Per il Tribunale di Lecce (sentenza del 4 febbraio 2020, qui allegata), nelle procedure di mediazione relative a divisione ereditaria, ogni singolo erede costituisce un centro di interesse ed è tenuto al pagamento delle indennità. Infatti, secondo la sentenza qui allegata, “ogni coerede rappresenta per legge un distinto ed autonomo centro di interessi e si pone in “contrasto” con gli altri eredi proprio in virtù del fatto che ciascuno deve (o dovrebbe) avere una quota pari agli altri e nessuno deve (o dovrebbe) venire leso nel proprio diritto. La previsione normativa della obbligatorietà della mediazione in questa materia risulta condivisibile poiché finalizzata a sgravare i Tribunali di una serie di liti che, non solo non si possono definire contenziosi puri, intendendo con questo termine i contenziosi in cui, in linea teorica, vi è una parte soccombente ed una parte vittoriosa, ma che d’altro canto sottendono rivendicazioni di carattere personale (e spesso con profili non prettamente giuridici), che solo in ambito di mediazione si riesce a scardinare, discutere e superare. In virtù del fatto che ogni erede rappresenta un distinto centro di interessi, ogni erede è tenuto a pagare l’indennità all’Organismo, non valendo ad escludere tale obbligo il fatto che dal punto di vista sostanziale gli interessi di due o più parti coincidano. Si è pronunciato in tale senso il Tribunale di Padova con sentenza del 19 ottobre 2017“

Di conseguenza, in un procedimento di appello relativo ad un’opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale ha rigettato il gravame, confermando la sentenza di primo grado che condannava tutti gli eredi al pagamento delle indennità, e condannandoli anche al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE

Seconda Sezione CIVILE

Il Tribunale di Lecce – Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Italo Mirko De Pasquale ha pronunciato, ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa in secondo grado iscritta al n.—- del R.G.C.2018, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.3470/18 depositata in data 30.08.2018 dal Giudice di Pace di Lecce, discussa all’udienza del 04.02.2020, promossa da: C.R., rappresentata e difesa dall’Avvocato____ – Appellante

CONTRO

O.d.M. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. G. B.; – appellata

FATTO e DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, depositato in data 03.05.2019 _ aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.2369/2017 D.I, emesso dal Giudice di Pace di Lecce in data 27.ll.2017, con il quale le era stato intimato il pagamento, entro 40 giomi dalla notifica del decreto, in favore della __ della somma di euro 1.148,00, oltre interessi di mora e spese legali della fase monitoria, richiedendo di “accertare e dichiarare …. la propria incompetenza territoriale in favore dell’Ufficio del Giudice di pace di Gallipoli competente ai sensi e per l’effetto dell’artt. 1182 c.c. e 38 c.p.c., comma 4, sia dell’art. 18 c.p.c.; in via subordinata accertare e dichiarare per le causali espresse al capo 2) del presente atto, la inammissibilità e/o nullità del ricorso per decreto ingiuntivo, per carenza dei requisiti di cui all’art. 633 e segg. c.p.c.; per l’effetto condannare la società opposta al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore antistatario; nel merito:in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare per le causali espresse al punto 3) della narrativa, l’erronea ed arbitraria applicazione delle tariffe e per l’effetto annullare, per lo meno parzialmente, il D.I. opposto; per l’effetto disporre la compensazione delle spese di giudizio, stante la sproporzione tra il chiesto e il pronunciato” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate in citazione]. —— costituitosi, aveva contestato tutto quanto ex adverso dedotto e aveva concluso per il rigetto della spiegata opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto. All’esito dell’istruttoria, il giudice di pace, con la sentenza impugnata, aveva rigettato l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo impugnato, con condanna della parte opponente al pagamento delle spese di lite. Avverso detta sentenza ha proposto appello al cui accoglimento si è opposta la—–. La causa, istruita mediante acquisizione del fascicolo di prime cure, all’udienza del 04.02.2020 è stata decisa con sentenza resa all’esito della discussione orale ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c * I motivi di gravame, che possono essere esaminati unitariamente data la loro intima connessione giuridica, sono infondati per quanto si dirà. Per indennità si intende “l’importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organisni” (D.M.n.80/2010 art. l). Tale importo comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. Al fine di individuare i soggetti tenuti a versare l’indennità quando la mediazione verte su una divisione ereditaria, è importante considerare ogni partecipante come centro di interessi a se stanti. Il giudizio di divisione ereditaria è disciplinato dagli art.713 e ss c.c. In estrema sintesi trattasi di giudizio avente lo scopo valutare la “massa ereditaria” da suddividere tra gli eredi (o dividenti) per poi andare a formare le singole quote ereditarie. Pur trattandosi di un giudizio di cognizione piena, il ruolo del Giudice è quello di aiutare i condividenti a trovare una equa ripartizione in modo che ogni erede (o condividente) abbia una quota analoga agli altri. Ogni coerede rappresenta per legge un distinto ed autonomo centro di interessi e si pone in “contrasto” con gli altri eredi proprio in virtù del fatto che ciascuno deve (o dovrebbe) avere una quota pari agli altri e nessuno deve (o dovrebbe) venire leso nel proprio diritto. La previsione normativa della obbligatorietà della mediazione in questa materia risulta condivisibile poiché finalizzata a sgravare i Tribunali di una serie di liti che, non solo non si possono definire contenziosi puri, intendendo con questo termine i contenziosi in cui, in linea teorica, vi è una parte soccombente ed una parte vittoriosa, ma che d’altro canto sottendono rivendicazioni di carattere personale (e spesso con profili non prettamente giuridici), che solo in ambito di mediazione si riesce a scardinare, discutere e superare. In virtù del fatto che ogni erede rappresenta un distinto centro di interessi, ogni erede è tenuto a pagare l’indennità all’Organismo, non valendo ad escludere tale obbligo il fatto che dal punto di vista sostanziale gli interessi di due o più parti coincidano. Si è pronunciato in tale senso il Tribunale di Padova con sentenza del l9 ottobre 2017. Ogni partecipante alla mediazione, quindi, è tenuto a pagare l’indennità in quanto a nulla rileva, al fine di ottenere una esenzione dal pagamento, che alcuni degli interessi delle parti siano coincidenti. L’assunto più parti, interessi astrattamente coincidenti, unica indennità, non è nel caso di specie applicabile. Ciascun erede, si ribadisce, è titolare di interessi autonomi ed è tenuto al pagamento dell’indennità. Ciò, a maggior ragione, quando la non coincidenza degli interessi sia chiaramente desumibile dai verbali redatti durante il procedimento di mediazione. L’appello va dunque rigettato e la sentenza impugnata confermata Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base alla
nuova disciplina dei compensi professionali.
Tenuto conto dell’avvenuta adozione del D.M. 8 marzo 2018, n. 37 “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 3l dicembre 2012, n. 247″, applicabile anche al presente giudizio, stante il disposto dell’articolo 6 “le disposizioni di cui al presente
decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua e entrata in vigore” il relativo importo, considerati i criteri ivi indicati, l’importanza, la natura, la difficoltà e il valore della causa, nonché il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, viene fissato considerato gli importi minimi:

