Scarica Sentenza Tribunale di Livorno N.1069-2024
L’accordo che le parti raggiungono in mediazione avviata durante la causa determina la cessazione della materia del contendere ed estinzione del processo
Transazione in mediazione: cessa la materia del contendere La transazione che si conclude tra le parti al termine del procedimento di mediazione obbligatoria che viene avviato quando la causa è in corso produce l’adozione della pronuncia di cessazione della materia del contendere da parte del Giudice. Lo ha ribadito il Tribunale di Livorno nella sentenza n. 1069/2024.
Decreto ingiuntivo pagamento canoni di locazione
Un conduttore si oppone a decreto ingiuntivo con il quale gli viene richiesto il pagamento di diversi canoni di locazione per l’importo di 14.800,00 euro. Nel ricorso di opposizione il conduttore chiede di dichiarare nullo il decreto ingiuntivo, di revocarlo ed eccepisce una somma in compensazione.
Termini per avviare la procedura di mediazione
Le opposte nel costituirsi in giudizio contestano le richieste e le eccezioni di controparte e chiedono al giudice la concessione dei termini necessari per avviare la procedura di mediazione, facendo istanza, in caso di esito negativo, di concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto.
Opposizione a decreto ingiuntivo: mediazione a carico dell’opposta
Il Giudice concede alle opposte il termine di 15 giorni richiesto per avviare la mediazione e dispone il rinvio della causa per verificare l’espletamento della procedura conciliativa. Parte opponente nelle note scritte depositate, previste in sostituzione dell’udienza ai sensi dell’art. 127 c.p.c, fa presente che in sede di mediazione le parti hanno raggiunto un accordo, come emerge dal verbale e dalla ricevuta del bonifico bancario attestante l’avvenuto adempimento. Chiede per l’effetto che il giudizio venga dichiarato estinto, che il decreto ingiuntivo venga revocato e che le spese di lite vengano compensate come previsto dal punto 6 dell’accordo raggiunto in mediazione.
Accordo in mediazione: cessata la materia del contendere
Nelle note 127 c.p.c depositate il giorno prima dell’udienza anche parte opposta conferma l’intervenuto accordo in sede di mediazione. All’udienza fissata il giudice si limita quindi a dare atto della cessata materia del contendere. Le parti hanno infatti dichiarato congiuntamente di aver definito in sede stragiudiziale la presente controversia e per questo hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con dichiarazione di estinzione del giudizio e compensazione delle spese come concordato in sede di mediazione.
Come precisato del resto dalla Corte di Cassazione “la cessazione della materia del contendere si verifica quando sopravvenga una situazione – come nel caso di specie – che elimini la posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell’interesse delle stesse ad agire e a contraddire, e quindi, facendo venir meno la necessità della pronuncia del giudice (…) la transazione si sostituisce alla regolamentazione dei rapporti fra le parti derivanti anche da pregressi provvedimenti giudiziari, che ne restano travolti (…) in quanto le parti si obbligano – sul piano del diritto sostanziale – anche a non avvalersi dell’efficacia processuale dei suddetti provvedimenti (nel caso di specie, decreto ingiuntivo) ove essa sia incompatibile con gli accordi raggiunti.”
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