Scarica Sentenza Tribunale di Lodi 03 11 23

Per il tribunale di Lodi, chi intende partecipare in presenza alla mediazione anziché in modalità telematica deve chiederlo all’organismo

Mediazione in presenza e telematica

La parte che desidera partecipare alla mediazione in presenza deve chiederlo tempestivamente ed esplicitamente. Così il tribunale di Lodi nella sentenza n. 971/2023 esprimendosi su un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta nei confronti della cessionaria di un credito. 

La vicenda

Nella vicenda, l’opponente, in particolare, eccepiva in citazione la mancata notifica della cessione del credito e il difetto di osservanza delle formalità necessarie alla cessione ex art 58 TUB oltre all’insufficienza documentale.  

Si costituiva la cessionaria eccependo in primo luogo la tardività dell’iscrizione a ruolo dell’opposizione ed il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, ribadendo la propria legittimazione e la ritualità della cessione del credito nonché nel merito la sussistenza dei presupposti per il decreto e la sussistenza della prova del credito stesso.  

Parte opponente contestava, infine, la nullità del procedimento di mediazione in quanto promosso presso un organismo incompetente e senza previo assenso allo svolgimento con modalità telematiche. 

Mediazione in presenza anziché telematica

Il giudice preliminarmente si esprime sulle numerose eccezioni processuali sollevate e in primo luogo sulla procedibilità del giudizio osserva che l’organismo di mediazione risultava regolarmente accreditato e con sede principale o secondaria nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre, come richiesto dalla normativa. 

Quanto allo svolgimento con modalità telematica – anteriormente all’entrata in vigore della riforma della mediazione – rileva il giudicante, lo stesso “è un ‘postumo’ della legislazione emergenziale da pandemia che non richiedeva previo consenso”. Inoltre, risulta dagli atti che la parte era stata invitata alla partecipazione con raccomandata ed aveva aderito alla procedura. Per cui, continua il tribunale, “ove avesse inteso chiedere la celebrazione in presenza avrebbe dovuto chiederlo esplicitamente e tempestivamente, ma analogamente dicasi quanto alle contestazioni in ordine alla partecipazione di controparte nella veste di un procuratore speciale. Le questioni in ordine alla nullità del procedimento di mediazione appaiono pertanto strumentali e comunque tardivamente sollevate”. 

Nel merito, respinte tutte le altre doglianze, ritenute infondate, il giudice conferma il decreto ingiuntivo e rigetta l’opposizione. 

Scopri come avviare la procedura di mediazione presso una delle sedi di ADR Center.

Scarica Sentenza Tribunale di Lodi 03 11 23

Mediazione: da richiedere all’organismo la partecipazione in presenza anziché telematica

Il Tribunale di Lodi, con la sentenza n. 971/2023, ha stabilito che chi desidera partecipare a una mediazione in presenza, anziché in modalità telematica, deve richiederlo esplicitamente e tempestivamente all’organismo competente. Nel caso specifico, l’eccezione di nullità della procedura per l’assenza di consenso al collegamento a distanza è stata respinta poiché ritenuta strumentale e tardiva. Di conseguenza, il giudice ha confermato il decreto ingiuntivo, rigettando l’opposizione della parte.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 03/11/2023
Curia: Tribunale di Lodi
Giudice: Di Biasi
Argomento/i: Mediazione in presenza

Scarica Sentenza Tribunale di Lodi 03 11 23

Per il tribunale di Lodi, chi intende partecipare in presenza alla mediazione anziché in modalità telematica deve chiederlo all’organismo

Mediazione in presenza e telematica

La parte che desidera partecipare alla mediazione in presenza deve chiederlo tempestivamente ed esplicitamente. Così il tribunale di Lodi nella sentenza n. 971/2023 esprimendosi su un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta nei confronti della cessionaria di un credito. 

La vicenda

Nella vicenda, l’opponente, in particolare, eccepiva in citazione la mancata notifica della cessione del credito e il difetto di osservanza delle formalità necessarie alla cessione ex art 58 TUB oltre all’insufficienza documentale.  

Si costituiva la cessionaria eccependo in primo luogo la tardività dell’iscrizione a ruolo dell’opposizione ed il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, ribadendo la propria legittimazione e la ritualità della cessione del credito nonché nel merito la sussistenza dei presupposti per il decreto e la sussistenza della prova del credito stesso.  

Parte opponente contestava, infine, la nullità del procedimento di mediazione in quanto promosso presso un organismo incompetente e senza previo assenso allo svolgimento con modalità telematiche. 