  • fase di studio della controversia, 203,00;
  • fase introduttiva del giudizio, € 203,00;
  • fase decisoria. € 405.00.
    Visto l’art. 13, comma l-quater D.P.R. n. 115 del 2002, ai sensi del quale: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, e’ respinta integralmente o e,dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta e’ tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma l-bis. Il giudíce dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e I’obbligo dí pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, il giudicante, stante il rigetto integrale dell’appello, dà atto dell’obbligo dell’appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente
    impugnazione a norma dell’art. 13, comma l-bis del D.P.R. suddetto.
    P.Q.M.
  • II Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
  • rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata;
  • condanna—– a rifondere a favore della—– le spese del presente grado di giudizio che quantifica euro
    811,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario e accessori di legge;
  • dà atto dell’obbligo dell’appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
    dov[to per la presente impugnazione a norma dell’art. 13, comma l-bis del D.p.R. n.115/2002.
    Così deciso in Lecce in data 4 febbraio 2020.
    Il Giudice Dott. Italo Mirko De Pasquale

Pagamento indennità di mediazione

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Nelle procedure di mediazione per divisione ereditaria ogni parte costituisce un centro di interessi ed è tenuta al pagamento delle indennità

Il Tribunale di Lecce ha stabilito che, nelle procedure di mediazione per divisione ereditaria, ogni coerede costituisce un centro di interessi autonomo e distinto. Pertanto, ciascun erede è tenuto al pagamento dell'indennità all'Organismo di mediazione, a prescindere dall'eventuale coincidenza sostanziale degli interessi con altri partecipanti. Coerentemente con tale principio, il Tribunale ha rigettato l'appello proposto, confermando la condanna degli eredi al pagamento delle indennità e delle spese legali.

Data sentenza: 04/02/2020
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Italo Mirko De Pasquale
Argomento/i: Centri d'interesse +2
Materia/e: Divisione ereditaria

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Prosecuzione della mediazione: le indennità sono sempre dovute

Il Giudice di Pace di Siracusa ha rigettato l'opposizione a un decreto ingiuntivo, confermando l'obbligo di corrispondere le indennità di mediazione. La decisione si fonda sulla sottoscrizione del verbale di prosecuzione e l'accettazione del regolamento, con i quali la parte si è impegnata a versare i compensi ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 28/2010. Poiché la procedura è regolarmente iniziata e proseguita, l'opponente è tenuto al pagamento della somma dovuta, con condanna anche alle spese di giudizio.

Data sentenza: 22/06/2018
Curia: Giudice di Pace di Siracusa
Giudice: Fabio Nuzzaci
Argomento/i: Pagamento indennità di mediazione +1
Materia/e: Opposizione a decreto ingiuntivo

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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