Scarica Sentenza Tribunale di Bolzano N.1058-2025
La mediazione demandata ex art. 5-quater D.Lgs. 28/2010 è condizione di procedibilità e deve coinvolgere tutte le parti, inclusi i terzi chiamati
Mediazione demandata: devono partecipare tutti i soggetti coinvolti in causa
La mediazione demandata ex art. 5-quater D.Lgs. 28/2010 rappresenta una condizione di procedibilità, che impone il coinvolgimento di tutte le parti del processo, inclusi i terzi chiamati in manleva. L’omessa citazione di un solo litisconsorte rende il tentativo invalido, determinando l’improcedibilità definitiva della domanda. La partecipazione dei terzi è essenziale: solo la loro presenza garantisce concrete prospettive di conciliazione e il rispetto dell’economia processuale. Lo ha precisato il Tribunale di Bolzano nella sentenza n. 1058/2025.
Azione di surroga e mediazione demandata art. 5 quater D.Lgs. 28/2010
Una compagnia assicurativa esperisce un’azione di surroga ai sensi dell’art. 1916 c.c., volta al recupero di oltre 325.000 euro corrisposti al proprio assicurato dopo un grave incendio. La compagnia attrice individua la responsabilità del sinistro nell’operato del direttore dei lavori e dell’impresa affidataria del cantiere, citandoli in giudizio per negligenza e violazione delle norme di sicurezza. I convenuti però respingono gli addebiti e chiamano in manleva le rispettive compagnie assicuratrici. Il processo, originariamente introdotto con rito semplificato, muta in rito ordinario a causa della complessità istruttoria e del numero delle parti (sei in totale). In tale contesto, il magistrato dispone la mediazione demandata ex art. 5-quater del D.Lgs. 28/2010.
Mediazione demandata e l’improcedibilità
Il nucleo della decisione risiede nel mancato rispetto delle modalità di espletamento della mediazione demandata, con particolare riferimento all’integrità soggettiva del procedimento. L’ordinanza del 20 febbraio 2025, infatti, aveva disposto l’esperimento della mediazione senza alcuna limitazione soggettiva, motivandola anzi con la necessità di gestire la “molteplicità delle parti” e ripartire le responsabilità. Parte attrice, però, ha instaurato la procedura esclusivamente nei confronti dei due convenuti originari, omettendo di coinvolgere le compagnie assicuratrici chiamate in causa. A questo proposito il Tribunale ricorda che sotto il profilo del diritto, l’art. 5-quater del D.Lgs. 28/2010 qualifica la mediazione demandata dal giudice come condizione di procedibilità della domanda. Il mancato o incompleto esperimento di tale tentativo determina l’improcedibilità definitiva del giudizio, rilevabile anche d’ufficio, senza possibilità di remissione in termini o di rinnovo della delega una volta spirato il termine. La ratio della necessaria partecipazione di tutte le parti, incluse le chiamate in manleva, risiede nell’efficacia stessa dello strumento conciliativo. In una controversia complessa, la presenza degli assicuratori non è meramente formale, ma sostanziale: sono questi ultimi i soggetti che detengono la capacità economica di sottoscrivere un eventuale accordo transattivo, accollandosi le somme risarcitorie. Escluderli dalla mediazione significa privare la procedura della sua concreta prospettiva di successo, contravvenendo al principio di economia processuale. La giurisprudenza di merito (si veda Corte d’Appello di Firenze, n. 2282/2023) è chiara nel sottolineare che non c’è ragione di distinguere tra attore, convenuto e terzo chiamato nel momento in cui il Giudice manda le parti in mediazione per chiudere l’intera controversia. Nel caso di specie, il verbale di mediazione del 23 aprile 2025 ha cristallizzato un esito negativo condizionato proprio dall’assenza dei terzi chiamati. Le eccezioni di improcedibilità sollevate dai convenuti e dalle assicuratrici, pertanto, sono state ritenute fondate. L’onere di instaurare correttamente il procedimento gravava infatti sulla parte attrice, la quale, limitando il contraddittorio in sede di mediazione, ha reso il tentativo inidoneo a soddisfare la condizione di procedibilità.
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