In una serie di liti tra due ex coniugi per la suddivisione di alcune aziende, il dott. Carlo Albanese del Tribunale di Monza dispone l’avvio di un tentativo di mediazione precisando che le parti dovranno  partecipare attivamente e personalmente alla procedura di mediazione ed a tutti gli incontri che il mediatore riterrà opportuno espletare per un auspicabile superamento del conflitto in essere.

Il giudice fa presente che solo in sede di mediazione vi è la possibilità di coinvolgere terzi estranei o di tentare, comunque così come auspicato dal Tribunale, una “soluzione conciliativa allargata e tombale” di tutte le numerose questioni oggetto degli ulteriori procedimenti attualmente pendenti tra le parti con l’ovvio vantaggio di sgravare l’attuale carico pendente innanzi alle aule di giustizia.

Infine, rappresenta al mediatore che non dovrà limitarsi ad operare nei ristretti limiti imposti dalle domande proposte nell’ambito del presente giudizio ma, ove possibile e qualora vi sia una concreta (ed auspicabile) disponibilità delle parti in tal senso, dovrà estendere la mediazione anche alle ulteriori questioni “economiche” tra loro pendenti al fine, se non di eliminare completamente, quantomeno di ridurre le cause del conflitto.

TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott. Carlo Albanese, letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all’udienza del ….;

rilevato che gli elementi essenziali della controversia possono essere così riassunti:

…… omissis ….

valutati la natura della causa e il comportamento delle parti e considerato, in particolare, quanto di seguito esposto:

la natura strettamente personale dei rapporti tra le parti (la presenza di figli, la necessità di evitare la proliferazione di ulteriori giudizi che comporterebbero, di certo e nell’immediato, una cospicua erosione del loro patrimonio personale già messo a dura prova dalle ben sei azioni giudiziali di cui, a dire di entrambi, sarebbero attualmente protagonisti) che indica la necessità di preservare una pacifica relazione attraverso una soluzione condivisa e, almeno auspicabilmente, potenzialmente tombale del contrasto in essere;

il loro comportamento processuale: entrambi i difensori, appositamente ascoltati in udienza anche sull’effettiva praticabilità di un procedimento di mediazione demandata dal Tribunale, hanno accolto con favore tale invito, facendosi anzi essi stessi portatori (e promotori) di tale esigenza che, pur non obbligatoriamente imposta da alcuna norma processuale, nel caso di specie appare essere ancora più necessaria (e latu sensu “obbligatoria”) prima di dare ulteriormente corso all’ennesima (e presumibilmente neppure l’ultima) battaglia legale instaurata tra esse;

la fase processuale in cui è destinato ad innestarsi il percorso di mediazione demandato dal Tribunale: essendo, cioè, la controversia in fase embrionale non è stato ancora emanato alcun provvedimento che, allo stato degli atti, avrebbe quale unico effetto di “indirizzare” la causa, influendo negativamente sul possibile superamento del conflitto che dovrà essere tentato attraverso un’attività di mediazione da svolgersi in maniera costante, accurata e quanto più possibile partecipativa;

la particolare complessità dell’istruttoria espletanda, verosimilmente finalizzata a dimostrare tutti gli atti di concorrenza sleale asseritamente posti in essere dal socio/legale rappresentante delle società attrici con ulteriori copiose produzioni documentali e, soprattutto, mediante l’articolazione di una prova orale volta all’escussione, nella qualità di testimoni, di numerosi dipendenti e/o clienti di entrambe le società;

la possibilità solo in sede di mediazione – e non anche nell’ambito del presente procedimento – di coinvolgere terzi estranei al presente giudizio o di tentare, comunque così come auspicato dal Tribunale, una “soluzione conciliativa allargata e tombale” di tutte le numerose questioni oggetto degli ulteriori procedimenti attualmente pendenti tra le parti con l’ovvio vantaggio di sgravare l’attuale carico pendente innanzi alle aule di giustizia;

ravvisata, pertanto, alla luce di tutti gli elementi sopra richiamati, la concreta possibilità di percorrere una soluzione condivisa;

ritenuto opportuno disporre l’esperimento del procedimento di mediazione prima di ogni ulteriore attività e/o concessione dei termini di cui all’art. 183 comma 6 p.c.;

viste le modifiche introdotte dal d. l. 21 giugno 2013 n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98;

letto ed applicato l’art. 5 comma 2 d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28;

