Se la mediazione è negativa per un errore dell’organismo di mediazione, spetta alla parte onerata avviare tempestivamente una nuova procedura
Errore di convocazione: spetta alla parte onerata attivarsi per rimediare

Quando la mediazione obbligatoria ha un esito negativo per un errore dell’organismo nel trascrivere il nome di battesimo della persona che deve partecipare alla procedura, spetta alla parte che ha l’onere di attivare la mediazione rimediare. Rinnovare la convocazione avvera infatti la condizione di procedibilità.

Lo ha chiarito la Corte di Appello di Venezia, Sezione II civile, nella sentenza n. 1468 del 10 luglio 2023.

Mediazione obbligatoria ma non esperita

Una società a responsabilità limitata si oppone al decreto ingiuntivo che una società per azioni ha ottenuto dal Tribunale per ottenere il pagamento di uno scoperto di conto corrente, di cui chiede la conferma.

Il giudice dell’opposizione, dopo aver rilevato che la materia della controversia rientra tra quelle per le quali la mediazione è condizione di procedibilità della domanda, concede all’opponente 15 giorni per introdurre la procedura stragiudiziale. L’opponente però non si attiva in questo senso.

Il processo a un certo punto si interrompe, ma poi viene riassunto e il giudice concede alla parte opposta 15 giorni per avviare la mediazione.

Errore di convocazione alla mediazione e richiesta di rimessione nei termini

Parte opposta però chiede di essere rimessa in termini per proporre la domanda di mediazione. La società si era rivolta infatti all’organismo di mediazione per attivare la mediazione e a questo scopo aveva fornito alla stessa il nominativo della controparte.L’opponente però non si era presentato all’incontro e la mediazione si era conclusa negativamente perché l’assenza della parte convocata. Per queste ragioni il tribunale dichiarava la domanda improcedibile e precisava che non era onere della parte opposta introdurre la mediazione.

La decisione viene appellata e in uno dei motivi di appello si afferma la validità della convocazione del soggetto indicato davanti alla Camera Arbitrale. La raccomandata era stata inviata alla residenza del soggetto invitato, inoltre non c’erano indagini sull’incertezza assoluta del soggetto a cui era stata diretta la notifica.

Il termine per attivare la mediazione comunque non è perentorio e la parte onerata si è attivata tempestivamente per avviare la mediazione.

Non solo, la stessa accortasi dell’errore commesso dall’organismo aveva presentato istanza per rinnovare la procedura prima del termine che il giudice aveva stabilito per proseguire il giudizio.

Sono quindi presenti tutte le condizioni per la remissione in termini richiesta. E’ stata infatti l’organismo a commettere l’errore e questo non può produrre effetti negativi nei suoi confronti.

La parte onerata per rimediare all’errore deve convocare di nuovo la parte corretta

La Corte di Appello competente respinge però l’impugnazione. L’istituto della rimessione in termini prevista dall’art. 153 c.p.c. e invocata dall’appellante è applicabile solo al processo.

La mediazione inoltre non si può svolgere in grado di appello. L’articolo 5, al comma 1 bis, prevede il preventivo svolgimento della mediazione obbligatoria in quanto condizione di procedibilità della domanda. L’improcedibilità della domanda però deve essere eccepita dal convenuto o dal giudice, a pena di decadenza, non oltre la prima udienza.

Se questo non si verifica il giudice dell’appello non è obbligato a disporre la mediazione. In grado di appello la mediazione è condizione di procedibilità solo se è il giudice, in base a una sua decisione discrezionale, a disporla.

Condivisibile invece l’osservazione dell’appellante sulla assenza di responsabilità, visto che l’errore che ha portato alla conclusione negativa la mediazione, è stato commesso dall’organismo. La parte in effetti aveva fornito all’organismo il nominativo corretto. 

Detto questo, è comunque onere della parte e non dell’organismo avviare una nuova procedura di mediazione, onere che però la parte appellante non ha rispettato.

 La stessa infatti, nell’udienza di rinvio fissata dal giudice, si è limitata a chiedere la rimessione in termini, mentre prima di questa udienza si sarebbe dovuta attivare per avviare una nuova mediazione. Se avesse tenuto questa condotta avrebbe potuto chiedere un rinvio d’udienza, che il giudice avrebbe anche potuto concedere.

Errore di convocazione

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Errore convocazione soggetto in mediazione, è la parte a doversi attivare nuovamente

La Corte d’Appello di Venezia ha stabilito che, se la mediazione obbligatoria fallisce per un errore dell’organismo di mediazione (come un errore di trascrizione del nominativo), spetta alla parte onerata l'obbligo di attivare tempestivamente una nuova procedura per soddisfare la condizione di procedibilità. Non è ammessa la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. per rimediare a tale omissione; la parte deve infatti agire concretamente rinnovando la convocazione prima di richiedere rinvii giudiziali.

Data sentenza: 10/07/2023
Curia: Corte d'Appello di Venezia
Giudice: Enrico Schiavon +2
Argomento/i: Errore di convocazione
Materia/e: Mediazione obbligatoria

Leggi il commento

Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

Leggi il commento

Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

Leggi il commento

Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

Leggi il commento

Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

Leggi il commento

Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

Leggi il commento

Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

Leggi il commento

Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

Leggi il commento

Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

Leggi il commento

Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

Leggi il commento

Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

Leggi il commento

Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

Leggi il commento

Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

Leggi il commento