In caso di controversie relative ai contratti di leasing la mediazione non è condizione di procedibilità per la domanda in giudizio 

Mediazione nel leasing non è condizione di procedibilità 

Il contratto di leasing, come chiarito dalla Cassazione n. 15200/2018, non rientra tra i contratti finanziari o bancari richiamati dall’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010.  

Per cui, se sorge una controversia avente ad oggetto un contratto di locazione finanziaria, la mediazione obbligatoria non è una condizione di procedibilità del giudizio.

Lo ha ribadito la Corte di Appello di Milano nella sentenza n. 544/2023 (sotto allegata). 

Decreto ingiuntivo e contratto di leasing 

Una S.p.a. ottiene un decreto nei confronti di una S.r.l. per la consegna immediata di una imbarcazione da diporto a motore, concessa in virtù di un contratto di locazione finanziaria.

La società ingiunta si oppone, ma il Tribunale rigetta l’opposizione. 

A questo punto la società appella la sentenza, ma in giudizio di appello la S.p.a. eccepisce la fondatezza del gravame.

Omesso esperimento della mediazione 

Tra i motivi di appello la S.r.l. lamenta la erronea valutazione del Giudice sulla condizione di procedibilità. La stessa si è vista infatti rigettare l’eccezione di omesso esperimento del tentativo di conciliazione.  

La Corte d’Appello rigetta però il suddetto motivo di gravame. 

Il giudice di seconda istanza ritiene erronea la tesi dell’appellante, per il quale i contratti di leasing rientrano nella categoria dei contratti finanziari o bancari, contemplati dall’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010. 

L’appellante fonda la sua doglianza sul fatto che il contratto finanziario non è definito dal codice civile e neppure dal TUF di cui al decreto legislativo n. 58/1998. Questo testo di legge si limita a definire gli strumenti finanziari, per cui, l’inclusione o meno in questa categoria contrattuale di vari schemi di accordo dovrebbe desumersi dalle caratteristiche tipiche del negozio.

L’obbligo della mediazione non sussiste per il contratto di leasing  

La Corte territoriale però ritiene inammissibile il motivo di appello perché illustrato in termini troppo generici. 

L’appellante non specifica quali elementi della fattispecie contrattuale in questione consentono di ricondurlo a quella dei contratti bancari o finanziari. 

Questa teoria non è idonea a mettere in dubbio la decisione e le motivazioni del Giudice di primo grado. 

L’Autorità giudicante ha spiegato, infatti, che, ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010, la mediazione civile e commerciale rappresenta una condizione di procedibilità della domanda solo per i contratti bancari, finanziari e assicurativi, tra i quali non rientra il contratto di leasing, come già sancito dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 15200/2018. 

Gli Ermellini infatti, nella pronuncia appena richiamata, precisano che il riferimento dell’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010 ai “contratti bancari e finanziari” non può che fare richiamo alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel Testo Unico Bancario di cui al decreto legislativo n. 385/1993 e ai contratti finanziari contemplati dal Testo Unico sulla Finanza. 

Categorie contrattuali nelle quali non si può ricondurre il contratto di leasing, anche se lo stesso, quando stipulato in forme particolari, presenta in effetti finalità di finanziamento, senza trascurare tuttavia le finalità prioritarie dello stesso, ossia l’utilizzazione e l’acquisto del bene. 

Non è sufficiente difatti, per definire un accordo come contratto “finanziario”, che lo stesso sia stato stipulato con un istituto finanziario o bancario o che lo stesso abbia anche una sottesa finalità di finanziamento. 

Per la Cassazione, affinché un contratto sia assoggettabile alla disciplina della mediazione obbligatoria deve possedere requisiti tali da poterlo ricondurre agli schemi contrattuali previsti dal Testo Unico bancario e dal Testo Unico della Finanza. 

Scarica Sentenza Corte d’Appello di Milano 16 02 23

improcedibilità del giudizio

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Leasing: no all’improcedibilità del giudizio senza mediazione

La mediazione non costituisce condizione di procedibilità per le controversie relative ai contratti di leasing. Come stabilito dalla Cassazione (n. 15200/2018) e ribadito dalla Corte d'Appello di Milano (n. 544/2023), tale accordo non rientra tra i contratti bancari o finanziari citati dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010. Non è infatti sufficiente che il contratto sia stipulato con un istituto finanziario o abbia finalità di finanziamento per ricondurlo agli schemi previsti dal TUB o dal TUF.

Data sentenza: 16/02/2023
Curia: Corte d'Appello di Milano
Giudice: Arnaldo Martinengo Villagana Palatino Di Villachiara Ragazzoni +2
Argomento/i: Contratto di leasing +1
Materia/e: Contratto di leasing +1

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Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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