P.Q.M.

dispone espletarsi tra le parti un procedimento di mediazione ed assegna alle stesse termine di quindici giorni a decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento per depositare la relativa domanda dinanzi a un organismo scelto, avuto riguardo ai criteri di cui all’art. 4 comma 1 del d. lgs. n. 28/2010, fatta salva la facoltà di scegliere di comune accordo un organismo avente sede in luogo diverso da quello indicato nell’art. 4

– avvisa e precisa che dinanzi al mediatore le parti dovranno essere presenti personalmente e con l’assistenza legale di un avvocato regolarmente iscritto all’Albo;

 – precisa,  altresì,  che  per  “mediazione  disposta  dal  Giudice”  si  intende  che  il  tentativo di mediazione deve essere effettivamente avviato e che le  parti,  anziché  limitarsi  al  formale primo incontro, in adempimento effettivo dell’ordine del Giudice, dovranno  partecipare attivamente alla procedura di mediazione ed a tutti gli incontri che il mediatore riterrà opportuno espletare per un auspicabile superamento del conflitto in essere;

– rappresenta al mediatore che non dovrà limitarsi ad operare nei ristretti limiti imposti dalle domande proposte nell’ambito del presente giudizio ma, ove possibile e qualora vi sia una concreta (ed auspicabile) disponibilità delle parti in tal senso, dovrà estendere la mediazione anche alle ulteriori questioni “economiche” tra loro pendenti al fine, se non di eliminare completamente, quantomeno di ridurre le cause del conflitto (a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, si potrebbe anche valutare la praticabilità di una soluzione che conduca, previa adeguata compensazione in danaro e/o cessione di quote, ad una netta separazione degli attuali assets patrimoniali comuni composti dalle tre società escludendo per il futuro una contaminazione tra le rispettive attività così da scongiurare eventuali ulteriori rivendicazioni sotto il profilo della concorrenza sleale);

– fissa la nuova udienza per la data del ….., ore 9,35 al fine di verificare l’esito della procedura di mediazione e provvedere, nell’ipotesi di mancata risoluzione del conflitto in essere, alla concessione dei termini di cui all’art. 183 comma 6 p.c..

Si comunichi alle parti.

Monza, 18 aprile 2018

Il Giudice

dott. Carlo Albanese

Risarcimento danno patrimoniale

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

In adempimento effettivo dell’ordine del Giudice le parti dovranno partecipare a tutti gli incontri che il mediatore riterrà opportuno espletare

Il Tribunale di Monza, nella causa tra due ex coniugi per la divisione di aziende, dispone l'avvio di una mediazione per superare il conflitto e ridurre il carico giudiziario. Il giudice prescrive la partecipazione attiva e personale delle parti, invitando il mediatore a estendere il tavolo negoziale a tutte le pendenze economiche e a terzi estranei. L'obiettivo è raggiungere una soluzione conciliativa allargata e tombale che metta fine alle numerose liti, preservando il patrimonio e i rapporti familiari.

Data sentenza: 18/04/2018
Curia: Tribunale di Monza
Giudice: Carlo Albanese
Argomento/i: Risarcimento danno patrimoniale +1

Leggi il commento

Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

Leggi il commento

Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

Leggi il commento

Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

Leggi il commento

Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

Leggi il commento

Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

Leggi il commento

Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

Leggi il commento

Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

Leggi il commento

Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

Leggi il commento

Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

Leggi il commento

Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

Leggi il commento

Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

Leggi il commento

Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

Leggi il commento