Il tribunale di Napoli afferma che anche la procura sostanziale rilasciata al rappresentante senza sottoscrizione determina l’invalido potere di rappresentanza in capo alla parte onerata e dunque l’improcedibilità della domanda giudiziale

Mediazione e invalidità potere di rappresentanza

In caso di controversia soggetta a mediazione obbligatoria, anche laddove il rappresentante sia munito di apposita procura sostanziale ma questa sia priva di sottoscrizione, si determina un invalido conferimento del potere di rappresentanza che ha come conseguenza la sanzione dell’improcedibilità della domanda giudiziale. Lo afferma il tribunale di Napoli con sentenza n. 104/2023.

La vicenda

La vicenda ha per oggetto un’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per un debito complessivo di oltre 22mila euro originato da un prestito non pagato. Il debitore deduceva nullità dei contratti stipulati da soggetti non abilitati alla intermediazione finanziaria; carenza di prova del credito ingiunto; addebito di interessi usurari; carente informativa precontrattuale; illegittima capitalizzazione degli interessi. E chiedeva pertanto la revoca del decreto opposto. La società dal canto suo chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del d.i. e il rigetto dell’opposizione.Fallito il tenativo di mediazione tentato dall’opposta, parte opponente eccepiva l’improcedibilità della lite per il mancato rituale esperimento della mediazione obbligatoria.

Improcedibilità della domanda giudiziale

Il giudice rileva innanzitutto che “l‘art. 5, co. 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010, prevede che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa alle controversie in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari”. Inoltre, “secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito, ai fini del corretto

esperimento del procedimento di mediazione, è necessario che le parti partecipino personalmente, assistite dai rispettivi avvocati, a tutti gli incontri programmati innanzi al mediatore. Pertanto, quando l’assenza personale riguarda la parte istante in mediazione, la condizione di procedibilità di cui all’art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 non può considerarsi soddisfatta.

Nel caso di specie, pare opposta veniva onerata ad avviare il procedimento di mediazione obbligatoria presso gli organismi territorialmente competenti in osservanza del disposto di cui all’art. 5 comma 1 bis.Tuttavia, la banca, in sede di mediazione inviava rappresentante per mezzo di procura speciale sostanziale, autenticata dal notaio, ma tale procura, tempestivamente depositata, era priva della relativa sottoscrizione, sia autografa che digitale. Soltanto tardivamente, l’opposta produceva in giudizio la procura speciale sostanziale che, in ogni caso, non aveva data certa.

In merito, rileva ancora il tribunale, secondo la giurisprudenza della Cassazione “allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto di tale partecipazione e il potere di disporre dei diritti sostanziali alla base” (cfr. Cassazione n. 8473/2019).

Senonché, alla luce di quanto evidenziato, nella fattispecie, non vi è prova del fatto che all’atto della mediazione il rappresentante fosse stato validamente delegato alla partecipazione alle attività di mediazione, ovvero autorizzato a rappresentare la banca, pertanto, il giudicante dichiara improcedibile l’opposizione e conseguentemente revoca il decreto opposto.

Scarica Sentenza Tribunale di Napoli 23 01 2023

invalidità potere di rappresentanza

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Improcedibile la domanda per l’invalido conferimento del potere di rappresentanza in mediazione

Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 104/2023, ha dichiarato l'improcedibilità di una domanda giudiziale in materia bancaria a causa del mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Nel caso specifico, la banca aveva inviato un rappresentante munito di procura speciale sostanziale, che tuttavia risultava priva di sottoscrizione. Tale mancanza ha determinato l'invalidità del potere di rappresentanza, rendendo insoddisfatta la condizione di procedibilità prevista dal D.Lgs. 28/2010.

Data sentenza: 05/01/2023
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Maria Carolina De Falco
Argomento/i: invalidità potere di rappresentanza
Materia/e: improcedibilità della domanda

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Improcedibile la domanda giudiziale per l’invalido conferimento del potere di rappresentanza in mediazione

Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 104/2023, ha dichiarato l'improcedibilità di una domanda giudiziale a causa del mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Nel caso specifico, la banca aveva inviato un rappresentante munito di procura speciale sostanziale, ma l'atto era privo di sottoscrizione. Tale mancanza ha determinato l'invalidità del potere di rappresentanza, rendendo insoddisfatta la condizione di procedibilità richiesta per le controversie in materia bancaria.

Data sentenza: 05/01/2023
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Maria Carolina De Falco
Argomento/i: invalidità potere di rappresentanza
Materia/e: invalidità potere di rappresentanza

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
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Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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