Tribunale di Busto Arsizio VERBALE DI UDIENZA DEL 10/02/2021

Oggi 10/02/2021, innanzi al Giudice dott. Carlo Barile, sono comparsi:

Per Banca SPA l’avv. CFM, oggi sostituito dall’avv. MA

Per        XXX  SRL,  SP,  CC ,

RC  l’avv. BFF , oggi sostituito dall’avv. VM.

E’ altresì presente ai fini della pratica forense la dottoressa DB. Le parti si riportano ai propri atti chiedendone l’accoglimento.

L’avvocato M chiede la concessione dei termini di cui all’articolo 183 comma 6 c.p.c. L’avvocato VM
ne rileva che non è stato instaurato il procedimento di mediazione chiedendo i termini per l’avvio del procedimento di mediazione e in subordine i termini di cui all’articolo 183 comma 6 c.p.c.

Il Giudice

Rilevato che il presente procedimento ha ad oggetto la materia bancaria e che dunque rientra tra quelli per i quali è previsto il preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi del d.lgs. 28/2010;

rilevato preliminarmente che non si condividono le conclusioni cui è giunta la Cassazione con la sentenza n. 8473/2019 per le ragioni che saranno, se del caso, meglio esplicitate in sentenza;

RITENUTO, peraltro, opportuno che, nella scelta dell’organismo di mediazione, le parti si rivolgano ad enti il cui regolamento non contenga clausole limitative del potere, riconosciuto al mediatore dall’art. 11, secondo comma, del D. Lgs. n. 28/10, di formulare una proposta di conciliazione quando l’accordo amichevole tra le parti non è raggiunto, in particolare restringendo detta facoltà del mediatore al solo caso in cui tutte le parti gliene facciano concorde richiesta, in quanto tali previsioni regolamentari frustrano lo spirito della norma – che è quello di stimolare le parti al raggiungimento di un accordo – e non consentono al giudice di fare applicazione delle disposizioni previste dall’art. 13 del citato decreto, in materia di spese processuali, così vanificandone la ratio ispiratrice, tesa a disincentivare rifiuti ingiustificati di proposte conciliative ragionevoli;

CHE la formulazione di una proposta di conciliazione da parte del mediatore – tutte le volte in cui le parti non abbiano raggiunto un accordo amichevole ed anche in assenza di una richiesta congiunta delle stesse – costituisce un passaggio fondamentale della procedura di mediazione, vieppiù valorizzato dalle disposizioni del D.L. 22.06.2012 n. 83, il quale – modificando l’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo – ha introdotto il comma 2 quinquies, a norma del quale “non è riconosciuto alcun indennizzo: […] c) nel caso di cui all’articolo 13, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”, con ciò confermando la tendenza del legislatore ad introdurre nell’ordinamento meccanismi dissuasivi di comportamenti processuali ostinatamente protesi alla coltivazione della soluzione giudiziale della controversia, la cui individuazione – però – presuppone necessariamente la previa formulazione (o, comunque, la libera formulabilità) di una proposta conciliativa da parte del mediatore ed il suo raffronto ex post con il provvedimento giudiziale di definizione della lite

PRECISATO che le parti sono libere di scegliere l’organismo di mediazione al quale rivolgersi, ma sono tenute a partecipare personalmente, assistite dal proprio difensore, all’incontro preliminare, informativo e di programmazione, che si svolgerà davanti al mediatore dell’organismo prescelto e nel quale verificheranno se sussistano effettivi spazi per procedere utilmente in mediazione;

RITENUTO che la mancata partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo agli incontri di mediazione, come pure il rifiuto di dare seguito al procedimento di mediazione dopo il primo incontro informativo, se non supportato da un giustificato motivo, possono costituire, per la parte attrice, causa di improcedibilità della domanda e, in ogni caso, per tutte le parti costituite, presupposto per l’irrogazione – anche nel corso del giudizio – della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10, oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.;

