Scarica Sentenza Tribunale di Ancona N.2203-2024
La mediazione deve essere esperita entro l’udienza di rinvio, il termine di 15 giorni che assegna il giudice non ha carattere perentorio
Termine di 15 giorni per avviare la mediazione: non ha natura perentoria
Il termine di quindici giorni che viene assegnato dal giudice al fine di avviare la procedura di mediazione obbligatoria, non ha natura perentoria. Questo perché la dichiarazione di improcedibilità non è collegata dal legislatore al mancato rispetto di questo termine, ma a quello dell’effettivo e tempestivo espletamento del procedimento stragiudiziale di conciliazione. Lo ha ribadito per l’ennesima volta il Tribunale di Ancona nella decisione n. 2203/2024.
Intimazione di sfratto per morosità: termine per la mediazione
Nell’ambito di una controversia avviata con un atto di intimazione di morosità e citazione per la convalida la controparte, costituitasi in giudizio, deduce di aver avviato una missiva alla società locatrice informandola dell’imminente cessazione dell’attività per problemi economici. Il giudice prende atto della riconsegna e dispone l’esperimento della procedura di mediazione. La procedura prosegue e giunge in decisione.
Mediazione: il termine di 15 giorni non ha natura perentoria
Il Giudice disattende prima di tutto l’eccezione di improcedibilità della domanda causata del deposito tardivo della domanda di mediazione rispetto al termine assegnato dal giudice.
Del resto la stessa Suprema Corte di Cassazione, con le sentenze nn. 4133/2024 e 40035/2021, ha precisato che il termine di 15 giorni previsto per l’esperimento della mediazione obbligatoria non è perentorio. La condizione di procedibilità della domanda giudiziale si considera infatti soddisfatta qualora si sia tenuto il primo incontro dinanzi al mediatore entro l’udienza fissata dal giudice, anche se tale incontro si sia concluso senza accordo.
Tale interpretazione trova fondamento anche nel tenore letterale della norma. L’art. 5, comma 2-bis, del Decreto legislativo n. 28/2010 non prevede infatti sanzioni per il mancato rispetto del termine di 15 giorni. La condizione di procedibilità si considera soddisfatta se il primo incontro con il mediatore avviene senza accordo, anche oltre il termine inizialmente indicato dal giudice. Anche l’art. 152 c.p.c. rafforza questa interpretazione, non qualificando il termine come tassativo.
Il tutto in linea con la ratio della procedura di mediazione, la quale mira soprattutto a promuovere un accordo vantaggioso per entrambe le parti. Interpretare il termine come perentorio contrasterebbe con il principio di ragionevole durata del processo e con lo spirito conciliativo della procedura. Nel caso specifico, il giudice ha ritenuto valida la mediazione avviata oltre i 15 giorni, purché conclusa comunque entro l’udienza di rinvio.
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