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Il termine annuale di decadenza per avviare lazione di reintegrazione è sospeso anche nel caso di mediazione facoltativa

Mediazione facoltativa: impedita la decadenza dallazione di spoglio
La comunicazione alle altre parti della richiesta di mediazione facoltativa, così come quella obbligatoria, ha gli stessi effetti sulla prescrizione della domanda giudiziale e impedisce la decadenza una sola volta. Nel caso in questione, il termine annuale dall’avvenuto spoglio per iniziare l’azione di reintegrazione è stato sospeso dalla comunicazione dell’inizio del procedimento di mediazione facoltativa da parte dei richiedenti. Questo è stato chiarito dal Tribunale di Rovigo nell’ordinanza n. 1099/2024.

Azione di reintegrazione: spoglio della servitù di passaggio
Nell’ambito di un contenzioso civile, i richiedenti sostengono il possesso di un diritto di servitù di passaggio, ostacolato dalla recente modifica della recinzione da parte della resistente. I richiedenti dichiarano di essere proprietari di un immobile e che l’accesso al loro parcheggio avviene attraverso uno spazio aperto situato all’interno della proprietà della resistente. Secondo loro, fino a settembre 2023, la recinzione era arretrata, consentendo un passaggio senza difficoltà. Tuttavia, successivamente la recinzione è stata spostata, limitando l’accesso e complicando l’uso dell’area. I richiedenti chiedono quindi che alla resistente venga ordinato il ripristino della precedente situazione, permettendo loro il libero esercizio del diritto di passaggio. La resistente contesta le richieste affermando che i richiedenti non hanno mai esercitato un effettivo possesso del diritto, se non in modo sporadico e tollerato. Chiede pertanto il rigetto della domanda dei ricorrenti poiché presentata oltre un anno dopo lo spoglio avvenuto con lo spostamento delle transenne nel giugno 2023. Tuttavia, il Tribunale accoglie il ricorso. I ricorrenti avevano infatti un legittimo possesso del diritto compromesso dallo spostamento della recinzione da parte della resistente.

Ciò che rileva esaminare però in questa sede è soprattutto la questione sollevata dalla resistente sulla presunta tardività dellazione di reintegrazione intrapresa dai ricorrenti.

Azione di reintegrazione: la mediazione facoltativa interrompe il termine annuale dellazione
Il Tribunale osserva innanzitutto che lo spostamento della recinzione risale a giugno 2023, quando una agenzia immobiliare venne incaricata per la vendita dell’immobile e furono installati i cartelli pubblicitari. Accertata tale data, si rileva che i ricorrenti hanno avviato una mediazione facoltativa nel marzo 2024 entro il termine annuale previsto per l’azione di reintegrazione e prima del deposito del ricorso giudiziario a luglio 2024. Grazie a questo intervento entro i termini previsti per l’azione legale, i ricorrenti non hanno perso il diritto ad agire.

Secondo la giurisprudenza vigente, infatti, il termine annuale stabilito dall’articolo 1168 c.c. per agire in reintegrazione viene sospeso durante il procedimento di mediazione, come indicato dall’articolo 5 comma 6 del decreto legislativo n. 28/2010; tale norma impedisce prescrizioni o decadimenti dei termini una sola volta sia per mediazioni obbligatorie sia facoltative. La legge non distingue tra le due tipologie riconoscendo a entrambe identici effetti sul processo favorendo così risoluzioni extragiudiziali delle controversie. La ratio legis della norma mira a incentivare l’utilizzo della mediazione al fine ridurre il carico sui tribunali; qualora i tentativi facoltativi non sospendessero tali termini si rischierebbe scoraggiare tale pratica. Questo principio ha ricevuto ulteriore conferma con l’introduzione del nuovo art.8 d.lgs 28/2010 come modificato nella Riforma Cartabia del 2022 uniformando così gli effetti su prescrizione e decadenza indipendentemente dall’obbligatorietà o meno della mediazione. Nel caso specifico è stato proprio grazie alla mediazione facoltativa che si sono prodotti gli effetti sospensivi sui termini salvaguardando il diritto dei ricorrenti ad agire in giudizio.

