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Nelle controversie tra operatori che gestiscono servizi di trasporto e utenti il tentativo obbligatorio di conciliazione è condizione di procedibilità

Mancata conciliazione nei trasporti
Nelle controversie che sorgono tra gli operatori economici, che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e i loro utenti, il tentativo di conciliazione preventiva non è una condizione di improponibilità della domanda giudiziale, ma di procedibilità. Lo ha precisato il Tribunale di Treviso nella sentenza n. 694/2025.

Trasporto aereo: mancata conciliazione e improcedibilità della domanda
Una donna cita in giudizio una compagnia aerea, chiedendo il pagamento della compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE n. 261/2014 e dovuta a causa di un ritardo prolungato di un volo. Il Giudice di Pace dichiara la domanda improcedibile per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dalla legge. L’attrice nell’appellare la decisione chiede la riforma della sentenza di primo grado. Per l’appellante il Giudice di Pace avrebbe dovuto coordinare le norme speciali con la disciplina della mediazione obbligatoria e concedere un termine per il tentativo di conciliazione, invece di dichiarare subito l’improcedibilità della domanda. L’appellante evidenzia anche che la controversia rientra nell’ambito delle materie civili e commerciali, con i relativi vincoli e tutele. La donna fa presente infine che, in pendenza del giudizio, le parti hanno comunque esperito la procedura di conciliazione davanti all’Autorità preposta e questo adempimento, sebbene “irrituale”, avrebbe dovuto condurre a ritenere rispettata la condizione di procedibilità.

Tentativo obbligatorio di conciliazione controversie operatori trasporto e utenti
Per il Tribunale il motivo di appello merita accoglimento. Il Tribunale ha analizzato l’articolo 37, comma 3, lettera h), del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011. Questa norma stabilisce che l’Autorità per la Regolazione dei Trasporti (ART) disciplina le modalità di risoluzione non giurisdizionale delle controversie tra operatori e utenti. Per queste controversie, non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a quando non viene esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione, che deve concludersi entro trenta giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità. I termini per agire in sede giudiziale rimangono sospesi fino alla conclusione del procedimento di conciliazione. Queste disposizioni sono entrate in vigore il 27.02.2023 e si applicano ai processi avviati dopo questa data. Il presente processo è iniziato con atto di citazione notificato il 28.02.2023, per cui ne è soggetto. L’ART ha adottato la delibera n. 21/2023 datata 8.02.2023, che disciplina le procedure di conciliazione. Questa delibera si applica alle istanze di conciliazione presentate dopo il 27.02.2023. Essa individua gli organismi, le procedure di conciliazione e le controversie a cui si applica. La delibera stabilisce che, per queste controversie, il ricorso in sede giurisdizionale è improcedibile fino all’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione. I termini per agire in giudizio rimangono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento. Le controversie sull’applicazione del Regolamento (CE) n. 261/2004, relativo alla compensazione e all’assistenza ai passeggeri in caso di ritardo prolungato, rientrano tra quelle soggette a questa disciplina.

Improponibilità e improcedibilità
Il Giudice di Pace, ritenendo applicabile la disciplina descritta al caso di specie, ha dichiarato improcedibile la domanda perché il tentativo di conciliazione non era stato esperito prima. Questa pronuncia, pur condivisibile nelle premesse normative, non lo è nella soluzione finale. Il tentativo di conciliazione infatti è una condizione di procedibilità della domanda, non di proponibilità. Questa distinzione è fondamentale perché l’improponibilità costituisce un vizio insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del processo, l’improcedibilità, invece, rappresenta un arresto momentaneo del giudizio. Le parti e il giudice possono rilevarla, ma non oltre la prima udienza. Il giudice può fissare un termine per l’esperimento del tentativo, e le parti possono proseguire il giudizio, se il tentativo fallisce.

