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La mediazione deve essere esperita entro l’udienza di rinvio, il termine di 15 giorni che assegna il giudice non ha carattere perentorio 

Termine di 15 giorni per avviare la mediazione: non ha natura perentoria
Il termine di quindici giorni che viene assegnato dal giudice al fine di avviare la procedura di mediazione obbligatoria, non ha natura perentoria. Questo perché la dichiarazione di improcedibilità non è collegata dal legislatore al mancato rispetto di questo termine, ma a quello  dell’effettivo e tempestivo espletamento del procedimento stragiudiziale di conciliazione. Lo ha ribadito per l’ennesima volta il Tribunale di Ancona nella decisione n. 2203/2024.

Intimazione di sfratto per morosità: termine per la mediazione
Nell’ambito di una controversia avviata con un atto di intimazione di morosità e citazione per la convalida la controparte, costituitasi in giudizio, deduce di aver avviato una missiva alla società locatrice informandola dell’imminente cessazione dell’attività per problemi economici. Il giudice prende atto della riconsegna e dispone l’esperimento della procedura di mediazione. La procedura prosegue e giunge in decisione.

Mediazione: il termine di 15 giorni non ha natura perentoria
Il Giudice disattende prima di tutto l’eccezione di improcedibilità della domanda causata del deposito tardivo della domanda di mediazione rispetto al termine assegnato dal giudice.
Del resto la stessa Suprema Corte di Cassazione, con le sentenze nn. 4133/2024 e 40035/2021, ha precisato che il termine di 15 giorni previsto per l’esperimento della mediazione obbligatoria non è perentorio. La condizione di procedibilità della domanda giudiziale si considera infatti soddisfatta qualora si sia tenuto il primo incontro dinanzi al mediatore entro l’udienza fissata dal giudice, anche se tale incontro si sia concluso senza accordo.
Tale interpretazione trova fondamento anche nel tenore letterale della norma. L’art. 5, comma 2-bis, del Decreto legislativo n. 28/2010 non prevede infatti sanzioni per il mancato rispetto del termine di 15 giorni. La condizione di procedibilità si considera soddisfatta se il primo incontro con il mediatore avviene senza accordo, anche oltre il termine inizialmente indicato dal giudice. Anche l’art. 152 c.p.c. rafforza questa interpretazione, non qualificando il termine come tassativo.
Il tutto in linea con la ratio della procedura di mediazione, la quale mira soprattutto a promuovere un accordo vantaggioso per entrambe le parti. Interpretare il termine come perentorio contrasterebbe con il principio di ragionevole durata del processo e con lo spirito conciliativo della procedura. Nel caso specifico, il giudice ha ritenuto valida la mediazione avviata oltre i 15 giorni, purché conclusa comunque entro l’udienza di rinvio.

Leggi anche: Mediazione: termine di avvio non perentorio

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Termine esperimento mediazione

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Mediazione: termine di 15 giorni non perentorio

La sentenza n. 2203/2024 del Tribunale di Ancona chiarisce che il termine di 15 giorni fissato dal giudice per avviare la mediazione obbligatoria non ha natura perentoria. L'improcedibilità non deriva dal superamento di tale scadenza, bensì dal mancato espletamento del tentativo di conciliazione. La condizione di procedibilità è dunque soddisfatta se il primo incontro avviene entro l'udienza di rinvio, in linea con l'orientamento della Cassazione e la ratio della procedura volta a promuovere l'accordo tra le parti.

Data sentenza: 13/12/2024
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Nadia Mencarelli
Argomento/i: Termine esperimento mediazione
Materia/e: Termine perentorio

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No al nuovo termine per il tentativo di mediazione

Il Tribunale di Salerno, nella sentenza n. 824/2024, ha ribadito che nelle materie in cui la mediazione è condizione di procedibilità, come le successioni, l'iter deve essere esperito entro l'udienza di verifica fissata dal giudice. Sebbene il termine per l'avvio non sia perentorio, l'omessa esecuzione della procedura entro tale udienza comporta l'improcedibilità della domanda. Poiché non esiste norma che consenta di concedere un nuovo termine, l'eccezione di improcedibilità va accolta.

Data sentenza: 13/02/2024
Curia: Tribunale di Salerno
Argomento/i: Termine esperimento mediazione

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Esperimento della mediazione entro l’udienza di rinvio

Il Tribunale di Perugia, nella sentenza n. 977/2023, ha dichiarato improcedibile la domanda di un acquirente che richiedeva il risarcimento per inadempimenti contrattuali di una società venditrice. Il giudice ha accertato il mancato esperimento della mediazione disposta d'ufficio, confermando l'orientamento della Cassazione: ai fini della procedibilità non è determinante il termine di 15 giorni, ma l'effettivo svolgimento della procedura entro l'udienza di rinvio fissata per la verifica dell'esito.

Data sentenza: 20/06/2023
Curia: Tribunale di Perugia
Giudice: Fiore
Argomento/i: Termine esperimento mediazione
Materia/e: Mediazione

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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