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Il difetto di mediazione è sanato se non viene rilevato d’ufficio o su istanza di parte entro i termini e non può essere rilevato in appello per la prima volta

Difetto di procedibilità per mancata mediazione e sanatoria
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo nelle materie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, l’onere di promuovere il procedimento di mediazione grava sulla parte opposta. Qualora il giudice di primo grado, rilevando il mancato esperimento della mediazione, oneri erroneamente della sua attivazione la parte opponente anziché quella opposta, tale provvedimento, in quanto rivolto a un soggetto diverso dall’obbligato, si risolve nell’omesso rilievo del vizio nei confronti della parte corretta. Ne consegue che, in difetto di tempestiva eccezione di parte o di nuovo rilievo d’ufficio entro i termini di decadenza del primo grado, l’improcedibilità resta sanata e non può essere rilevata per la prima volta nel giudizio d’appello. Lo ha sancito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 27944/2025.

Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione
Una S.p.a ottiene un decreto ingiuntivo nei confronti di una S.r.l e di un altro soggetto per il mancato pagamento di somme derivanti da due contratti di leasing di macchinari industriali. I debitori propongono due distinte opposizioni, successivamente riunite. Il Giudice di primo grado concede la provvisoria esecuzione del decreto e rileva che la materia è soggetta a mediazione obbligatoria (ex art. 5, co. 1-bis, D.Lgs. 28/2010). Tuttavia, il Tribunale commette un errore procedurale: pone l’onere di avviare la mediazione a carico dei debitori opponenti. Poiché la mediazione non viene attivata, il Tribunale dichiara l’improcedibilità delle opposizioni, confermando il decreto ingiuntivo. Gli opponenti a questo punto impugnano la decisione davanti alla Corte d’Appello, la quale riconosce che l’onere della mediazione spettava al creditore opposto, ossia alla s.p.a e non agli opponenti, secondo l’orientamento consolidato delle Sezioni Unite (Sent. 19596/2020). La Corte tuttavia, osserva che, poiché il primo giudice ha onerato la parte sbagliata e nessuno ha eccepito tempestivamente l’errore, né il giudice lo ha corretto d’ufficio entro i termini di legge, l’improcedibilità non poteva essere dichiarata. Gli opponenti ricorrono quindi in Cassazione sostenendo che, avendo il primo giudice comunque sollevato il tema della mediazione, l’improcedibilità avrebbe dovuto colpire il creditore inerte, portando alla revoca del decreto. 

Difetto di procedibilità sanato se giudice e la parte non lo rilevano nei termini
La Suprema Corte, nell’affrontare il nodo della mediazione, rigetta il ricorso, perchè infondato. La Cassazione chiarisce infatti che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta al creditore opposto avviare la mediazione. Se non lo fa, il decreto viene revocato. Se il giudice di primo grado onera erroneamente l’opponente e non il creditore e tale errore non viene rilevato d’ufficio né eccepito dalle parti nei termini (prima udienza), la condizione di procedibilità deve considerarsi “sanata”. Il potere di rilevare il difetto di mediazione, infatti, non è illimitato. Se il giudice sbaglia nell’individuare chi deve attivarsi, tale errore equivale a un “non rilievo” del difetto verso la parte corretta. Di conseguenza, il Giudice d’Appello non può dichiarare l’improcedibilità se il termine per il rilievo d’ufficio è scaduto in primo grado.

Leggi anche: Mancato esperimento mediazione non rilevato all’udienza: conseguenze 

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mancata mediazione

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Difetto di procedibilità per mancata mediazione

La Cassazione n. 27944/2025 stabilisce che, nell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di avviare la mediazione obbligatoria spetta alla parte opposta. Se il giudice di primo grado onera erroneamente l'opponente, tale errore equivale a un omesso rilievo del vizio verso il soggetto obbligato. Qualora il difetto non venga rilevato d'ufficio o eccepito tempestivamente, l'improcedibilità si considera sanata, rendendo impossibile l'estensione di tale rilievo per la prima volta in sede di giudizio d'appello.

Data sentenza: 18/09/2025
Curia: Corte di Cassazione
Giudice: Emilio Iannello +4
Argomento/i: mancata mediazione
Materia/e: Difetto di procedibilità

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Successione: facoltà di mediazione in appello

La Cassazione, con l'ordinanza n. 5474/2025, chiarisce che la mediazione obbligatoria in materia successoria è una condizione di procedibilità che deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d'ufficio entro la prima udienza di primo grado, pena la decadenza. Se tale eccezione non viene sollevata tempestivamente, il giudice d'appello non ha l'obbligo di disporre il procedimento, ma può farlo solo discrezionalmente. In tal caso, l'esperimento della mediazione diviene condizione di procedibilità solo se disposta.

Data sentenza: 23/01/2025
Curia: Corte di Cassazione
Argomento/i: mancata mediazione
Materia/e: Successione

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Eccezione improcedibilità per mancata mediazione, va ribadita alla prima udienza utile

La sentenza n. 263/2025 del Tribunale di Grosseto chiarisce che l'eccezione di improcedibilità per omessa mediazione obbligatoria deve essere sollevata dal convenuto, a pena di decadenza, non oltre la prima udienza. Nel caso specifico, nonostante il vizio fosse stato indicato nella comparsa di costituzione, la mancata reiterazione specifica alla prima udienza utile ha reso la domanda procedibile. Tale limite temporale tutela la priorità del processo, evitando che la mediazione ostacoli l'iter giudiziale.

Data sentenza: 21/03/2025
Curia: Tribunale di Grosseto
Giudice: Beatrice Bechi
Argomento/i: mancata mediazione
Materia/e: improcedibilità

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Mancata attivazione mediazione da parte dell’attore sostanziale: spese compensate

Il Tribunale di Verona ha stabilito che, in un'opposizione a decreto ingiuntivo, l'improcedibilità della domanda per mancata mediazione comporta la compensazione delle spese se l'inerzia riguarda entrambe le parti. Sebbene l'onere di avviare il procedimento sia posto all'attore sostanziale, anche il convenuto può attivarlo per dare attuazione al comando giudiziale. Pertanto, se nessuno dei due promuove la mediazione, l'obiettivo deflattivo viene disatteso per condotta comune, giustificando la compensazione.

Data sentenza: 22/12/2022
Curia: Tribunale di Verona
Giudice: Attilio Burti
Argomento/i: mancata mediazione +1
Materia/e: mancata mediazione +1

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Mancata partecipazione mediazione: sanzione e argomenti di prova

Secondo la sentenza n. 702/2023 del Tribunale di Firenze, la mancata partecipazione ingiustificata della parte opposta alla mediazione obbligatoria, promossa dall'opponente in un giudizio di decreto ingiuntivo, non comporta l'improcedibilità della domanda né la revoca automatica del provvedimento. Tale condotta costituisce invece il presupposto per l'irrogazione di una sanzione pecuniaria e rappresenta un elemento da cui il giudice può desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c.

Data sentenza: 08/03/2023
Curia: Tribunale di Firenze
Giudice: Umberto Castagnini
Argomento/i: mancata mediazione
Materia/e: mancata mediazione

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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