Commento dell’Avv. Luca Tantalo

La nuova ordinanza del giudice Massimo Moriconi, esperto della materia e autore di importanti e innovativi provvedimenti, poi presi ad esempio da vari suoi colleghi, inviando le parti in mediazione ai sensi del co. 2 dell’art. 5 del d.lgs. 28/10 (il che costituisce un obbligo per le parti) contiene anche un importante invito ad andare oltre ai semplici aspetti giuridici ed economici. Questo è uno dei vantaggi fondamentali della mediazione, procedura in cui è possibile esplorare i veri interessi delle parti, ed arrivare ad una piena soddisfazione reciproca. Il punto è stato ottimamente compreso nell’ordinanza, nel passaggio in cui recita (nelle note) “Ove le parti fossero in grado di considerare tutti gli aspetti della vicenda, anche quelli metagiuridici (come consentito e favorito dall’incertezza dell’esito della lite che può svilupparsi, come accade assai sovente non esclusivamente in un grado di giurisdizione), sarebbe possibile da una parte contenere le pretese risarcitorie (non è sfuggito allo scrivente la locuzione malattia-rarissima utilizzata, nell’ambito del discorso della latenza, dal Prof. B nella sua pregevole relazione; come pure si è chiesto il Giudicante se non sarebbero emerse sconvolgenti statistiche di massa riferite al personale delle F. della Stazione T.…), dall’altra considerare, in un contesto istruttorio in ordine al quale l’affermata equiparazione della quantità di presenza di amianto presso la Stazione T. a quella di altre aree del Comune di Roma desta qualche perplessità, anche la valenza, in termini di immagine, delle possibili conseguenze di una sentenza”. Questa nota fa ben comprendere come il Giudice abbia approfonditamente studiato la questione, e abbia suggerito alle parti di considerare tutti gli aspetti della vicenda durante la procedura di mediazione, unica sede – soprattutto rispetto al Tribunale – in cui questo è possibile, anche grazie all’osservazione delle possibili reciproche opzioni e delle eventuali conseguenze derivanti dalla sentenza.  

L’auspicio del Tribunale, che ha anche ricordato la necessità che le parti scelgano un organismo che dia garanzie di serietà e professionalità, che siano presenti al primo incontro personalmente e che a questo non si fermino (avendo il Tribunale espresso un parere approfondito sulla mediabilità della questione) è che le parti comprendano tutto ciò e le svariate opportunità che offre la procedura di mediazione. 

Tribunale di Roma, ordinanza 08.03.2021 – Est. Moriconi

RG…..-17

TRIBUNALE di ROMA Sez. XIII

ORDINANZA ex art.5 co.II° decr.lgsl.28/2010

Il Giudice, dott. Massimo Moriconi, letti gli atti e le note scritte,

fermo restando ogni eventuale ulteriore provvedimento, e ritenutane l’utilità, va disposto un percorso   di mediazione demandata, nel quale nessuna delle parti potrà considerare acquisiti (all’eventuale sentenza) gli spunti argomentativi di cui alla ordinanza 1), che si ispira alla equità.

Alle parti si assegna termine fino all’udienza di rinvio per il raggiungimento di un accordo amichevole.   Va fissato il termine di gg.15, decorrente dal 10.4.2021, per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, organismo che va scelto accuratamente, in base a comprovate caratteristiche di competenza e professionalità, necessarie affinché il percorso conciliativo venga utilmente svolto, la domanda di cui al secondo comma dell’art.5 del decr.legisl.4.3.2010 n.28; con il vantaggio di poter pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. art.17 e 20 del decr.legisl.4.3.2010 n.28), della controversia in atto.

Va inoltre riaffermato che ai sensi e per l’effetto del secondo comma dell’art.5 decr.lgsl.28/’10 come modificato dal D.L.69/’13 è richiesta l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente (2) ; e che la mancata partecipazione (ovvero l’irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa.

Va segnalata infine la possibilità di applicazione (anche) dell’art. 96 III° cpc nel caso di ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione, come da costante giurisprudenza, edita anche on line, ex multis (3).

P.Q.M.

a scioglimento della riserva che precede,

 DISPONE che le parti procedano alla mediazione demandata, ai sensi dell’art.5 comma secondo del decr.lgsl.28/2010, della controversia;

 INVITA i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all’art.4, co.3° decr.lgsl.28/2010, e specificamente della necessità di partecipare effettivamente e di persona, assistiti dai rispettivi avvocati, al procedimento di mediazione;

 INFORMA le parti che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art.5, co.2° e che ai sensi dell’art.8 dec.lgs.28/10 la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa; nonché dall’art. 96 III ° cpc;

 VA fissato il termine di gg.15, decorrente dal 10.4.2021 per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art.5 del dec.lgs.28/10;

