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Ammissibile la consulenza tecnica con finalità di conciliazione ex art. 696-bis c.p.c se chiarisce un punto di dissenso preciso e determinato

Consulenza art. 696 bis c.p.c. ammissibile se risolve un preciso punto di dissenso
L’ammissibilità della consulenza tecnica preventiva dipende dalla sua astratta idoneità a risolvere un punto di dissenso specifico tra le parti. Lo strumento persegue una finalità deflattiva: fornendo un accertamento tecnico oggettivo sulle cause e sull’entità dei danni, mira a favorire la conciliazione ed evitare il giudizio di merito, semplificando la definizione della lite. Lo ha precisato il Tribunale di Nocera Inferiore, nell’ordinanza n. 1580/2025.

Ricorso art. 696 bis c.p.c infiltrazioni condominiali
Parte attrice deposita un ricorso art. 696 bis c.p.c per accertare le cause e l’entità dei danni da infiltrazioni subiti all’interno della propria abitazione. Il Giudice deve valutare l’ammissibilità del ricorso a fronte di alcune eccezioni delle controparti. In particolare, emerge l’esistenza di un accordo transattivo datato 27 marzo 2025, che secondo le resistenti avrebbe dovuto precludere l’azione. Tuttavia, il magistrato rileva che le resistenti stesse non erano parti di tale contratto e che, in ogni caso, l’accordo sembra coprire solo i danni maturati fino alla sua sottoscrizione. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 20981/11), il Giudice chiarisce che, comunque, anche una transazione su danni futuri non preclude in modo assoluto nuove domande risarcitorie se emergono pregiudizi non prevedibili o nuovi. Accertata la persistenza di un dissenso tecnico sulla causa delle infiltrazioni, potenzialmente ascrivibili a parti comuni o a un’imperita esecuzione di lavori del 2021, il Tribunale accoglie il ricorso, nominando un consulente tecnico d’ufficio e fissando i quesiti per la verifica dei luoghi, l’individuazione del nesso causale e la stima dei costi di ripristino.

Consulenza Tecnica Preventiva: finalità e ammissibilità
La questione centrale dell’ordinanza risiede nell’interpretazione dei presupposti di ammissibilità dell’art. 696-bis c.p.c. A differenza della consulenza tecnica “tradizionale” prevista dall’art. 696 c.p.c., che richiede il periculum in mora (ovvero l’urgenza di accertare uno stato dei luoghi che potrebbe mutare), l’istituto dell’art. 696- bis c.p.c persegue una finalità deflattiva del contenzioso. L’obiettivo non è conservare una prova, ma fornire alle parti una valutazione oggettiva e tecnica che possa fungere da base per una conciliazione stragiudiziale. Per l’ammissibilità del ricorso è sufficiente che l’indagine tecnica sia astrattamente idonea a fare chiarezza su un punto di dissenso delimitato. Questo significa che il giudice non deve compiere una valutazione anticipata sulla fondatezza della pretesa, ma solo verificare se la nomina di un esperto possa ragionevolmente aiutare le parti a risolvere la disputa senza affrontare un intero processo di cognizione. Nel caso di specie, il dissenso riguarda l’origine eziologica delle infiltrazioni ossia stabilire se l’acqua provenisse da proprietà esclusiva, da parti comuni o da lavori condominiali eseguiti in modo negligente. La consulenza tecnica preventiva però non è solo un mezzo di prova, ma uno strumento di composizione sociale della lite. Il consulente, infatti, ha il compito di rispondere ai quesiti tecnici (descrizione immobile, accertamento infiltrazioni, nesso causale, quantificazione danni), ma anche di tentare la conciliazione tra le parti. La portata innovativa di questa decisione però risiede nella specificità dei quesiti. Il Giudice richiede al CTU di distinguere chiaramente i danni sorti prima e dopo l’accordo transattivo del 2025. Tale approfondimento tecnico è l’unico modo per superare lo stallo giuridico. Solo una “fotografia” tecnica precisa può determinare, infatti, se l’obbligazione risarcitoria sia stata estinta dal precedente accordo o se sussiste una nuova responsabilità. In questo contesto, la CTU preventiva diventa il “fulcro” del procedimento, trasformando un potenziale processo lungo e complesso in un’istruttoria rapida volta a determinare il “giusto prezzo” del danno, favorendo così una chiusura transattiva rispettosa del principio di economia processuale.

Leggi anche: ATP: un unico punto di dissenso

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ex art. 696-bis c.p.c.

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Conciliazione ex art. 696-bis c.p.c.: deve fare chiarezza su un punto di dissenso delimitato

L'ordinanza n. 1580/2025 del Tribunale di Nocera Inferiore conferma l'ammissibilità della consulenza tecnica ex art. 696-bis c.p.c. quando sia idonea a risolvere un punto di dissenso specifico, perseguendo una finalità deflattiva del contenzioso per favorire la conciliazione. Nel caso di infiltrazioni condominiali, il giudice ha accolto il ricorso nonostante un precedente accordo transattivo, poiché l'accertamento tecnico è essenziale per distinguere i danni pregressi da quelli nuovi e imprevisti.

Data sentenza: 30/12/2025
Curia: Tribunale di Nocera Inferiore
Giudice: Gianluca Di Filippo
Argomento/i: ex art. 696-bis c.p.c.
Materia/e: Conciliazione

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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