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L’obbligo del preventivo reclamo o richiesta di rimborso al vettore aereo è previsto solo per il servizio conciliazioni ART

Reclamo preventivo o richiesta di rimborso obbligatori solo per la conciliazione ART
Le disposizioni regolamentari ART (delibera n. 21/2023), relative alle controversie tra gestori di trasporto e utenti, non si applicano in modo uniforme a tutti gli organismi di mediazione. In particolare, l’obbligo di inviare preventivamente un reclamo o una richiesta di rimborso al vettore aereo, a pena di irricevibilità dell’istanza, è imposto solo quando l’utente sceglie di avviare il tentativo di conciliazione presso il “servizio conciliazioni ART”. Questo onere non sussiste se l’utente decide di ricorrere ad altri organismi di conciliazione previsti e indicati dalla medesima delibera ART. Questo garantisce una maggiore flessibilità nella procedura per l’utente/consumatore. Lo ha chiarito il Tribunale di Trapani nella sentenza n. 652/2025.

Richiesta di compensazione pecuniaria: domanda improcedibile e appello
Un soggetto, in qualità di mandatario, agisce per conto di un passeggero contro la sentenza del Giudice di Pace di Trapani, che ha dichiarato improcedibile la domanda di compensazione pecuniaria, ex Regolamento CE n. 261/2004, per il ritardo prolungato del volo Trapani-Roma Fiumicino (FR8916) del 9 giugno 2023 nei confronti della compagnia aerea responsabile. Per l’appellate, il Giudice di Pace avrebbe erroneamente basato la declaratoria di improcedibilità relativa alla “irritualità ed invalidità del tentativo obbligatorio di conciliazione”, sulla mancata presentazione preventiva del reclamo o della richiesta di rimborso alla compagnia aerea, come previsto dal comma 1 dell’art. 6 dell’Allegato “A” della Delibera ART n. 236/2022.

Reclamo o rimborso obbligatori al vettore solo per le conciliazioni ART
Il Tribunale ritiene fondato il motivo di gravame dell’appellante, precisando, prima di tutto, che la competenza a dirimere tali controversie e a disciplinare le procedure di soluzione non giurisdizionale è stata attribuita all’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) dall’art. 10 della Legge n. 118/2022. L’ART successivamente ha approvato la Delibera n. 21/2023 (con efficacia dal 27 marzo 2023) che ha sostituito e confermato in parte la precedente Delibera n. 236/2022, rendendola applicabile ratione temporis alla fattispecie. L’appellante ha correttamente eccepito che l’onere del preventivo invio del reclamo o richiesta di rimborso al vettore, a pena di irricevibilità (art. 6, commi 1 e 2) o inammissibilità (art. 7, comma 1, lett. a) dell’istanza, trova applicazione esclusivamente per l’instaurazione del tentativo di conciliazione dinanzi al “Servizio conciliazioni ART”. L’accesso al “Servizio conciliazioni ART” è un meccanismo residuale (art. 4, comma 2, Regolamento) ed è consentito solo se non è disponibile una procedura non onerosa per l’utente presso altri organismi ADR. Il Tribunale chiarisce che l’art. 37, comma 3, lett. h, D.L. n. 201/2011, commina l’improcedibilità della domanda giudiziale unicamente per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione. Il mancato preventivo reclamo al vettore può, al più, precludere l’accesso al solo procedimento dinanzi al “Servizio conciliazioni ART”, ma non può mai costituire causa di improcedibilità della domanda giudiziale. Considerato che l’appellante ha instaurato il tentativo obbligatorio di conciliazione presso l’organismo di mediazione ADR Conciliazione”, rientrante tra quelli alternativi al Servizio ART, l’unica condizione di procedibilità della domanda deve considerarsi assolta.

Leggi anche:  Leggi anche: Servizi di trasporto: tentativo di conciliazione è condizione di proponibilità della domanda giudiziale 

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Servizi di Trasporti

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Servizi di trasporto e tentativo di conciliazione

Il Tribunale di Trapani, con la sentenza n. 652/2025, ha stabilito che l'obbligo di inviare un reclamo preventivo al vettore aereo, a pena di irricevibilità, si applica esclusivamente a chi sceglie il "servizio conciliazioni ART". Tale onere non sussiste per chi ricorre ad altri organismi di mediazione ADR. Pertanto, il mancato reclamo non può causare l'improcedibilità della domanda giudiziale, purché sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione presso un organismo alternativo riconosciuto.

Data sentenza: 09/10/2025
Curia: Tribunale di Trapani
Giudice: Carlo Salvatore Hamel
Argomento/i: Servizi di Trasporti
Materia/e: Conciliazione

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Conciliazione servizi di trasporto: è condizione di procedibilità della domanda

Il Tribunale di Treviso, con la sentenza n. 694/2025, ha stabilito che nelle controversie tra utenti e operatori di trasporto il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'ART costituisce una condizione di procedibilità e non di proponibilità. Pertanto, l'omissione di tale adempimento non comporta l'estinzione definitiva del processo, ma un arresto momentaneo che consente al giudice di concedere un termine per l'esperimento della procedura, garantendo così il diritto di difesa e l'accesso alla giustizia.

Data sentenza: 12/05/2025
Curia: Tribunale di Treviso
Giudice: Clarice Di Tullio
Argomento/i: Servizi di Trasporti
Materia/e: Condizione di procedibilità

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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