, di concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto.

Opposizione a decreto ingiuntivo: mediazione a carico dell’opposta
Il Giudice concede alle opposte il termine di 15 giorni richiesto per avviare la mediazione e dispone il rinvio della causa per verificare l’espletamento della procedura conciliativa. Parte opponente nelle note scritte depositate, previste in sostituzione dell’udienza ai sensi dell’art. 127 c.p.c, fa presente che in sede di mediazione le parti hanno raggiunto un accordo, come emerge dal verbale e dalla ricevuta del bonifico bancario attestante l’avvenuto adempimento. Chiede per l’effetto che il giudizio venga dichiarato estinto, che il decreto ingiuntivo venga revocato e che le spese di lite vengano compensate come previsto dal punto 6 dell’accordo raggiunto in mediazione.

 Accordo in mediazione: cessata la materia del contendere
Nelle note 127 c.p.c depositate il giorno prima dell’udienza anche parte opposta conferma l’intervenuto accordo in sede di mediazione. All’udienza fissata il giudice si limita quindi a dare atto della cessata materia del contendere. Le parti hanno infatti dichiarato congiuntamente di aver definito in sede stragiudiziale la presente controversia e per questo hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con dichiarazione di estinzione del giudizio e compensazione delle spese come concordato in sede di mediazione.

Come precisato del resto dalla Corte di Cassazione la cessazione della materia del contendere si verifica quando sopravvenga una situazione – come nel caso di specie – che elimini la posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell’interesse delle stesse ad agire e a contraddire, e quindi, facendo venir meno la necessità della pronuncia del giudice (…)  la transazione si sostituisce alla regolamentazione dei rapporti fra le parti derivanti anche da pregressi provvedimenti giudiziari, che ne restano travolti (…) in quanto le parti si obbligano – sul piano del diritto sostanziale – anche a non avvalersi dell’efficacia processuale dei suddetti provvedimenti (nel caso di specie, decreto ingiuntivo) ove essa sia incompatibile con gli accordi raggiunti.”

 Leggi anche:  Accordo raggiunto in mediazione: cessata la materia del contendere

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Alberto Cecconi

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Transazione all’esito della mediazione, cessa il contendere

La sentenza n. 1069/2024 del Tribunale di Livorno stabilisce che un accordo transattivo raggiunto in mediazione durante una causa determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo. Il caso riguardava l'opposizione a un decreto ingiuntivo per canoni di locazione: le parti, avendo definito stragiudizialmente la controversia, hanno ottenuto la revoca del provvedimento e la compensazione delle spese, eliminando così l'interesse al prosieguo del giudizio e la necessità di una pronuncia.

Data sentenza: 24/10/2024
Curia: Tribunale di Livorno
Giudice: Alberto Cecconi
Argomento/i: Cessazione del contendere

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Parte soccombente paga anche le spese del tentativo di mediazione

Secondo la sentenza n.1032/2024 del Tribunale di Livorno, le spese di mediazione obbligatoria sono assimilabili a quelle di processo e devono essere liquidate al termine del giudizio di merito ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Di conseguenza, la parte soccombente può essere condannata al rimborso di tali costi, a patto che la parte vincitrice ne dimostri l'effettivo esborso. Nel caso specifico, l'attore non ha fornito prova dei pagamenti effettuati, rendendo pertanto impossibile la liquidazione della somma richiesta.

Data sentenza: 14/10/2024
Curia: Tribunale di Livorno
Giudice: Alberto Cecconi
Materia/e: Spese di mediazione

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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