Il Giudice di Pace di Siracusa, nel rigettare l’opposizione a decreto ingiuntivo, ha stabilito che le indennità di mediazione sono sempre dovute a seguito della sottoscrizione del verbale e dell’accettazione del regolamento di mediazione. Le Parti, attraverso la firma del verbale di prosecuzione e del regolamento, accettano di corrispondere le indennità di mediazione, così come risulta dal testo dello stesso verbale in cui le Parti si impegnano “a versare le indennità dovute ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche”.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Siracusa Avv. Fabio Nuzzaci, all’esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato ex art. 281 sexies c.p,c., mediante lettura di dispositivo e contestuali motivi ha emesso la seguente

SENTENZA CON CONTESTUALI MOTIVI

Nella causa iscritta al n…../18 del r.g., promossa

DA

C. A., rappr. e difeso dall’ Avv. V. P.;

– OPPONENTE

CONTRO

A… C…. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappr.

e difeso dall’ Avv. M.P.;

– OPPOSTA

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’opposizione è infondata e come tale deve essere rigettata.

Dalla produzione documentale è emerso inequivocabilmente dal verbale di prosecuzione del 13/9/2017, della procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010 richiesto da C. G. alla A… C….. S.r.l., sottoscritto dall’opponente e dal proprio legale che lo stesso ha inteso di ‘iniziare la procedura, sottoscrivendo l’accettazione del regolamento di A… C… e impegnandosi a versare le indennità dovute ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche”.

Pertanto si può ben dire che procedura è cominciata in quanto continuata dopo il primo incontro e senza che lo stesso si fosse chiuso per mancata volontà di accordo e senza che può essere ritenuto tale manifestazione volontà sia dipeso da errore o quanto meno da dolo altrui.

Ciò consegue che parte opponente è obbligata a corrispondere la mediazione come da tabella contenuta nel regolamento che il accettato sottoscrivendo il detto verbale e che ammonta alla somma di 395,00 oltre iva al 22% per un totale di €. 481,90, ritenuto lo scaglione valore indicato nell’istanza di mediazione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Siracusa, definitivamente pronunciando, rigetta l’opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo 88/18 emesso dal Giudice di Pace di Siracusa.

Condanna parte opponente al pagamento in favore dell’opposta del presente giudizio che liquida nella somma di €. 300,00 per oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Siracusa il 22/6/2018.

Prosecuzione della mediazione: le indennità sono sempre dovute

Il Giudice di Pace di Siracusa ha rigettato l’opposizione a un decreto ingiuntivo, confermando l’obbligo di corrispondere le indennità di mediazione. La decisione si fonda sulla sottoscrizione del verbale di prosecuzione e l’accettazione del regolamento, con i quali la parte si è impegnata a versare i compensi ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 28/2010. Poiché la procedura è regolarmente iniziata e proseguita, l’opponente è tenuto al pagamento della somma dovuta, con condanna anche alle spese di giudizio.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 22/06/2018
Curia: Giudice di Pace di Siracusa
Giudice: Fabio Nuzzaci
Argomento/i: Pagamento indennità di mediazione, Prosecuzione mediazione
Materia/e: Opposizione a decreto ingiuntivo
Mediazione demandata dal giudice Mondo ADR

Il Giudice di Pace di Siracusa, nel rigettare l’opposizione a decreto ingiuntivo, ha stabilito che le indennità di mediazione sono sempre dovute a seguito della sottoscrizione del verbale e dell’accettazione del regolamento di mediazione. Le Parti, attraverso la firma del verbale di prosecuzione e del regolamento, accettano di corrispondere le indennità di mediazione, così come risulta dal testo dello stesso verbale in cui le Parti si impegnano “a versare le indennità dovute ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche”.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Siracusa Avv. Fabio Nuzzaci, all’esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato ex art. 281 sexies c.p,c., mediante lettura di dispositivo e contestuali motivi ha emesso la seguente

SENTENZA CON CONTESTUALI MOTIVI

Nella causa iscritta al n…../18 del r.g., promossa

DA

C. A., rappr. e difeso dall’ Avv. V. P.;

– OPPONENTE

CONTRO

A… C…. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappr.

e difeso dall’ Avv. M.P.;

– OPPOSTA

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’opposizione è infondata e come tale deve essere rigettata.

Dalla produzione documentale è emerso inequivocabilmente dal verbale di prosecuzione del 13/9/2017, della procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010 richiesto da C. G. alla A… C….. S.r.l., sottoscritto dall’opponente e dal proprio legale che lo stesso ha inteso di ‘iniziare la procedura, sottoscrivendo l’accettazione del regolamento di A… C… e impegnandosi a versare le indennità dovute ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche”.

Pertanto si può ben dire che procedura è cominciata in quanto continuata dopo il primo incontro e senza che lo stesso si fosse chiuso per mancata volontà di accordo e senza che può essere ritenuto tale manifestazione volontà sia dipeso da errore o quanto meno da dolo altrui.

Ciò consegue che parte opponente è obbligata a corrispondere la mediazione come da tabella contenuta nel regolamento che il accettato sottoscrivendo il detto verbale e che ammonta alla somma di 395,00 oltre iva al 22% per un totale di €. 481,90, ritenuto lo scaglione valore indicato nell’istanza di mediazione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Siracusa, definitivamente pronunciando, rigetta l’opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo 88/18 emesso dal Giudice di Pace di Siracusa.

Condanna parte opponente al pagamento in favore dell’opposta del presente giudizio che liquida nella somma di €. 300,00 per oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Siracusa il 22/6/2018.

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