Scarica Sentenza Tribunale di n. 1580-2025
Ammissibile la consulenza tecnica con finalità di conciliazione ex art. 696-bis c.p.c se chiarisce un punto di dissenso preciso e determinato
Consulenza art. 696 bis c.p.c. ammissibile se risolve un preciso punto di dissenso
L’ammissibilità della consulenza tecnica preventiva dipende dalla sua astratta idoneità a risolvere un punto di dissenso specifico tra le parti. Lo strumento persegue una finalità deflattiva: fornendo un accertamento tecnico oggettivo sulle cause e sull’entità dei danni, mira a favorire la conciliazione ed evitare il giudizio di merito, semplificando la definizione della lite. Lo ha precisato il Tribunale di Nocera Inferiore, nell’ordinanza n. 1580/2025.
Ricorso art. 696 bis c.p.c infiltrazioni condominiali
Parte attrice deposita un ricorso art. 696 bis c.p.c per accertare le cause e l’entità dei danni da infiltrazioni subiti all’interno della propria abitazione. Il Giudice deve valutare l’ammissibilità del ricorso a fronte di alcune eccezioni delle controparti. In particolare, emerge l’esistenza di un accordo transattivo datato 27 marzo 2025, che secondo le resistenti avrebbe dovuto precludere l’azione. Tuttavia, il magistrato rileva che le resistenti stesse non erano parti di tale contratto e che, in ogni caso, l’accordo sembra coprire solo i danni maturati fino alla sua sottoscrizione. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 20981/11), il Giudice chiarisce che, comunque, anche una transazione su danni futuri non preclude in modo assoluto nuove domande risarcitorie se emergono pregiudizi non prevedibili o nuovi. Accertata la persistenza di un dissenso tecnico sulla causa delle infiltrazioni, potenzialmente ascrivibili a parti comuni o a un’imperita esecuzione di lavori del 2021, il Tribunale accoglie il ricorso, nominando un consulente tecnico d’ufficio e fissando i quesiti per la verifica dei luoghi, l’individuazione del nesso causale e la stima dei costi di ripristino.
Consulenza Tecnica Preventiva: finalità e ammissibilità
La questione centrale dell’ordinanza risiede nell’interpretazione dei presupposti di ammissibilità dell’art. 696-bis c.p.c. A differenza della consulenza tecnica “tradizionale” prevista dall’art. 696 c.p.c., che richiede il periculum in mora (ovvero l’urgenza di accertare uno stato dei luoghi che potrebbe mutare), l’istituto dell’art. 696- bis c.p.c persegue una finalità deflattiva del contenzioso. L’obiettivo non è conservare una prova, ma fornire alle parti una valutazione oggettiva e tecnica che possa fungere da base per una conciliazione stragiudiziale. Per l’ammissibilità del ricorso è sufficiente che l’indagine tecnica sia astrattamente idonea a fare chiarezza su un punto di dissenso delimitato. Questo significa che il giudice non deve compiere una valutazione anticipata sulla fondatezza della pretesa, ma solo verificare se la nomina di un esperto possa ragionevolmente aiutare le parti a risolvere la disputa senza affrontare un intero processo di cognizione. Nel caso di specie, il dissenso riguarda l’origine eziologica delle infiltrazioni ossia stabilire se l’acqua provenisse da proprietà esclusiva, da parti comuni o da lavori condominiali eseguiti in modo negligente. La consulenza tecnica preventiva però non è solo un mezzo di prova, ma uno strumento di composizione sociale della lite. Il consulente, infatti, ha il compito di rispondere ai quesiti tecnici (descrizione immobile, accertamento infiltrazioni, nesso causale, quantificazione danni), ma anche di tentare la conciliazione tra le parti. La portata innovativa di questa decisione però risiede nella specificità dei quesiti. Il Giudice richiede al CTU di distinguere chiaramente i danni sorti prima e dopo l’accordo transattivo del 2025. Tale approfondimento tecnico è l’unico modo per superare lo stallo giuridico. Solo una “fotografia” tecnica precisa può determinare, infatti, se l’obbligazione risarcitoria sia stata estinta dal precedente accordo o se sussiste una nuova responsabilità. In questo contesto, la CTU preventiva diventa il “fulcro” del procedimento, trasformando un potenziale processo lungo e complesso in un’istruttoria rapida volta a determinare il “giusto prezzo” del danno, favorendo così una chiusura transattiva rispettosa del principio di economia processuale.
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