In una serie di liti tra due ex coniugi per la suddivisione di alcune aziende, il dott. Carlo Albanese del Tribunale di Monza dispone l’avvio di un tentativo di mediazione precisando che le parti dovranno  partecipare attivamente e personalmente alla procedura di mediazione ed a tutti gli incontri che il mediatore riterrà opportuno espletare per un auspicabile superamento del conflitto in essere.

Il giudice fa presente che solo in sede di mediazione vi è la possibilità di coinvolgere terzi estranei o di tentare, comunque così come auspicato dal Tribunale, una “soluzione conciliativa allargata e tombale” di tutte le numerose questioni oggetto degli ulteriori procedimenti attualmente pendenti tra le parti con l’ovvio vantaggio di sgravare l’attuale carico pendente innanzi alle aule di giustizia.

Infine, rappresenta al mediatore che non dovrà limitarsi ad operare nei ristretti limiti imposti dalle domande proposte nell’ambito del presente giudizio ma, ove possibile e qualora vi sia una concreta (ed auspicabile) disponibilità delle parti in tal senso, dovrà estendere la mediazione anche alle ulteriori questioni “economiche” tra loro pendenti al fine, se non di eliminare completamente, quantomeno di ridurre le cause del conflitto.

TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott. Carlo Albanese, letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all’udienza del ….;

rilevato che gli elementi essenziali della controversia possono essere così riassunti:

…… omissis ….

valutati la natura della causa e il comportamento delle parti e considerato, in particolare, quanto di seguito esposto:

la natura strettamente personale dei rapporti tra le parti (la presenza di figli, la necessità di evitare la proliferazione di ulteriori giudizi che comporterebbero, di certo e nell’immediato, una cospicua erosione del loro patrimonio personale già messo a dura prova dalle ben sei azioni giudiziali di cui, a dire di entrambi, sarebbero attualmente protagonisti) che indica la necessità di preservare una pacifica relazione attraverso una soluzione condivisa e, almeno auspicabilmente, potenzialmente tombale del contrasto in essere;

il loro comportamento processuale: entrambi i difensori, appositamente ascoltati in udienza anche sull’effettiva praticabilità di un procedimento di mediazione demandata dal Tribunale, hanno accolto con favore tale invito, facendosi anzi essi stessi portatori (e promotori) di tale esigenza che, pur non obbligatoriamente imposta da alcuna norma processuale, nel caso di specie appare essere ancora più necessaria (e latu sensu “obbligatoria”) prima di dare ulteriormente corso all’ennesima (e presumibilmente neppure l’ultima) battaglia legale instaurata tra esse;

la fase processuale in cui è destinato ad innestarsi il percorso di mediazione demandato dal Tribunale: essendo, cioè, la controversia in fase embrionale non è stato ancora emanato alcun provvedimento che, allo stato degli atti, avrebbe quale unico effetto di “indirizzare” la causa, influendo negativamente sul possibile superamento del conflitto che dovrà essere tentato attraverso un’attività di mediazione da svolgersi in maniera costante, accurata e quanto più possibile partecipativa;

la particolare complessità dell’istruttoria espletanda, verosimilmente finalizzata a dimostrare tutti gli atti di concorrenza sleale asseritamente posti in essere dal socio/legale rappresentante delle società attrici con ulteriori copiose produzioni documentali e, soprattutto, mediante l’articolazione di una prova orale volta all’escussione, nella qualità di testimoni, di numerosi dipendenti e/o clienti di entrambe le società;

la possibilità solo in sede di mediazione – e non anche nell’ambito del presente procedimento – di coinvolgere terzi estranei al presente giudizio o di tentare, comunque così come auspicato dal Tribunale, una “soluzione conciliativa allargata e tombale” di tutte le numerose questioni oggetto degli ulteriori procedimenti attualmente pendenti tra le parti con l’ovvio vantaggio di sgravare l’attuale carico pendente innanzi alle aule di giustizia;

ravvisata, pertanto, alla luce di tutti gli elementi sopra richiamati, la concreta possibilità di percorrere una soluzione condivisa;

ritenuto opportuno disporre l’esperimento del procedimento di mediazione prima di ogni ulteriore attività e/o concessione dei termini di cui all’art. 183 comma 6 p.c.;

viste le modifiche introdotte dal d. l. 21 giugno 2013 n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98;

letto ed applicato l’art. 5 comma 2 d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28;

P.Q.M.

dispone espletarsi tra le parti un procedimento di mediazione ed assegna alle stesse termine di quindici giorni a decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento per depositare la relativa domanda dinanzi a un organismo scelto, avuto riguardo ai criteri di cui all’art. 4 comma 1 del d. lgs. n. 28/2010, fatta salva la facoltà di scegliere di comune accordo un organismo avente sede in luogo diverso da quello indicato nell’art. 4