Mediazione in presenza anziché telematica

Il giudice preliminarmente si esprime sulle numerose eccezioni processuali sollevate e in primo luogo sulla procedibilità del giudizio osserva che l’organismo di mediazione risultava regolarmente accreditato e con sede principale o secondaria nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre, come richiesto dalla normativa. 

Quanto allo svolgimento con modalità telematica – anteriormente all’entrata in vigore della riforma della mediazione – rileva il giudicante, lo stesso “è un ‘postumo’ della legislazione emergenziale da pandemia che non richiedeva previo consenso”. Inoltre, risulta dagli atti che la parte era stata invitata alla partecipazione con raccomandata ed aveva aderito alla procedura. Per cui, continua il tribunale, “ove avesse inteso chiedere la celebrazione in presenza avrebbe dovuto chiederlo esplicitamente e tempestivamente, ma analogamente dicasi quanto alle contestazioni in ordine alla partecipazione di controparte nella veste di un procuratore speciale. Le questioni in ordine alla nullità del procedimento di mediazione appaiono pertanto strumentali e comunque tardivamente sollevate”. 

Nel merito, respinte tutte le altre doglianze, ritenute infondate, il giudice conferma il decreto ingiuntivo e rigetta l’opposizione. 

Scopri come avviare la procedura di mediazione presso una delle sedi di ADR Center.

Scarica Sentenza Tribunale di Lodi 03 11 23

Articoli correlati

Delibere annullate dopo quattro anni: la mediazione avrebbe consentito di rinnovarle subito, risparmiando tempo e denaro!

Il condominio non partecipa alla mediazione promossa dal condomino contro due delibere assembleari viziate per tardiva e omessa convocazione. Il Tribunale di Pescara le annulla dopo un giudizio di quattro anni, evidenziando che una tempestiva mediazione avrebbe consentito di rinnovare le decisioni con una convocazione regolare, senza pregiudicare i lavori di messa in sicurezza già avviati.

Data sentenza: 15/06/2026
N° sentenza: 724
Curia: Tribunale di Pescara
Argomento/i: impugnazione delibera condominiale +1
Materia/e: Condominio

Leggi il commento

La fideiussione non è materia obbligatoria, ma la mediazione disposta dal giudice andava comunque svolta

L'esclusione della fideiussione dall'elenco delle materie soggette a mediazione obbligatoria non esonera dal procedimento quando il giudice lo abbia già disposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010. La Corte d'appello di Campobasso rigetta il motivo dei fideiussori più per la tardività dell'eccezione che per l'infondatezza della doglianza, senza chiarire se la mediazione demandata dovesse coinvolgere anche i garanti rimasti esclusi dal confronto.

Data sentenza: 29/05/2026
N° sentenza: 224
Curia: Corte d'Appello di Campobasso
Argomento/i: Mediazione demandata +1
Materia/e: contratti bancari +1

Leggi il commento

La domanda giudiziale non deve riprodurre alla lettera la richiesta conciliativa

Nelle controversie agrarie la domanda giudiziale deve essere preceduta dallo speciale tentativo di conciliazione ex art. 11 d.lgs. 150/2011, ma non è richiesta una coincidenza letterale con la successiva domanda. La Cassazione ritiene sufficiente l'identità sostanziale di parti, rapporto, fondi e bene della vita: la quantificazione dei canoni maturati fino a una data successiva non introduce una domanda nuova se resta invariato il nucleo della pretesa già comunicata.

Data sentenza: 13/03/2026
N° sentenza: 5710
Curia: Corte di Cassazione
Giudice: Lina Rubino
Argomento/i: domanda di mediazione
Materia/e: controversie agrarie

Leggi il commento

Contratto d’opera e appalto di servizi: quando la mediazione non è obbligatoria

Il ricorso per decreto ingiuntivo non deve essere preceduto dalla mediazione, ma dopo la decisione sulla provvisoria esecuzione la procedura diventa necessaria se il rapporto rientra tra le materie dell'art. 5 d.lgs. 28/2010. Il Giudice di pace di Jesi qualifica come appalto di servizi, e non contratto d'opera, un rapporto di assistenza tecnica, escludendo così l'obbligo di mediazione e confermando il decreto.

Data sentenza: 02/03/2026
N° sentenza: 31
Curia: Giudice di Pace di Jesi
Argomento/i: Mediazione obbligatoria +1
Materia/e: Recupero crediti

Leggi il commento

Migliaia di avvocati avviano mediazioni con noi. Mettici alla prova.

N.1

del registro al Ministero della Giustizia