Ragioni a supporto dell’improcedibilità
Sono diverse le argomentazioni a sostegno della procedibilità. La Corte Costituzionale infatti ha ribadito in diverse occasioni che le procedure obbligatorie di conciliazione devono favorire il soddisfacimento immediato delle situazioni senza precludere o rendere eccessivamente oneroso l’accesso alla tutela giurisdizionale. La Corte privilegia quindi una ricostruzione in termini di improcedibilità e questa interpretazione si armonizza con le finalità deflattive delle conciliazioni e con i principi costituzionali del diritto di difesa e della ragionevolezza. In settori molto simili, inoltre, come le controversie di lavoro, energia e telecomunicazioni, il tentativo di conciliazione obbligatorio è sempre stato interpretato come condizione di procedibilità. Per le telecomunicazioni, ad esempio, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno sancito che il mancato preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione comporta l’improcedibilità, non l’improponibilità della domanda. Di conseguenza, in casi come questi, il giudizio deve essere sospeso per concedere un termine per la conciliazione. Il Giudice di Pace, pertanto, rilevando il difetto, non avrebbe dovuto chiudere il processo con una pronuncia in rito. Avrebbe dovuto invece assegnare all’attrice, che ne aveva fatto richiesta, un termine per esperire la conciliazione e sospendere il giudizio. L’omissione di questo adempimento è censurabile. Tuttavia, non c’è più ragione per concedere il termine in appello. L’attrice, infatti, ha promosso la conciliazione stragiudiziale in primo grado, nelle forme e davanti all’organismo previsti dalla delibera ART n. 21/2023. Questa conciliazione ha avuto esito negativo. L’adozione di ulteriori provvedimenti risulterebbe superflua e in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.

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Conciliazione servizi di trasporto: è condizione di procedibilità della domanda

Il Tribunale di Treviso, con la sentenza n. 694/2025, ha stabilito che nelle controversie tra utenti e operatori di trasporto il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’ART costituisce una condizione di procedibilità e non di proponibilità. Pertanto, l’omissione di tale adempimento non comporta l’estinzione definitiva del processo, ma un arresto momentaneo che consente al giudice di concedere un termine per l’esperimento della procedura, garantendo così il diritto di difesa e l’accesso alla giustizia.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 12/05/2025
Curia: Tribunale di Treviso
Giudice: Clarice Di Tullio
Argomento/i: Servizi di Trasporti
Materia/e: Condizione di procedibilità

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Nelle controversie tra operatori che gestiscono servizi di trasporto e utenti il tentativo obbligatorio di conciliazione è condizione di procedibilità

Mancata conciliazione nei trasporti
Nelle controversie che sorgono tra gli operatori economici, che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e i loro utenti, il tentativo di conciliazione preventiva non è una condizione di improponibilità della domanda giudiziale, ma di procedibilità. Lo ha precisato il Tribunale di Treviso nella sentenza n. 694/2025.

Trasporto aereo: mancata conciliazione e improcedibilità della domanda
Una donna cita in giudizio una compagnia aerea, chiedendo il pagamento della compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE n. 261/2014 e dovuta a causa di un ritardo prolungato di un volo. Il Giudice di Pace dichiara la domanda improcedibile per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dalla legge. L’attrice nell’appellare la decisione chiede la riforma della sentenza di primo grado. Per l’appellante il Giudice di Pace avrebbe dovuto coordinare le norme speciali con la disciplina della mediazione obbligatoria e concedere un termine per il tentativo di conciliazione, invece di dichiarare subito l’improcedibilità della domanda. L’appellante evidenzia anche che la controversia rientra nell’ambito delle materie civili e commerciali, con i relativi vincoli e tutele. La donna fa presente infine che, in pendenza del giudizio, le parti hanno comunque esperito la procedura di conciliazione davanti all’Autorità preposta e questo adempimento, sebbene “irrituale”, avrebbe dovuto condurre a ritenere rispettata la condizione di procedibilità.