RITENUTO, altresì, che incombe sul mediatore l’onere di verbalizzare i motivi eventualmente addotti dalle parti assenti per giustificare la propria mancata comparizione personale e, comunque, di adottare ogni opportuna iniziativa finalizzata ad assicurare la presenza personale delle stesse, ad esempio disponendo – se necessario – un rinvio del primo incontro o sollecitando anche informalmente il difensore della parte assente a stimolarne la comparizione ovvero dando atto a verbale che, nonostante le iniziative adottate, la parte a ciò invitata non ha inteso partecipare personalmente agli incontri, né si è determinata a nominare un suo delegato (diverso dal difensore), per il caso di assoluto impedimento a comparire;

RITENUTO che rientrino tra i compiti del mediatore anche quelli di: 1) informare le parti sulle conseguenze che, ai sensi dell’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10, possono derivare dal rifiuto ingiustificato di dare seguito al procedimento di mediazione dopo il primo incontro informativo; 2) stimolare le parti ad esplicitare le ragioni del predetto eventuale rifiuto; 3) verbalizzare il contenuto delle dichiarazioni rese in tal senso dalle parti, ad eccezione del caso in cui non vi sia il consenso della parte dichiarante e del caso in cui la ragione del rifiuto concerni proprio il merito della lite; CONSIDERATO opportuno che, in caso di effettivo svolgimento della mediazione che non si concluda con il raggiungimento di un accordo amichevole, il mediatore provveda comunque alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti;

Per Questi Motivi

DISPONE che le parti provvedano ad attivare la procedura di mediazione per la soluzione della controversia, ricorrendo ad un qualsiasi organismo di conciliazione, pubblico o privato, presente all’interno del circondario del Tribunale di Busto Arsizio, purchè regolarmente iscritto nell’apposito registro istituito con decreto del Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 16 del D. L.gs. 4 marzo 2010, n. 28, e a condizione che il regolamento dell’ente non contenga clausole limitative della facoltà del mediatore di formulare una proposta conciliativa, subordinandone – in particolare – l’esercizio alla condizione della previa richiesta congiunta di tutte le parti;

ASSEGNA alle parti termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione rendendo noto che il mancato esperimento della procedura è sanzionato – per la parte attrice – a pena di improcedibilità della domanda giudiziale;

PRECISA che le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore personalmente e con l’assistenza legale di un avvocato iscritto all’Albo e che la mancanza (o il rifiuto) di partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo a tutti gli incontri di mediazione può costituire, per la parte attrice, causa di improcedibilità della domanda e, in ogni caso, per tutte le parti costituite, presupposto per l’irrogazione – anche nel corso del giudizio – della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10, oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.;

PRECISA, altresì, che anche l’eventuale rifiuto di dare seguito al procedimento di mediazione dopo il primo incontro informativo, se non supportato da un giustificato motivo, può costituire, per la parte attrice, causa di improcedibilità della domanda e, in ogni caso, per tutte le parti costituite, presupposto per l’irrogazione – anche nel corso del giudizio – della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10, oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.;

INVITA, in ogni caso, il mediatore ad adottare ogni opportuna iniziativa finalizzata ad assicurare la presenza personale delle parti, ad esempio disponendo – se necessario – un rinvio del primo incontro o sollecitando anche informalmente il difensore della parte assente a stimolarne la comparizione ovvero dando atto a verbale che, nonostante le iniziative adottate, la parte a ciò invitata non ha inteso partecipare personalmente agli incontri, né si è determinata a nominare un suo delegato (diverso dal difensore), per il caso di assoluto impedimento a comparire;

INVITA, altresì, il mediatore a verbalizzare i motivi eventualmente addotti dalle parti assenti per giustificare la propria mancata comparizione personale, precisando che ogni documentazione a tal fine rilevante dovrà essere prodotta in giudizio dalla parte costituita entro la prossima udienza, allo scopo di consentire al giudice un’adeguata valutazione in vista delle determinazioni da assumere in caso di assenza ingiustificata delle parti al procedimento di mediazione;