– avvisa e precisa che dinanzi al mediatore le parti dovranno essere presenti personalmente e con l’assistenza legale di un avvocato regolarmente iscritto all’Albo;

 – precisa,  altresì,  che  per  “mediazione  disposta  dal  Giudice”  si  intende  che  il  tentativo di mediazione deve essere effettivamente avviato e che le  parti,  anziché  limitarsi  al  formale primo incontro, in adempimento effettivo dell’ordine del Giudice, dovranno  partecipare attivamente alla procedura di mediazione ed a tutti gli incontri che il mediatore riterrà opportuno espletare per un auspicabile superamento del conflitto in essere;

– rappresenta al mediatore che non dovrà limitarsi ad operare nei ristretti limiti imposti dalle domande proposte nell’ambito del presente giudizio ma, ove possibile e qualora vi sia una concreta (ed auspicabile) disponibilità delle parti in tal senso, dovrà estendere la mediazione anche alle ulteriori questioni “economiche” tra loro pendenti al fine, se non di eliminare completamente, quantomeno di ridurre le cause del conflitto (a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, si potrebbe anche valutare la praticabilità di una soluzione che conduca, previa adeguata compensazione in danaro e/o cessione di quote, ad una netta separazione degli attuali assets patrimoniali comuni composti dalle tre società escludendo per il futuro una contaminazione tra le rispettive attività così da scongiurare eventuali ulteriori rivendicazioni sotto il profilo della concorrenza sleale);

– fissa la nuova udienza per la data del ….., ore 9,35 al fine di verificare l’esito della procedura di mediazione e provvedere, nell’ipotesi di mancata risoluzione del conflitto in essere, alla concessione dei termini di cui all’art. 183 comma 6 p.c..

Si comunichi alle parti.

Monza, 18 aprile 2018

Il Giudice

dott. Carlo Albanese

In adempimento effettivo dell’ordine del Giudice le parti dovranno partecipare a tutti gli incontri che il mediatore riterrà opportuno espletare

Il Tribunale di Monza, nella causa tra due ex coniugi per la divisione di aziende, dispone l’avvio di una mediazione per superare il conflitto e ridurre il carico giudiziario. Il giudice prescrive la partecipazione attiva e personale delle parti, invitando il mediatore a estendere il tavolo negoziale a tutte le pendenze economiche e a terzi estranei. L’obiettivo è raggiungere una soluzione conciliativa allargata e tombale che metta fine alle numerose liti, preservando il patrimonio e i rapporti familiari.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 18/04/2018
Curia: Tribunale di Monza
Giudice: Carlo Albanese
Argomento/i: Risarcimento danno patrimoniale, separazione
provvedimenti Mondo ADR

In una serie di liti tra due ex coniugi per la suddivisione di alcune aziende, il dott. Carlo Albanese del Tribunale di Monza dispone l’avvio di un tentativo di mediazione precisando che le parti dovranno  partecipare attivamente e personalmente alla procedura di mediazione ed a tutti gli incontri che il mediatore riterrà opportuno espletare per un auspicabile superamento del conflitto in essere.

Il giudice fa presente che solo in sede di mediazione vi è la possibilità di coinvolgere terzi estranei o di tentare, comunque così come auspicato dal Tribunale, una “soluzione conciliativa allargata e tombale” di tutte le numerose questioni oggetto degli ulteriori procedimenti attualmente pendenti tra le parti con l’ovvio vantaggio di sgravare l’attuale carico pendente innanzi alle aule di giustizia.

Infine, rappresenta al mediatore che non dovrà limitarsi ad operare nei ristretti limiti imposti dalle domande proposte nell’ambito del presente giudizio ma, ove possibile e qualora vi sia una concreta (ed auspicabile) disponibilità delle parti in tal senso, dovrà estendere la mediazione anche alle ulteriori questioni “economiche” tra loro pendenti al fine, se non di eliminare completamente, quantomeno di ridurre le cause del conflitto.

TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott. Carlo Albanese, letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all’udienza del ….;

rilevato che gli elementi essenziali della controversia possono essere così riassunti:

…… omissis ….

valutati la natura della causa e il comportamento delle parti e considerato, in particolare, quanto di seguito esposto:

la natura strettamente personale dei rapporti tra le parti (la presenza di figli, la necessità di evitare la proliferazione di ulteriori giudizi che comporterebbero, di certo e nell’immediato, una cospicua erosione del loro patrimonio personale già messo a dura prova dalle ben sei azioni giudiziali di cui, a dire di entrambi, sarebbero attualmente protagonisti) che indica la necessità di preservare una pacifica relazione attraverso una soluzione condivisa e, almeno auspicabilmente, potenzialmente tombale del contrasto in essere;

il loro comportamento processuale: entrambi i difensori, appositamente ascoltati in udienza anche sull’effettiva praticabilità di un procedimento di mediazione demandata dal Tribunale, hanno accolto con favore tale invito, facendosi anzi essi stessi portatori (e promotori) di tale esigenza che, pur non obbligatoriamente imposta da alcuna norma processuale, nel caso di specie appare essere ancora più necessaria (e latu sensu “obbligatoria”) prima di dare ulteriormente corso all’ennesima (e presumibilmente neppure l’ultima) battaglia legale instaurata tra esse;

la fase processuale in cui è destinato ad innestarsi il percorso di mediazione demandato dal Tribunale: essendo, cioè, la controversia in fase embrionale non è stato ancora emanato alcun provvedimento che, allo stato degli atti, avrebbe quale unico effetto di “indirizzare” la causa, influendo negativamente sul possibile superamento del conflitto che dovrà essere tentato attraverso un’attività di mediazione da svolgersi in maniera costante, accurata e quanto più possibile partecipativa;

la particolare complessità dell’istruttoria espletanda, verosimilmente finalizzata a dimostrare tutti gli atti di concorrenza sleale asseritamente posti in essere dal socio/legale rappresentante delle società attrici con ulteriori copiose produzioni documentali e, soprattutto, mediante l’articolazione di una prova orale volta all’escussione, nella qualità di testimoni, di numerosi dipendenti e/o clienti di entrambe le società;

la possibilità solo in sede di mediazione – e non anche nell’ambito del presente procedimento – di coinvolgere terzi estranei al presente giudizio o di tentare, comunque così come auspicato dal Tribunale, una “soluzione conciliativa allargata e tombale” di tutte le numerose questioni oggetto degli ulteriori procedimenti attualmente pendenti tra le parti con l’ovvio vantaggio di sgravare l’attuale carico pendente innanzi alle aule di giustizia;

ravvisata, pertanto, alla luce di tutti gli elementi sopra richiamati, la concreta possibilità di percorrere una soluzione condivisa;

ritenuto opportuno disporre l’esperimento del procedimento di mediazione prima di ogni ulteriore attività e/o concessione dei termini di cui all’art. 183 comma 6 p.c.;

viste le modifiche introdotte dal d. l. 21 giugno 2013 n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98;

letto ed applicato l’art. 5 comma 2 d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28;

P.Q.M.

dispone espletarsi tra le parti un procedimento di mediazione ed assegna alle stesse termine di quindici giorni a decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento per depositare la relativa domanda dinanzi a un organismo scelto, avuto riguardo ai criteri di cui all’art. 4 comma 1 del d. lgs. n. 28/2010, fatta salva la facoltà di scegliere di comune accordo un organismo avente sede in luogo diverso da quello indicato nell’art. 4

– avvisa e precisa che dinanzi al mediatore le parti dovranno essere presenti personalmente e con l’assistenza legale di un avvocato regolarmente iscritto all’Albo;

 – precisa,  altresì,  che  per  “mediazione  disposta  dal  Giudice”  si  intende  che  il  tentativo di mediazione deve essere effettivamente avviato e che le  parti,  anziché  limitarsi  al  formale primo incontro, in adempimento effettivo dell’ordine del Giudice, dovranno  partecipare attivamente alla procedura di mediazione ed a tutti gli incontri che il mediatore riterrà opportuno espletare per un auspicabile superamento del conflitto in essere;

– rappresenta al mediatore che non dovrà limitarsi ad operare nei ristretti limiti imposti dalle domande proposte nell’ambito del presente giudizio ma, ove possibile e qualora vi sia una concreta (ed auspicabile) disponibilità delle parti in tal senso, dovrà estendere la mediazione anche alle ulteriori questioni “economiche” tra loro pendenti al fine, se non di eliminare completamente, quantomeno di ridurre le cause del conflitto (a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, si potrebbe anche valutare la praticabilità di una soluzione che conduca, previa adeguata compensazione in danaro e/o cessione di quote, ad una netta separazione degli attuali assets patrimoniali comuni composti dalle tre società escludendo per il futuro una contaminazione tra le rispettive attività così da scongiurare eventuali ulteriori rivendicazioni sotto il profilo della concorrenza sleale);

– fissa la nuova udienza per la data del ….., ore 9,35 al fine di verificare l’esito della procedura di mediazione e provvedere, nell’ipotesi di mancata risoluzione del conflitto in essere, alla concessione dei termini di cui all’art. 183 comma 6 p.c..

Si comunichi alle parti.

Monza, 18 aprile 2018

Il Giudice

dott. Carlo Albanese

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