RINVIA all’udienza del 4.10.2021 h.10,30 per quanto di ragione.-

Roma lì 8.3.2021

AVVISI

Il Giudice dott.cons.Massimo Moriconi

  1. Ci si chiede se, ferme restando le posizioni e le convinzioni delle parti al di fuori del piano del puro diritto e della conciliazione, non si possa introdurre – sia pure come sembra in assenza di una specifica domanda dell’attrice – la tematica della perdita di chances mutuandone l’accezione da quanto elaborato dalla giurisprudenza in materia di responsabilità medico-sanitaria. La quale ne ha, in modo piuttosto sofisticato, predicato la percorribilità laddove, sempre che sussistano elementi di serietà, concretezza e apprezzabilità, risulti incerto il nesso causale fra il danno e il fatto potenzialmente generatore dello stesso. Ove le parti fossero in grado di considerare tutti gli aspetti della vicenda, anche quelli metagiuridici (come consentito e favorito dall’incertezza dell’esito della lite che può svilupparsi, come accade assai sovente non esclusivamente in un grado di giurisdizione), sarebbe possibile da una parte contenere le pretese risarcitorie (non è sfuggito allo scrivente la locuzione malattia-rarissima utilizzata, nell’ambito del discorso della latenza, dal Prof. B nella sua pregevole relazione; come pure si è chiesto il Giudicante se non sarebbero emerse sconvolgenti statistiche di massa riferite al personale delle F. della Stazione T.…), dall’altra considerare, in un contesto istruttorio in ordine al quale l’affermata equiparazione della quantità di presenza di amianto presso la Stazione T. a quella di altre aree del Comune di Roma desta qualche perplessità, anche la valenza, in termini di immagine, delle possibili conseguenze di una sentenza.
  • Per le persone giuridiche, pubbliche o private, “di persona” va riferito al soggetto – incaricato con procura speciale per la mediazione da chi è titolare del diritto oggetto della controversia – che ne abbia, ai fini che qui interessano, la rappresentanza, con la possibilità di disporre del diritto nell’ambito dei poteri conferitigli .

https://www.mondoadr.it/new-site/giurisprudenza/roma-capitale-condannata-8000-art-96-iii-cpc-mancata- partecipazione-alla-mediazione-ordinata- dal-giudice.html

http://www.concormedia.it/2016/12/richiesta-leffettiva-partecipazione-al-procedimento-di-mediazione- demandata-laddove-per-effettiva-si- richiede-che-le-parti-non-si-fermino-alla-sessione-informativa/

http://lnx.spfmediazione.it/wp-content/uploads/2016/09/Sanzionabile-ex-art-96Tribunale-di-Romasentenza-14.7.2016.pdf

https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/mancata-partecipazione-alla-mediazione-615.aspx

http://www.arcadiaconcilia.it/news/12 2-nuovo-contributo-del-giudice-dott-massimo-moriconi-sentenza-n-12776-del-23-giugno-tribunale-civile-di-roma-mediazione-punito-anche- chi-vince-la-causa-di-merito

http://www.concormedia.it/2017/02/mediazione-demandata-mancata-partecipazione-per-ingiustificato-motivo-sanzioni-e-insufficienza-del- mero-incontro-informativo-con-verbalizzazione-per-ingiustificata-renitenza-della-parte-invitata/

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/2014-08-04/mediazione-disposta-giudice- deve-104316.php?preview=true

http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2016-06-24/mediazione-punito-anche-chi-vince- causa- merito-174313.php?uuid=AD7VGhi

http://www.oua.it/sentenze-mediazione-punito-anche-chi-vince-la-causa-di-merito-il-sole-24-ore/ http://lnx.spfmediazione.it/wp-content/uploads/2016/09/Sanzionabile-ex-art-96Tribunale-di-Romasentenza-14.7.2016.pdf http://www.mediatoriprofessionistiroma.com/condannata-roma-capitale-per-non-aver-aderito-alla-mediazione/

http://www.arcadiaconcilia.it/news/149-tribunale-di-roma-sentenza-del-29-05-2017-giudice-massimo-moriconi-condannata-la-compagnia- di-assicurazione-a-10-000-euro-a-favore-della-parte-attrice-per-non-essere-comparsa-in-mediazione

http://www.altalex.com/documents/news/2017/06/05/mediazione-demandata http://www.concormedia.it/2017/10/lassicurazione-che-non-partecipa-alla-mediazione-va-condannata/ https://www.studiocataldi.it/articoli/27804-condanna-aggravata-per-l-assicurazione-che-si-rende-latitante-alla-mediazione.asp

Effettivo svolgimento del primo incontro

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Il Giudice, nel disporre la mediazione, invita le parti a considerare tutti gli aspetti della vicenda, anche quelli metagiuridici

Il giudice Massimo Moriconi ha disposto la mediazione obbligatoria per risolvere una lite risarcitoria, invitando le parti a superare i soli profili giuridici per esplorare interessi metagiuridici e d'immagine. L'ordinanza sottolinea l'importanza di una partecipazione effettiva e personale presso organismi professionali, avvertendo che l'assenza ingiustificata o una partecipazione meramente formale potranno comportare sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 96 cpc e influire sulla valutazione del merito della causa.