INVITA, ancora, il mediatore ad informare le parti sulle conseguenze che, ai sensi dell’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10, possono derivare dal rifiuto ingiustificato di dare seguito al procedimento di mediazione dopo il primo incontro informativo, nonché a verbalizzare il contenuto delle dichiarazioni rese dalle parti, anche su sollecitazione del mediatore stesso, in merito alle ragioni del predetto eventuale rifiuto, salvo il caso in cui non vi sia il consenso della parte dichiarante ed il caso in cui la ragione del rifiuto concerna proprio il merito della lite (eventualità – queste ultime due – di cui è opportuno, comunque, dare atto a verbale);

INVITA il mediatore a dare lettura della presente ordinanza alle parti presenti al primo incontro di mediazione;

INVITA, altresì, il mediatore – in caso di effettivo svolgimento della mediazione che non si concluda con il raggiungimento di un accordo amichevole – alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti, valorizzando – se del caso – le eventuali risultanze peritali acquisite nel corso della procedura di mediazione;

INVITA, in caso contrario, il mediatore ad illustrare puntualmente le ragioni che lo hanno eventualmente indotto a ritenere non opportuno formulare una proposta conciliativa;

INVITA le parti a produrre copia dei verbali degli incontri di mediazione e a comunicare all’Ufficio l’esito della procedura di mediazione con nota da depositare in Cancelleria, almeno 10 giorni prima della prossima udienza, la quale dovrà contenere informazioni in merito all’eventuale mancata partecipazione delle parti personalmente senza giustificato motivo; agli eventuali impedimenti di natura pregiudiziale o preliminare che abbiano impedito l’effettivo avvio del procedimento di mediazione; ai motivi del rifiuto di dare seguito al procedimento di mediazione dopo il primo incontro informativo; nonché, infine, con riferimento al regolamento delle spese processuali, ai motivi del rifiuto dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore;

DISPONE che, a cura della parte attivante il procedimento, copia del presente provvedimento sia trasmesso al mediatore designato, unitamente agli atti del processo contenenti le eventuali proposte conciliative formulate dalle parti nel corso del giudizio;

RINVIA la causa all’udienza del XXXX.2021 ore 14:15 per le determinazioni da assumere in ordine al prosieguo della causa.

Il Giudice Carlo Barile

Partecipazione personale

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Il rifiuto di dare seguito al procedimento di mediazione dopo il primo incontro informativo può essere causa di improcedibilità della domanda

Nel verbale d'udienza del 10/02/2021, il Giudice Carlo Barile dispone l'attivazione della mediazione obbligatoria per la controversia bancaria tra Banca SPA e XXX SRL. Le parti hanno 15 giorni per presentare domanda a un ente che non limiti la facoltà del mediatore di formulare proposte conciliative. La partecipazione personale è obbligatoria, pena l'improcedibilità per l'attore o sanzioni pecuniarie per entrambi. Il mediatore dovrà verbalizzare assenze e rifiuti, rinviando la causa a nuova udienza.

Data sentenza: 10/02/2021
Curia: Tribunale di Busto Arsizio
Giudice: Carlo Barile
Argomento/i: Improcedibilità della domanda +2

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Nella mediazione è necessaria la presenza personale delle parti

Una società ha citato in giudizio una banca richiedendo la nullità di un contratto di mutuo e di un rapporto di affidamento per l'errata indicazione del TAEG e la violazione delle norme del TUB. La banca ha eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, causa l'assenza della parte attrice agli incontri. Il Tribunale di Cosenza ha accolto l'eccezione, dichiarando la domanda improcedibile poiché la sola presenza del difensore non soddisfa la condizione di procedibilità.

