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Il ricorso giudiziale art. 702 bis c.p.c depositato oltre il termine di 90 giorni decorrenti dal deposito della perizia è procedibile

Ricorso giudiziale procedibile dopo 90 giorni dal deposito dell’ATP art. 696 bis c.p.c
Nell’azione di risarcimento del danno causato da responsabilità sanitaria e soggetta alla procedura di conciliazione obbligatoria, il ricorso giudiziale, anche se viene depositato dopo il termine di novanta giorni dal deposito della relazione peritale o dalla scadenza del termine semestrale perentorio dell’accertamento tecnico preventivo di cui all’articolo 696-bis c.p.c., resta procedibile, lo stesso produce solo “ex novo” i suoi effetti sostanziali e processuali. Lo ha chiarito il Tribunale di Varese nell’ordinanza n. 3083/2025.

Responsabilità medica, ATP e ricorso 702 bis c.p.c
Una donna cita in giudizio due medici perchè ritenuti responsabili solidalmente dei danni portati dalla stessa dopo un intervento di mastoplastica additiva. La domanda segue a quella di accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 696 c.p.c da cui è emersa la responsabilità dei medici convenuti. Da qui l’avvio della domanda in giudizio con conseguente richiesta risarcitoria.

Azione improcedibile: tardivo il deposito del ricorso dopo 90 giorni dall’ATP
In giudizio però la parte convenuta eccepisce le richieste formulate nel merito e in rito chiede:

  • che venga accertata la tardività del procedimento 702 bis c.p. perché promosso oltre il termine di procedibilità di 90 giorni decorrenti dal deposito della perizia, come previsto dall’articolo 8 comma 3 della legge n. 24/2017;
  • che venga dichiarata improcedibile l’azione e inutilizzabile la perizia della CTU redatta in sede di ATP art. 696 bis c.p.c.

Ricorso procedibile anche se depositato dopo 90 giorni
Il Tribunale rigetta però la questione di improcedibilità dell’azione in giudizio fornendo una motivazione molto dettagliata. Il Tribunale premette che la Legge 24/2017 regola le disposizioni processuali in materia di responsabilità sanitaria. L’articolo 8 in particolare introduce una condizione di procedibilità per le domande di risarcimento danni. Questa condizione implica la presentazione di un ricorso per accertamento tecnico preventivo (ATP) o, in alternativa, l’avvio di un procedimento di mediazione. Il comma 2 dell’articolo 8 stabilisce anche che l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d’ufficio dal giudice entro la prima udienza. In caso di mancato espletamento o conclusione dell’ATP, il giudice assegna 15 giorni per la presentazione dell’istanza di consulenza tecnica preventiva o per il completamento del procedimento. Il comma 3, nella versione vigente a ottobre 2022, prevede poi che, se la conciliazione fallisce o il procedimento non si conclude entro sei mesi dall’ATP, la domanda diventa procedibile. Il danneggiato però deve depositare il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. entro 90 giorni dal deposito della relazione peritale o dalla scadenza del termine semestrale. Nel caso specifico, l’ATP è stato proposto il 19.4.2019 e la relazione è stata depositata il 30.10.2020, superando così il termine di sei mesi. Il ricorrente avrebbe dovuto attivare il procedimento di merito entro 90 giorni, ma ha depositato il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il 23.11.2021. Nonostante ciò, la tesi dell’improcedibilità del ricorso ex art. 702 c.p.c. (oggi 281 decies c.p.c.) per tardivo deposito non trova conferma nel testo dell’art. 8, commi 2 e 3 della Legge 24/17. La procedibilità infatti è legata alla presentazione dell’ATP o alla domanda di mediazione. Il termine di sei mesi per l’ATP è volto ad accelerare il processo e a tutelare il diritto di azione del danneggiato. Decorso tale termine, la domanda diventa procedibile anche senza la CTU. L’art. 8, comma 2, prevede il completamento della procedura di ATP, evitando così di vanificare l’attività svolta. Del resto l’improcedibilità del ricorso ex art. 702 bis (281 decies c.p.c.) per tardivo deposito sacrificherebbe il principio di ragionevole durata del processo. L’art. 8, comma 3, infine, distingue gli effetti del decorso del termine semestrale: la domanda diventa procedibile e gli effetti dell’ATP si conservano se il ricorso ex art. 702 bis (281 decies c.p.c.) è depositato entro 90 giorni. Il rispetto del termine di 90 giorni riguarda quindi la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con l’ATP (interruzione, sospensione, etc.). Per cui il ricorso del rito semplificato è procedibile anche se depositato oltre i 90 giorni, ma produce effetti sostanziali e processuali ex novo. La domanda del ricorrente è quindi procedibile.

