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Il ricorso giudiziale art. 702 bis c.p.c depositato oltre il termine di 90 giorni decorrenti dal deposito della perizia è procedibile

Ricorso giudiziale procedibile dopo 90 giorni dal deposito dell’ATP art. 696 bis c.p.c
Nell’azione di risarcimento del danno causato da responsabilità sanitaria e soggetta alla procedura di conciliazione obbligatoria, il ricorso giudiziale, anche se viene depositato dopo il termine di novanta giorni dal deposito della relazione peritale o dalla scadenza del termine semestrale perentorio dell’accertamento tecnico preventivo di cui all’articolo 696-bis c.p.c., resta procedibile, lo stesso produce solo “ex novo” i suoi effetti sostanziali e processuali. Lo ha chiarito il Tribunale di Varese nell’ordinanza n. 3083/2025.

Responsabilità medica, ATP e ricorso 702 bis c.p.c
Una donna cita in giudizio due medici perchè ritenuti responsabili solidalmente dei danni portati dalla stessa dopo un intervento di mastoplastica additiva. La domanda segue a quella di accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 696 c.p.c da cui è emersa la responsabilità dei medici convenuti. Da qui l’avvio della domanda in giudizio con conseguente richiesta risarcitoria.

Azione improcedibile: tardivo il deposito del ricorso dopo 90 giorni dall’ATP
In giudizio però la parte convenuta eccepisce le richieste formulate nel merito e in rito chiede:

  • che venga accertata la tardività del procedimento 702 bis c.p. perché promosso oltre il termine di procedibilità di 90 giorni decorrenti dal deposito della perizia, come previsto dall’articolo 8 comma 3 della legge n. 24/2017;
  • che venga dichiarata improcedibile l’azione e inutilizzabile la perizia della CTU redatta in sede di ATP art. 696 bis c.p.c.

Ricorso procedibile anche se depositato dopo 90 giorni
Il Tribunale rigetta però la questione di improcedibilità dell’azione in giudizio fornendo una motivazione molto dettagliata. Il Tribunale premette che la Legge 24/2017 regola le disposizioni processuali in materia di responsabilità sanitaria. L’articolo 8 in particolare introduce una condizione di procedibilità per le domande di risarcimento danni. Questa condizione implica la presentazione di un ricorso per accertamento tecnico preventivo (ATP) o, in alternativa, l’avvio di un procedimento di mediazione. Il comma 2 dell’articolo 8 stabilisce anche che l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d’ufficio dal giudice entro la prima udienza. In caso di mancato espletamento o conclusione dell’ATP, il giudice assegna 15 giorni per la presentazione dell’istanza di consulenza tecnica preventiva o per il completamento del procedimento. Il comma 3, nella versione vigente a ottobre 2022, prevede poi che, se la conciliazione fallisce o il procedimento non si conclude entro sei mesi dall’ATP, la domanda diventa procedibile. Il danneggiato però deve depositare il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. entro 90 giorni dal deposito della relazione peritale o dalla scadenza del termine semestrale. Nel caso specifico, l’ATP è stato proposto il 19.4.2019 e la relazione è stata depositata il 30.10.2020, superando così il termine di sei mesi. Il ricorrente avrebbe dovuto attivare il procedimento di merito entro 90 giorni, ma ha depositato il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il 23.11.2021. Nonostante ciò, la tesi dell’improcedibilità del ricorso ex art. 702 c.p.c. (oggi 281 decies c.p.c.) per tardivo deposito non trova conferma nel testo dell’art. 8, commi 2 e 3 della Legge 24/17. La procedibilità infatti è legata alla presentazione dell’ATP o alla domanda di mediazione. Il termine di sei mesi per l’ATP è volto ad accelerare il processo e a tutelare il diritto di azione del danneggiato. Decorso tale termine, la domanda diventa procedibile anche senza la CTU. L’art. 8, comma 2, prevede il completamento della procedura di ATP, evitando così di vanificare l’attività svolta. Del resto l’improcedibilità del ricorso ex art. 702 bis (281 decies c.p.c.) per tardivo deposito sacrificherebbe il principio di ragionevole durata del processo. L’art. 8, comma 3, infine, distingue gli effetti del decorso del termine semestrale: la domanda diventa procedibile e gli effetti dell’ATP si conservano se il ricorso ex art. 702 bis (281 decies c.p.c.) è depositato entro 90 giorni. Il rispetto del termine di 90 giorni riguarda quindi la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con l’ATP (interruzione, sospensione, etc.). Per cui il ricorso del rito semplificato è procedibile anche se depositato oltre i 90 giorni, ma produce effetti sostanziali e processuali ex novo. La domanda del ricorrente è quindi procedibile.

Leggi anche: Responsabilità medica: procedibilità ok con la conclusione dell’ATP

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Mediazione e responsabilità sanitaria

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Mediazione e responsabilità sanitaria: procedibile il ricorso oltre 90 giorni

Il Tribunale di Varese, con l'ordinanza n. 3083/2025, ha stabilito che nelle azioni di risarcimento per responsabilità sanitaria il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. resta procedibile anche se depositato oltre i 90 giorni dal deposito della perizia ATP o dalla scadenza del termine semestrale. Tale limite temporale non determina l'improcedibilità dell'azione, ma influisce solo sulla conservazione degli effetti dell'ATP; superato il termine, il ricorso è comunque valido, pur producendo i propri effetti processuali ex novo.

Data sentenza: 27/01/2025
Curia: Tribunale di Varese
Giudice: Fabio Rivellini
Argomento/i: Mediazione e responsabilità sanitaria
Materia/e: Ricorso giudiziale

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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