Data sentenza: 13/01/2020
Curia: Tribunale di Cosenza
Giudice: Germana Maffei
Argomento/i: Comparizione dei soli avvocati nel primo incontro +2
Materia/e: contratti bancari

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Mancata partecipazione personale al primo incontro: la domanda giudiziale è improcedibile

Il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato improcedibili le domande della banca e degli opponenti in un giudizio relativo a un decreto ingiuntivo per saldo debitore. Il giudice ha stabilito che, nei contratti bancari, la mediazione è condizione di procedibilità e l'onere di attivarla spetta a chi propone l'azione. Poiché le parti non hanno partecipato personalmente al primo incontro, né hanno fornito ragioni oggettive per l'assenza, il tentativo di conciliazione è risultato inefficace.

Data sentenza: 06/03/2019
Curia: Tribunale di Napoli Nord
Giudice: A.S. Rabuano
Argomento/i: Avvio procedura di mediazione +2
Materia/e: Contratto bancario

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Dichiarata improcedibile la domanda giudiziale per la mancata partecipazione personale dell’attore in mediazione

Il Tribunale di Roma ha dichiarato improcedibile la domanda di risarcimento danni mossa da G.A. contro l'Ospedale M.G.V. e la struttura N.H. per carenze assistenziali. Il giudice ha stabilito che, nella mediazione obbligatoria, la presenza personale della parte fisica sia un requisito indispensabile e non delegabile, salvo comprovata impossibilità. Poiché l'attore non era comparso agli incontri, la condizione di procedibilità non è stata soddisfatta, determinando l'improcedibilità dell'azione.

Data sentenza: 27/06/2019
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Massimo Moriconi
Argomento/i: Mediazione delegata +1
Materia/e: Risarcimento danni responsabilità medica

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Il testo della sentenza della Corte di Cassazione nr. 8473: è richiesta la presenza personale in mediazione

La sentenza n. 8473/2019 della Corte di Cassazione chiarisce l'obbligo della presenza personale delle parti nel procedimento di mediazione. La Corte stabilisce che la partecipazione diretta non è un mero formalismo, ma un requisito essenziale per l'efficacia del tentativo di conciliazione. Pertanto, la delega a un legale, senza l'effettiva presenza della parte, rende il processo di mediazione non concluso, determinando l'improcedibilità della successiva domanda giudiziale.

Data sentenza: 27/03/2019
Curia: Corte di Cassazione
Giudice: Lina Rubino
Argomento/i: Effettivo svolgimento del primo incontro +2

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Mancata partecipazione personale delle parti: la domanda giudiziale è improcedibile

Il Tribunale di Vasto ha dichiarato improcedibile l'azione di sfratto per morosità promossa da una s.p.a. contro una s.n.c. La decisione deriva dal mancato soddisfacimento della condizione di procedibilità relativa alla mediazione obbligatoria. L'istante, infatti, non ha mai partecipato personalmente agli incontri, delegando l'avvocato tramite procura notarile. Il giudice ha stabilito che tale rappresentanza non sostituisce la presenza della parte, rendendo nulla la procedura di mediazione.

Data sentenza: 17/12/2018
Curia: Tribunale di Vasto
Giudice: Fabrizio Pasquale
Argomento/i: Effettivo svolgimento del primo incontro +3
Materia/e: Locazione +1

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Le parti non possono rifiutarsi aprioristicamente di partecipare alla procedura di mediazione

Il Tribunale di Foggia, nel giudizio tra G.C. e Banca, ha accertato il soddisfacimento della condizione di procedibilità per l'opponente. Tuttavia, ha sanzionato la Banca e i terzi chiamati per l'ingiustificata assenza all'incontro di mediazione, ritenendo tale condotta contraria allo spirito della legge. Di conseguenza, il Giudice ha condannato i soggetti assenti al versamento del contributo unificato, fissando l'udienza del 27 giugno 2019 per l'ammissione dei mezzi istruttori ai sensi dell'art. 183 c.p.c.