Leggi anche: Responsabilità medica: procedibilità ok con la conclusione dell’ATP

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Mediazione e responsabilità sanitaria: procedibile il ricorso oltre 90 giorni

Il Tribunale di Varese, con l’ordinanza n. 3083/2025, ha stabilito che nelle azioni di risarcimento per responsabilità sanitaria il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. resta procedibile anche se depositato oltre i 90 giorni dal deposito della perizia ATP o dalla scadenza del termine semestrale. Tale limite temporale non determina l’improcedibilità dell’azione, ma influisce solo sulla conservazione degli effetti dell’ATP; superato il termine, il ricorso è comunque valido, pur producendo i propri effetti processuali ex novo.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 27/01/2025
Curia: Tribunale di Varese
Giudice: Fabio Rivellini
Argomento/i: Mediazione e responsabilità sanitaria
Materia/e: Ricorso giudiziale

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Il ricorso giudiziale art. 702 bis c.p.c depositato oltre il termine di 90 giorni decorrenti dal deposito della perizia è procedibile

Ricorso giudiziale procedibile dopo 90 giorni dal deposito dell’ATP art. 696 bis c.p.c
Nell’azione di risarcimento del danno causato da responsabilità sanitaria e soggetta alla procedura di conciliazione obbligatoria, il ricorso giudiziale, anche se viene depositato dopo il termine di novanta giorni dal deposito della relazione peritale o dalla scadenza del termine semestrale perentorio dell’accertamento tecnico preventivo di cui all’articolo 696-bis c.p.c., resta procedibile, lo stesso produce solo “ex novo” i suoi effetti sostanziali e processuali. Lo ha chiarito il Tribunale di Varese nell’ordinanza n. 3083/2025.

Responsabilità medica, ATP e ricorso 702 bis c.p.c
Una donna cita in giudizio due medici perchè ritenuti responsabili solidalmente dei danni portati dalla stessa dopo un intervento di mastoplastica additiva. La domanda segue a quella di accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 696 c.p.c da cui è emersa la responsabilità dei medici convenuti. Da qui l’avvio della domanda in giudizio con conseguente richiesta risarcitoria.

Azione improcedibile: tardivo il deposito del ricorso dopo 90 giorni dall’ATP
In giudizio però la parte convenuta eccepisce le richieste formulate nel merito e in rito chiede:

  • che venga accertata la tardività del procedimento 702 bis c.p. perché promosso oltre il termine di procedibilità di 90 giorni decorrenti dal deposito della perizia, come previsto dall’articolo 8 comma 3 della legge n. 24/2017;
  • che venga dichiarata improcedibile l’azione e inutilizzabile la perizia della CTU redatta in sede di ATP art. 696 bis c.p.c.

Ricorso procedibile anche se depositato dopo 90 giorni
Il Tribunale rigetta però la questione di improcedibilità dell’azione in giudizio fornendo una motivazione molto dettagliata. Il Tribunale premette che la Legge 24/2017 regola le disposizioni processuali in materia di responsabilità sanitaria. L’articolo 8 in particolare introduce una condizione di procedibilità per le domande di risarcimento danni. Questa condizione implica la presentazione di un ricorso per accertamento tecnico preventivo (ATP) o, in alternativa, l’avvio di un procedimento di mediazione. Il comma 2 dell’articolo 8 stabilisce anche che l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d’ufficio dal giudice entro la prima udienza. In caso di mancato espletamento o conclusione dell’ATP, il giudice assegna 15 giorni per la presentazione dell’istanza di consulenza tecnica preventiva o per il completamento del procedimento. Il comma 3, nella versione vigente a ottobre 2022, prevede poi che, se la conciliazione fallisce o il procedimento non si conclude entro sei mesi dall’ATP, la domanda diventa procedibile. Il danneggiato però deve depositare il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. entro 90 giorni dal deposito della relazione peritale o dalla scadenza del termine semestrale. Nel caso specifico, l’ATP è stato proposto il 19.4.2019 e la relazione è stata depositata il 30.10.2020, superando così il termine di sei mesi. Il ricorrente avrebbe dovuto attivare il procedimento di merito entro 90 giorni, ma ha depositato il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il 23.11.2021. Nonostante ciò, la tesi dell’improcedibilità del ricorso ex art. 702 c.p.c. (oggi 281 decies c.p.c.) per tardivo deposito non trova conferma nel testo dell’art. 8, commi 2 e 3 della Legge 24/17. La procedibilità infatti è legata alla presentazione dell’ATP o alla domanda di mediazione. Il termine di sei mesi per l’ATP è volto ad accelerare il processo e a tutelare il diritto di azione del danneggiato. Decorso tale termine, la domanda diventa procedibile anche senza la CTU. L’art. 8, comma 2, prevede il completamento della procedura di ATP, evitando così di vanificare l’attività svolta. Del resto l’improcedibilità del ricorso ex art. 702 bis (281 decies c.p.c.) per tardivo deposito sacrificherebbe il principio di ragionevole durata del processo. L’art. 8, comma 3, infine, distingue gli effetti del decorso del termine semestrale: la domanda diventa procedibile e gli effetti dell’ATP si conservano se il ricorso ex art. 702 bis (281 decies c.p.c.) è depositato entro 90 giorni. Il rispetto del termine di 90 giorni riguarda quindi la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con l’ATP (interruzione, sospensione, etc.). Per cui il ricorso del rito semplificato è procedibile anche se depositato oltre i 90 giorni, ma produce effetti sostanziali e processuali ex novo. La domanda del ricorrente è quindi procedibile.

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