Spese compensate se nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’attore sostanziale, ma anche il convenuto non attivano la mediazione

Spese compensate se il convenuto non avvia la mediazione

La mediazione è un procedimento con finalità deflattive, per cui se l’attore sostanziale di un’opposizione a decreto ingiuntivo, ma anche il convenuto non provvedono ad avviarla, le spese del processo vanno compensate. La pronuncia sulla improcedibilità della domanda non dipende infatti solo dalla condotta dell’attore sostanziale, ma anche da quella del convenuto. In presenza dell’inerzia di controparte, il convenuto può attivare la mediazione per dare attuazione al comando giudiziale. Lo ha deciso il Tribunale di Verona con la sentenza del 22.12.2022 (allegata). 

Mancata attivazione della mediazione da parte dell’attore sostanziale

Un ingegnere chiede e ottiene un decreto ingiuntivo nei confronti di una società committente per ottenere il pagamento dell’attività intellettuale svolta e la penale prevista per il mancato adempimento della committente, che ha comportato la risoluzione dell’accordo.

Il Giudice concede il decreto ingiuntivo, ma non la provvisoria esecutività a causa della nullità della penale pattuita.

Nel rigettare questa istanza il Giudice dispone che è onere dell’attore sostanziale avviare la mediazione ai sensi del decreto legislativo n. 28/2010.

L’attore però non presenta l’istanza di mediazione, come fatto presente anche dal procuratore della parte. A distanza di un anno dal provvedimento del giudice, la mediazione infatti non viene avviata, tanto che, alla luce del mancato avveramento della condizione di procedibilità, il procuratore di parte attrice chiede la fissazione dell’udienza necessaria per procedere alla precisazione delle conclusioni.

Nel caso di specie la mediazione è disposta dal Giudice e come tale rappresenta condizione di procedibilità della domanda iussu iudicis. La domanda quindi, se la mediazione non viene attivata, è improcedibile.

Il Tribunale ricorda che, come già chiarito dalla Cassazione, la mancata indicazione da parte del giudice del termine di 15 giorni per avviare la mediazione rappresenta una mera irregolarità. A rilevare ai fini della improcedibilità della domanda è infatti che “l’ordine del giudice di presentare la domanda di mediazione sia stato chiaramente enunciato e che, entro la successiva udienza chiamata per la verifica dell’esito della mediazione, la mediazione sia stata o non sia stata esperita.”

Il Tribunale rileva in effetti come nel caso di specie il giudice abbia onerato la parte sostanziale ad avviare la procedura di mediazione. 

Spese compensate se la mediazione non è avviata neppure dal convenuto

Di estremo interesse però è la decisione del Tribunale sulle spese. La pronuncia sulla improcedibilità della domanda, nel caso di specie, è dipesa, in apparenza, dalla condotta dell’attore sostanziale, sul quale il Giudice ha posto l’onere di avviare la mediazione. 

In realtà, per il Tribunale di Verona, il comma 2 dell’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010, quando fa riferimento alle “parti” non si riferisce solo all’attore. Ne consegue che il convenuto, nel momento in cui rileva che la controparte onerata non avvia la procedura, può sempre prendere l’iniziativa, attuando in questo modo il comando giudiziale. 

Per cui, se il convenuto non si attiva, il giudice adotta un provvedimento che chiude il processo per ragioni di rito. Decisione che non impedisce all’attore di ripresentare la domanda in un’altra sede. 

Nel caso di specie è evidente tuttavia come la finalità deflattiva della mediazione non è stata perseguita a causa della condotta di entrambe le parti, che hanno concorso alla pronuncia della improcedibilità della domanda. Situazione che, per quanto riguarda la pronuncia sulle spese, comporta la compensazione delle stesse tra le parti.