Data sentenza: 21/07/2018
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Vincenzo Paolo De Palma
Argomento/i: Mancata comparizione personale senza giustificato motivo +2
Materia/e: Contratto bancario

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Anche dopo il deposito di una sentenza, nel grado di appello, il magistrato può inviare le parti in mediazione

La Corte d'Appello di Napoli ha respinto le istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, ravvisando l'assenza del periculum in mora. Considerata la natura della lite, il Collegio ha disposto l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità. È stata ribadita la necessità della partecipazione personale delle parti o di procuratori speciali, poiché il legale svolge una funzione di assistenza e non di rappresentanza della parte assente nel procedimento.

Data sentenza: 23/05/2018
Curia: Corte d'Appello di Napoli
Giudice: Maria Rosaria Cultrera
Argomento/i: Mediazione delegata +2
Materia/e: Altre

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La mancata partecipazione personale alla mediazione rende la domanda giudiziale improcedibile

Il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato l'improcedibilità di un'opposizione a decreto ingiuntivo per mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Sebbene l'opponente avesse attivato la procedura, la sua ingiustificata assenza all'incontro ha reso inefficace il tentativo. Il giudice ha infatti stabilito che l'onere di attivare la mediazione includa necessariamente l'obbligo di partecipazione personale, poiché la sola attivazione formale non soddisfa la condizione di procedibilità della domanda.

Data sentenza: 28/06/2018
Curia: Tribunale di Napoli Nord
Giudice: Giovanni Di Giorgio
Argomento/i: Improcedibilità della domanda +2
Materia/e: Contratto bancario +1

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Mancata partecipazione personale delle parti in mediazione: la domanda è improcedibile

Il Tribunale di Treviso ha dichiarato l'improcedibilità dell'azione intentata dall'attrice a causa del mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Sebbene la procedura fosse stata attivata, l'attrice non ha partecipato al primo incontro, condizione necessaria per l'ammissibilità della domanda giudiziale ai sensi del D.lgs 28/2010. Il tentativo tardivo di riattivare la mediazione non ha sanato il vizio, comportando la condanna della parte attrice al pagamento delle spese legali in favore della convenuta.

Data sentenza: 25/05/2018
Curia: Tribunale di Treviso
Argomento/i: Comparizione dei soli avvocati nel primo incontro +4
Materia/e: Altre

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Improcedibile l’Appello per la mancata partecipazione personale della parte nel primo incontro di mediazione in primo grado

La Corte d’Appello di Ancona ha dichiarato l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione, poiché la parte istante non aveva partecipato personalmente al primo incontro informativo. Ai sensi del D.Lgs. 28/2010, la presenza della parte o di un delegato è infatti condizione essenziale di procedibilità. Tale vizio, non rilevato in primo grado, può essere accertato d'ufficio dal giudice d'appello per garantire l'effettività dello strumento deflattivo e l'obbligo di legge.

Data sentenza: 23/05/2018
Curia: Corte d'Appello di Ancona
Giudice: Gianmichele Marcelli
Argomento/i: Comparizione dei soli avvocati nel primo incontro +7
Materia/e: Altre

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Le parti devono essere presenti personalmente in mediazione

Il Tribunale di Vasto ha ribadito l'obbligo della partecipazione personale delle parti in mediazione come condizione di procedibilità della domanda. Al mediatore spetta l'onere di garantire tale presenza, ricorrendo a rinvii o solleciti. L'assenza ingiustificata della parte che agisce in giudizio rischia l'improcedibilità, a meno che non venga accertata l'impossibilità di procedere per colpa della controparte. Nel caso specifico, la procedura è stata ritenuta irregolare per l'omessa comparizione e l'inerzia del mediatore.

Data sentenza: 29/01/2018
Curia: Tribunale di Vasto
Giudice: Anna Rosa Capuozzo
Argomento/i: Comparizione dei soli avvocati nel primo incontro +4
Materia/e: Altre

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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