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Il termine annuale di decadenza per avviare lazione di reintegrazione è sospeso anche nel caso di mediazione facoltativa

Mediazione facoltativa: impedita la decadenza dallazione di spoglio
La comunicazione alle altre parti della richiesta di mediazione facoltativa, così come quella obbligatoria, ha gli stessi effetti sulla prescrizione della domanda giudiziale e impedisce la decadenza una sola volta. Nel caso in questione, il termine annuale dall’avvenuto spoglio per iniziare l’azione di reintegrazione è stato sospeso dalla comunicazione dell’inizio del procedimento di mediazione facoltativa da parte dei richiedenti. Questo è stato chiarito dal Tribunale di Rovigo nell’ordinanza n. 1099/2024.

Azione di reintegrazione: spoglio della servitù di passaggio
Nell’ambito di un contenzioso civile, i richiedenti sostengono il possesso di un diritto di servitù di passaggio, ostacolato dalla recente modifica della recinzione da parte della resistente. I richiedenti dichiarano di essere proprietari di un immobile e che l’accesso al loro parcheggio avviene attraverso uno spazio aperto situato all’interno della proprietà della resistente. Secondo loro, fino a settembre 2023, la recinzione era arretrata, consentendo un passaggio senza difficoltà. Tuttavia, successivamente la recinzione è stata spostata, limitando l’accesso e complicando l’uso dell’area. I richiedenti chiedono quindi che alla resistente venga ordinato il ripristino della precedente situazione, permettendo loro il libero esercizio del diritto di passaggio. La resistente contesta le richieste affermando che i richiedenti non hanno mai esercitato un effettivo possesso del diritto, se non in modo sporadico e tollerato. Chiede pertanto il rigetto della domanda dei ricorrenti poiché presentata oltre un anno dopo lo spoglio avvenuto con lo spostamento delle transenne nel giugno 2023. Tuttavia, il Tribunale accoglie il ricorso. I ricorrenti avevano infatti un legittimo possesso del diritto compromesso dallo spostamento della recinzione da parte della resistente.

Ciò che rileva esaminare però in questa sede è soprattutto la questione sollevata dalla resistente sulla presunta tardività dellazione di reintegrazione intrapresa dai ricorrenti.

Azione di reintegrazione: la mediazione facoltativa interrompe il termine annuale dellazione
Il Tribunale osserva innanzitutto che lo spostamento della recinzione risale a giugno 2023, quando una agenzia immobiliare venne incaricata per la vendita dell’immobile e furono installati i cartelli pubblicitari. Accertata tale data, si rileva che i ricorrenti hanno avviato una mediazione facoltativa nel marzo 2024 entro il termine annuale previsto per l’azione di reintegrazione e prima del deposito del ricorso giudiziario a luglio 2024. Grazie a questo intervento entro i termini previsti per l’azione legale, i ricorrenti non hanno perso il diritto ad agire.

Secondo la giurisprudenza vigente, infatti, il termine annuale stabilito dall’articolo 1168 c.c. per agire in reintegrazione viene sospeso durante il procedimento di mediazione, come indicato dall’articolo 5 comma 6 del decreto legislativo n. 28/2010; tale norma impedisce prescrizioni o decadimenti dei termini una sola volta sia per mediazioni obbligatorie sia facoltative. La legge non distingue tra le due tipologie riconoscendo a entrambe identici effetti sul processo favorendo così risoluzioni extragiudiziali delle controversie. La ratio legis della norma mira a incentivare l’utilizzo della mediazione al fine ridurre il carico sui tribunali; qualora i tentativi facoltativi non sospendessero tali termini si rischierebbe scoraggiare tale pratica. Questo principio ha ricevuto ulteriore conferma con l’introduzione del nuovo art.8 d.lgs 28/2010 come modificato nella Riforma Cartabia del 2022 uniformando così gli effetti su prescrizione e decadenza indipendentemente dall’obbligatorietà o meno della mediazione. Nel caso specifico è stato proprio grazie alla mediazione facoltativa che si sono prodotti gli effetti sospensivi sui termini salvaguardando il diritto dei ricorrenti ad agire in giudizio.

Leggi anche: Decadenza: dies a quo dalla comunicazione e non dalla domanda di mediazione

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mediazione facoltativa

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La procedura di mediazione facoltativa sospende la decadenza per l’azione di reintegrazione

Il Tribunale di Rovigo, con l'ordinanza n. 1099/2024, ha stabilito che il termine annuale di decadenza per l'azione di reintegrazione è sospeso anche in caso di mediazione facoltativa. Nel caso specifico, l'avvio di tale procedura ha salvaguardato il diritto dei ricorrenti di agire contro lo spoglio di una servitù di passaggio, nonostante il ricorso giudiziario sia stato depositato oltre l'anno dall'evento. La norma mira a incentivare le risoluzioni extragiudiziali, equiparando gli effetti della mediazione obbligatoria a quella facoltativa.

Data sentenza: 26/10/2024
Curia: Tribunale di Rovigo
Giudice: Pier Francesco Bazzega
Argomento/i: mediazione facoltativa

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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