Scarica Sentenza Tribunale di Verona 22 12 2022 

Mancata attivazione mediazione da parte dell’attore sostanziale: spese compensate

Il Tribunale di Verona ha stabilito che, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, le spese processuali vanno compensate se l’improcedibilità della domanda deriva dall’inerzia di entrambe le parti nell’avviare la mediazione. Poiché tale procedura ha finalità deflattive, l’onere di attivarla non ricade solo sull’attore sostanziale, ma può essere esercitato anche dal convenuto per dare attuazione al comando giudiziale. Se nessuno dei due interviene, l’omessa collaborazione giustifica la compensazione.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 22/10/2023
Curia: Tribunale di Verona
Giudice: Attilio Burti
Argomento/i: Mancata attivazione della mediazione
Materia/e: Mancata attivazione mediazione

Spese compensate se nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’attore sostanziale, ma anche il convenuto non attivano la mediazione

Spese compensate se il convenuto non avvia la mediazione

La mediazione è un procedimento con finalità deflattive, per cui se l’attore sostanziale di un’opposizione a decreto ingiuntivo, ma anche il convenuto non provvedono ad avviarla, le spese del processo vanno compensate. La pronuncia sulla improcedibilità della domanda non dipende infatti solo dalla condotta dell’attore sostanziale, ma anche da quella del convenuto. In presenza dell’inerzia di controparte, il convenuto può attivare la mediazione per dare attuazione al comando giudiziale. Lo ha deciso il Tribunale di Verona con la sentenza del 22.12.2022 (allegata). 

Mancata attivazione della mediazione da parte dell’attore sostanziale

Un ingegnere chiede e ottiene un decreto ingiuntivo nei confronti di una società committente per ottenere il pagamento dell’attività intellettuale svolta e la penale prevista per il mancato adempimento della committente, che ha comportato la risoluzione dell’accordo.

Il Giudice concede il decreto ingiuntivo, ma non la provvisoria esecutività a causa della nullità della penale pattuita.

Nel rigettare questa istanza il Giudice dispone che è onere dell’attore sostanziale avviare la mediazione ai sensi del decreto legislativo n. 28/2010.

L’attore però non presenta l’istanza di mediazione, come fatto presente anche dal procuratore della parte. A distanza di un anno dal provvedimento del giudice, la mediazione infatti non viene avviata, tanto che, alla luce del mancato avveramento della condizione di procedibilità, il procuratore di parte attrice chiede la fissazione dell’udienza necessaria per procedere alla precisazione delle conclusioni.

Nel caso di specie la mediazione è disposta dal Giudice e come tale rappresenta condizione di procedibilità della domanda iussu iudicis. La domanda quindi, se la mediazione non viene attivata, è improcedibile.

Il Tribunale ricorda che, come già chiarito dalla Cassazione, la mancata indicazione da parte del giudice del termine di 15 giorni per avviare la mediazione rappresenta una mera irregolarità. A rilevare ai fini della improcedibilità della domanda è infatti che “l’ordine del giudice di presentare la domanda di mediazione sia stato chiaramente enunciato e che, entro la successiva udienza chiamata per la verifica dell’esito della mediazione, la mediazione sia stata o non sia stata esperita.”

Il Tribunale rileva in effetti come nel caso di specie il giudice abbia onerato la parte sostanziale ad avviare la procedura di mediazione. 

Spese compensate se la mediazione non è avviata neppure dal convenuto

Di estremo interesse però è la decisione del Tribunale sulle spese. La pronuncia sulla improcedibilità della domanda, nel caso di specie, è dipesa, in apparenza, dalla condotta dell’attore sostanziale, sul quale il Giudice ha posto l’onere di avviare la mediazione. 

In realtà, per il Tribunale di Verona, il comma 2 dell’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010, quando fa riferimento alle “parti” non si riferisce solo all’attore. Ne consegue che il convenuto, nel momento in cui rileva che la controparte onerata non avvia la procedura, può sempre prendere l’iniziativa, attuando in questo modo il comando giudiziale. 

Per cui, se il convenuto non si attiva, il giudice adotta un provvedimento che chiude il processo per ragioni di rito. Decisione che non impedisce all’attore di ripresentare la domanda in un’altra sede. 

Nel caso di specie è evidente tuttavia come la finalità deflattiva della mediazione non è stata perseguita a causa della condotta di entrambe le parti, che hanno concorso alla pronuncia della improcedibilità della domanda. Situazione che, per quanto riguarda la pronuncia sulle spese, comporta la compensazione delle stesse tra le parti.

Scarica Sentenza Tribunale di Verona 22 12 2022 

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