Spese compensate se nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’attore sostanziale, ma anche il convenuto non attivano la mediazione

Spese compensate se il convenuto non avvia la mediazione

La mediazione è un procedimento con finalità deflattive, per cui se l’attore sostanziale di un’opposizione a decreto ingiuntivo, ma anche il convenuto non provvedono ad avviarla, le spese del processo vanno compensate. La pronuncia sulla improcedibilità della domanda non dipende infatti solo dalla condotta dell’attore sostanziale, ma anche da quella del convenuto. In presenza dell’inerzia di controparte, il convenuto può attivare la mediazione per dare attuazione al comando giudiziale. Lo ha deciso il Tribunale di Verona con la sentenza del 22.12.2022 (allegata). 

Mancata attivazione della mediazione da parte dell’attore sostanziale

Un ingegnere chiede e ottiene un decreto ingiuntivo nei confronti di una società committente per ottenere il pagamento dell’attività intellettuale svolta e la penale prevista per il mancato adempimento della committente, che ha comportato la risoluzione dell’accordo.

Il Giudice concede il decreto ingiuntivo, ma non la provvisoria esecutività a causa della nullità della penale pattuita.

Nel rigettare questa istanza il Giudice dispone che è onere dell’attore sostanziale avviare la mediazione ai sensi del decreto legislativo n. 28/2010.

L’attore però non presenta l’istanza di mediazione, come fatto presente anche dal procuratore della parte. A distanza di un anno dal provvedimento del giudice, la mediazione infatti non viene avviata, tanto che, alla luce del mancato avveramento della condizione di procedibilità, il procuratore di parte attrice chiede la fissazione dell’udienza necessaria per procedere alla precisazione delle conclusioni.

Nel caso di specie la mediazione è disposta dal Giudice e come tale rappresenta condizione di procedibilità della domanda iussu iudicis. La domanda quindi, se la mediazione non viene attivata, è improcedibile.

Il Tribunale ricorda che, come già chiarito dalla Cassazione, la mancata indicazione da parte del giudice del termine di 15 giorni per avviare la mediazione rappresenta una mera irregolarità. A rilevare ai fini della improcedibilità della domanda è infatti che “l’ordine del giudice di presentare la domanda di mediazione sia stato chiaramente enunciato e che, entro la successiva udienza chiamata per la verifica dell’esito della mediazione, la mediazione sia stata o non sia stata esperita.”

Il Tribunale rileva in effetti come nel caso di specie il giudice abbia onerato la parte sostanziale ad avviare la procedura di mediazione. 

Spese compensate se la mediazione non è avviata neppure dal convenuto

Di estremo interesse però è la decisione del Tribunale sulle spese. La pronuncia sulla improcedibilità della domanda, nel caso di specie, è dipesa, in apparenza, dalla condotta dell’attore sostanziale, sul quale il Giudice ha posto l’onere di avviare la mediazione. 

In realtà, per il Tribunale di Verona, il comma 2 dell’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010, quando fa riferimento alle “parti” non si riferisce solo all’attore. Ne consegue che il convenuto, nel momento in cui rileva che la controparte onerata non avvia la procedura, può sempre prendere l’iniziativa, attuando in questo modo il comando giudiziale. 

Per cui, se il convenuto non si attiva, il giudice adotta un provvedimento che chiude il processo per ragioni di rito. Decisione che non impedisce all’attore di ripresentare la domanda in un’altra sede. 

Nel caso di specie è evidente tuttavia come la finalità deflattiva della mediazione non è stata perseguita a causa della condotta di entrambe le parti, che hanno concorso alla pronuncia della improcedibilità della domanda. Situazione che, per quanto riguarda la pronuncia sulle spese, comporta la compensazione delle stesse tra le parti.

Scarica Sentenza Tribunale di Verona 22 12 2022 

Mancata attivazione della mediazione

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Mancata attivazione mediazione da parte dell’attore sostanziale: spese compensate

Il Tribunale di Verona ha stabilito che, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, le spese processuali vanno compensate se l'improcedibilità della domanda deriva dall'inerzia di entrambe le parti nell'avviare la mediazione. Poiché tale procedura ha finalità deflattive, l'onere di attivarla non ricade solo sull'attore sostanziale, ma può essere esercitato anche dal convenuto per dare attuazione al comando giudiziale. Se nessuno dei due interviene, l'omessa collaborazione giustifica la compensazione.

Data sentenza: 22/10/2023
Curia: Tribunale di Verona
Giudice: Attilio Burti
Argomento/i: Mancata attivazione della mediazione
Materia/e: Mancata attivazione mediazione

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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