Leggi anche: Decadenza: dies a quo dalla comunicazione e non dalla domanda di mediazione

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La procedura di mediazione facoltativa sospende la decadenza per l’azione di reintegrazione

Il Tribunale di Rovigo, con l’ordinanza n. 1099/2024, ha stabilito che il termine annuale di decadenza per l’azione di reintegrazione è sospeso anche in caso di mediazione facoltativa. Nel caso specifico, l’avvio di tale procedura ha salvaguardato il diritto dei ricorrenti di agire contro lo spoglio di una servitù di passaggio, nonostante il ricorso giudiziario sia stato depositato oltre l’anno dall’evento. La norma mira a incentivare le risoluzioni extragiudiziali, equiparando gli effetti della mediazione obbligatoria a quella facoltativa.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 26/10/2024
Curia: Tribunale di Rovigo
Giudice: Pier Francesco Bazzega
Argomento/i: mediazione facoltativa

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Il termine annuale di decadenza per avviare lazione di reintegrazione è sospeso anche nel caso di mediazione facoltativa

Mediazione facoltativa: impedita la decadenza dallazione di spoglio
La comunicazione alle altre parti della richiesta di mediazione facoltativa, così come quella obbligatoria, ha gli stessi effetti sulla prescrizione della domanda giudiziale e impedisce la decadenza una sola volta. Nel caso in questione, il termine annuale dall’avvenuto spoglio per iniziare l’azione di reintegrazione è stato sospeso dalla comunicazione dell’inizio del procedimento di mediazione facoltativa da parte dei richiedenti. Questo è stato chiarito dal Tribunale di Rovigo nell’ordinanza n. 1099/2024.

Azione di reintegrazione: spoglio della servitù di passaggio
Nell’ambito di un contenzioso civile, i richiedenti sostengono il possesso di un diritto di servitù di passaggio, ostacolato dalla recente modifica della recinzione da parte della resistente. I richiedenti dichiarano di essere proprietari di un immobile e che l’accesso al loro parcheggio avviene attraverso uno spazio aperto situato all’interno della proprietà della resistente. Secondo loro, fino a settembre 2023, la recinzione era arretrata, consentendo un passaggio senza difficoltà. Tuttavia, successivamente la recinzione è stata spostata, limitando l’accesso e complicando l’uso dell’area. I richiedenti chiedono quindi che alla resistente venga ordinato il ripristino della precedente situazione, permettendo loro il libero esercizio del diritto di passaggio. La resistente contesta le richieste affermando che i richiedenti non hanno mai esercitato un effettivo possesso del diritto, se non in modo sporadico e tollerato. Chiede pertanto il rigetto della domanda dei ricorrenti poiché presentata oltre un anno dopo lo spoglio avvenuto con lo spostamento delle transenne nel giugno 2023. Tuttavia, il Tribunale accoglie il ricorso. I ricorrenti avevano infatti un legittimo possesso del diritto compromesso dallo spostamento della recinzione da parte della resistente.

Ciò che rileva esaminare però in questa sede è soprattutto la questione sollevata dalla resistente sulla presunta tardività dellazione di reintegrazione intrapresa dai ricorrenti.

Azione di reintegrazione: la mediazione facoltativa interrompe il termine annuale dellazione
Il Tribunale osserva innanzitutto che lo spostamento della recinzione risale a giugno 2023, quando una agenzia immobiliare venne incaricata per la vendita dell’immobile e furono installati i cartelli pubblicitari. Accertata tale data, si rileva che i ricorrenti hanno avviato una mediazione facoltativa nel marzo 2024 entro il termine annuale previsto per l’azione di reintegrazione e prima del deposito del ricorso giudiziario a luglio 2024. Grazie a questo intervento entro i termini previsti per l’azione legale, i ricorrenti non hanno perso il diritto ad agire.

Secondo la giurisprudenza vigente, infatti, il termine annuale stabilito dall’articolo 1168 c.c. per agire in reintegrazione viene sospeso durante il procedimento di mediazione, come indicato dall’articolo 5 comma 6 del decreto legislativo n. 28/2010; tale norma impedisce prescrizioni o decadimenti dei termini una sola volta sia per mediazioni obbligatorie sia facoltative. La legge non distingue tra le due tipologie riconoscendo a entrambe identici effetti sul processo favorendo così risoluzioni extragiudiziali delle controversie. La ratio legis della norma mira a incentivare l’utilizzo della mediazione al fine ridurre il carico sui tribunali; qualora i tentativi facoltativi non sospendessero tali termini si rischierebbe scoraggiare tale pratica. Questo principio ha ricevuto ulteriore conferma con l’introduzione del nuovo art.8 d.lgs 28/2010 come modificato nella Riforma Cartabia del 2022 uniformando così gli effetti su prescrizione e decadenza indipendentemente dall’obbligatorietà o meno della mediazione. Nel caso specifico è stato proprio grazie alla mediazione facoltativa che si sono prodotti gli effetti sospensivi sui termini salvaguardando il diritto dei ricorrenti ad agire in giudizio.

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