Scarica Sentenza Tribunale di Lodi 03 11 23
Per il tribunale di Lodi, chi intende partecipare in presenza alla mediazione anziché in modalità telematica deve chiederlo all’organismo
Mediazione in presenza e telematica
La parte che desidera partecipare alla mediazione in presenza deve chiederlo tempestivamente ed esplicitamente. Così il tribunale di Lodi nella sentenza n. 971/2023 esprimendosi su un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta nei confronti della cessionaria di un credito.
La vicenda
Nella vicenda, l’opponente, in particolare, eccepiva in citazione la mancata notifica della cessione del credito e il difetto di osservanza delle formalità necessarie alla cessione ex art 58 TUB oltre all’insufficienza documentale.
Si costituiva la cessionaria eccependo in primo luogo la tardività dell’iscrizione a ruolo dell’opposizione ed il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, ribadendo la propria legittimazione e la ritualità della cessione del credito nonché nel merito la sussistenza dei presupposti per il decreto e la sussistenza della prova del credito stesso.
Parte opponente contestava, infine, la nullità del procedimento di mediazione in quanto promosso presso un organismo incompetente e senza previo assenso allo svolgimento con modalità telematiche.
Mediazione in presenza anziché telematica
Il giudice preliminarmente si esprime sulle numerose eccezioni processuali sollevate e in primo luogo sulla procedibilità del giudizio osserva che l’organismo di mediazione risultava regolarmente accreditato e con sede principale o secondaria nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre, come richiesto dalla normativa.
Quanto allo svolgimento con modalità telematica – anteriormente all’entrata in vigore della riforma della mediazione – rileva il giudicante, lo stesso “è un ‘postumo’ della legislazione emergenziale da pandemia che non richiedeva previo consenso”. Inoltre, risulta dagli atti che la parte era stata invitata alla partecipazione con raccomandata ed aveva aderito alla procedura. Per cui, continua il tribunale, “ove avesse inteso chiedere la celebrazione in presenza avrebbe dovuto chiederlo esplicitamente e tempestivamente, ma analogamente dicasi quanto alle contestazioni in ordine alla partecipazione di controparte nella veste di un procuratore speciale. Le questioni in ordine alla nullità del procedimento di mediazione appaiono pertanto strumentali e comunque tardivamente sollevate”.
Nel merito, respinte tutte le altre doglianze, ritenute infondate, il giudice conferma il decreto ingiuntivo e rigetta l’opposizione.
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