Scarica Sentenza Tribunale di Livorno N.1032-2024
La parte che soccombe in giudizio paga anche le spese di mediazione sostenute da controparte per avviarla solo se chi le richiede dimostra l’esborso
Spese di mediazione a carico del soccombente in giudizio
Al termine di un giudizio di merito per risolvere una controversia che contempla a mediazione come condizione di procedibilità della domanda, la parte soccombente può essere condannata a rimborsare al vincitore della causa anche le spese che lo stesso ha sostenuto per tentare la conciliazione. Tali spese infatti rappresentano degli esborsi, come previsto dall’articolo 91 c.p.c. Lo ha chiarito il Tribunale di Livorno nella sentenza n.1032/2024.
Materia condominiale: mediazione obbligatoria
Un Condominio instaura una controversia in giudizio per accertare l’inadempimento dell’amministrazione condominiale rispetto al mandato gestorio a causa di un ammanco di Cassa di Euro 28.252,63. Il Tribunale competente accoglie nel merito la domanda dell’attore. In sede di conclusioni il giudice rileva però che parte attrice ha richiesto anche il pagamento delle spese della procedura di mediazione regolata dal decreto legislativo n. 28/2010.
Spese di mediazione: liquidazione al termine del giudizio di merito
Il Tribunale ricorda a questo proposito che la giurisprudenza di merito è quasi del tutto unanime nel ritenere che le spese e i costi del giudizio di mediazione debbano essere liquidati al termine del successivo giudizio di merito, applicando le regole contenute nell’articolo 91 c.p.c. e seguenti.
Anche la Corte di Cassazione di recente ha sancito che: “le spese di mediazione vanno, pertanto, assimilate alle spese del processo, nelle quali la giurisprudenza di questa corte fa rientrare le spese sostenute ai fini della sua instaurazione (si pensi alla somma pagata per il cosiddetto contributo unificato) e che non sono cumulabili alla domanda ai fini della determinazione del valore di essa. Tale principio trova, peraltro, conferma nell’articolo 13 del decreto legislativo n. 28/2010, rubricato “spese processuali”, laddove parla di esclusione della ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice considera pure le spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto, così assimilando le spese del procedimento di mediazione a quelle giudiziali in senso proprio.”
Spese di mediazione: occorre dimostrare l’esborso
Poiché le spese per la mediazione sono assimilabili alle spese del processo, esse possono essere rimborsate solo se il richiedente ne dimostri l’esborso. Parte attrice ha documentato lo svolgimento della procedura di mediazione, ma non ha provato di aver sostenuto le relative spese. In sede di nota spese allegate alla comparsa conclusionale di replica il condominio si è limitato infatti a richiedere il rimborso dell’importo di 500,00 euro per i compensi di mediazione. Ne consegue che nel caso di specie le spese di mediazione non possono essere liquidate in favore dell’attore.
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