Tentativo obbligatorio di conciliazione controversie operatori trasporto e utenti
Per il Tribunale il motivo di appello merita accoglimento. Il Tribunale ha analizzato l’articolo 37, comma 3, lettera h), del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011. Questa norma stabilisce che l’Autorità per la Regolazione dei Trasporti (ART) disciplina le modalità di risoluzione non giurisdizionale delle controversie tra operatori e utenti. Per queste controversie, non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a quando non viene esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione, che deve concludersi entro trenta giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità. I termini per agire in sede giudiziale rimangono sospesi fino alla conclusione del procedimento di conciliazione. Queste disposizioni sono entrate in vigore il 27.02.2023 e si applicano ai processi avviati dopo questa data. Il presente processo è iniziato con atto di citazione notificato il 28.02.2023, per cui ne è soggetto. L’ART ha adottato la delibera n. 21/2023 datata 8.02.2023, che disciplina le procedure di conciliazione. Questa delibera si applica alle istanze di conciliazione presentate dopo il 27.02.2023. Essa individua gli organismi, le procedure di conciliazione e le controversie a cui si applica. La delibera stabilisce che, per queste controversie, il ricorso in sede giurisdizionale è improcedibile fino all’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione. I termini per agire in giudizio rimangono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento. Le controversie sull’applicazione del Regolamento (CE) n. 261/2004, relativo alla compensazione e all’assistenza ai passeggeri in caso di ritardo prolungato, rientrano tra quelle soggette a questa disciplina.

Improponibilità e improcedibilità
Il Giudice di Pace, ritenendo applicabile la disciplina descritta al caso di specie, ha dichiarato improcedibile la domanda perché il tentativo di conciliazione non era stato esperito prima. Questa pronuncia, pur condivisibile nelle premesse normative, non lo è nella soluzione finale. Il tentativo di conciliazione infatti è una condizione di procedibilità della domanda, non di proponibilità. Questa distinzione è fondamentale perché l’improponibilità costituisce un vizio insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del processo, l’improcedibilità, invece, rappresenta un arresto momentaneo del giudizio. Le parti e il giudice possono rilevarla, ma non oltre la prima udienza. Il giudice può fissare un termine per l’esperimento del tentativo, e le parti possono proseguire il giudizio, se il tentativo fallisce.

Ragioni a supporto dell’improcedibilità
Sono diverse le argomentazioni a sostegno della procedibilità. La Corte Costituzionale infatti ha ribadito in diverse occasioni che le procedure obbligatorie di conciliazione devono favorire il soddisfacimento immediato delle situazioni senza precludere o rendere eccessivamente oneroso l’accesso alla tutela giurisdizionale. La Corte privilegia quindi una ricostruzione in termini di improcedibilità e questa interpretazione si armonizza con le finalità deflattive delle conciliazioni e con i principi costituzionali del diritto di difesa e della ragionevolezza. In settori molto simili, inoltre, come le controversie di lavoro, energia e telecomunicazioni, il tentativo di conciliazione obbligatorio è sempre stato interpretato come condizione di procedibilità. Per le telecomunicazioni, ad esempio, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno sancito che il mancato preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione comporta l’improcedibilità, non l’improponibilità della domanda. Di conseguenza, in casi come questi, il giudizio deve essere sospeso per concedere un termine per la conciliazione. Il Giudice di Pace, pertanto, rilevando il difetto, non avrebbe dovuto chiudere il processo con una pronuncia in rito. Avrebbe dovuto invece assegnare all’attrice, che ne aveva fatto richiesta, un termine per esperire la conciliazione e sospendere il giudizio. L’omissione di questo adempimento è censurabile. Tuttavia, non c’è più ragione per concedere il termine in appello. L’attrice, infatti, ha promosso la conciliazione stragiudiziale in primo grado, nelle forme e davanti all’organismo previsti dalla delibera ART n. 21/2023. Questa conciliazione ha avuto esito negativo. L’adozione di ulteriori provvedimenti risulterebbe superflua e in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.

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