Data sentenza: 09/03/2021
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Massimo Moriconi
Argomento/i: Effettivo svolgimento del primo incontro +1
Materia/e: Risarcimento danni responsabilità medica

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Il testo della sentenza della Corte di Cassazione nr. 8473: è richiesta la presenza personale in mediazione

La sentenza n. 8473/2019 della Corte di Cassazione chiarisce l'obbligo della presenza personale delle parti nel procedimento di mediazione. La Corte stabilisce che la partecipazione diretta non è un mero formalismo, ma un requisito essenziale per l'efficacia del tentativo di conciliazione. Pertanto, la delega a un legale, senza l'effettiva presenza della parte, rende il processo di mediazione non concluso, determinando l'improcedibilità della successiva domanda giudiziale.

Data sentenza: 27/03/2019
Curia: Corte di Cassazione
Giudice: Lina Rubino
Argomento/i: Effettivo svolgimento del primo incontro +2

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Mancata partecipazione personale delle parti: la domanda giudiziale è improcedibile

Il Tribunale di Vasto ha dichiarato improcedibile l'azione di sfratto per morosità promossa da una s.p.a. contro una s.n.c. La decisione deriva dal mancato soddisfacimento della condizione di procedibilità relativa alla mediazione obbligatoria. L'istante, infatti, non ha mai partecipato personalmente agli incontri, delegando l'avvocato tramite procura notarile. Il giudice ha stabilito che tale rappresentanza non sostituisce la presenza della parte, rendendo nulla la procedura di mediazione.

Data sentenza: 17/12/2018
Curia: Tribunale di Vasto
Giudice: Fabrizio Pasquale
Argomento/i: Effettivo svolgimento del primo incontro +3
Materia/e: Locazione +1

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Nella mediazione delegata dal giudice è imprescindibile la presenza personale delle parti.

Il Tribunale di Roma ha stabilito che la mediazione obbligatoria non è ritualmente esperita se l'attore è rappresentato solo dall'avvocato delegato. La partecipazione personale delle parti fisiche è ritenuta imprescindibile per l'efficacia del procedimento, poiché solo il titolare del diritto conosce i propri interessi reali. Per superare il vizio di procedibilità, il giudice ha ordinato il rinnovo della mediazione, assegnando alle parti un termine di 15 giorni per depositare la nuova domanda.

Data sentenza: 12/03/2018
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Massimo Moriconi
Argomento/i: Effettivo svolgimento del primo incontro +3
Materia/e: Risarcimento danni responsabilità medica

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Mancata partecipazione personale delle parti in mediazione: la domanda è improcedibile

Il Tribunale di Treviso ha dichiarato l'improcedibilità dell'azione intentata dall'attrice a causa del mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Sebbene la procedura fosse stata attivata, l'attrice non ha partecipato al primo incontro, condizione necessaria per l'ammissibilità della domanda giudiziale ai sensi del D.lgs 28/2010. Il tentativo tardivo di riattivare la mediazione non ha sanato il vizio, comportando la condanna della parte attrice al pagamento delle spese legali in favore della convenuta.

Data sentenza: 25/05/2018
Curia: Tribunale di Treviso
Argomento/i: Comparizione dei soli avvocati nel primo incontro +4
Materia/e: Altre

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Improcedibile l’Appello per la mancata partecipazione personale della parte nel primo incontro di mediazione in primo grado

La Corte d’Appello di Ancona ha dichiarato l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione, poiché la parte istante non aveva partecipato personalmente al primo incontro informativo. Ai sensi del D.Lgs. 28/2010, la presenza della parte o di un delegato è infatti condizione essenziale di procedibilità. Tale vizio, non rilevato in primo grado, può essere accertato d'ufficio dal giudice d'appello per garantire l'effettività dello strumento deflattivo e l'obbligo di legge.

Data sentenza: 23/05/2018
Curia: Corte d'Appello di Ancona
Giudice: Gianmichele Marcelli
Argomento/i: Comparizione dei soli avvocati nel primo incontro +7
Materia/e: Altre

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In mediazione è obbligatoria l’assistenza di un legale

Il Tribunale di Vasto stabilisce che, nella mediazione obbligatoria, l'assistenza legale sia un requisito indispensabile per la regolarità del procedimento, a differenza della mediazione volontaria. Tale obbligo è compatibile con il diritto UE poiché i costi professionali non risultano ingenti. Nel caso di specie, la banca è stata condannata al versamento del contributo unificato per essersi rifiutata di farsi assistere da un avvocato, condotta ritenuta illegittima e sanzionabile.

Data sentenza: 09/04/2018
Curia: Tribunale di Vasto
Giudice: Fabrizio Pasquale
Argomento/i: Assistenza avvocato in mediazione +2
Materia/e: Contratto bancario

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Mediazione delegata dal giudice: le Parti devono comparire personalmente e proseguire oltre il primo incontro informativo

Il Tribunale di Roma invita le parti a raggiungere un accordo conciliativo basato su una proposta economica specifica. In caso di esito negativo, dispone l'obbligo di intraprendere un percorso di mediazione professionale. Viene sottolineato che la partecipazione deve essere effettiva e personale, non essendo sufficiente la sola presenza dei legali né l'intervento alla sola sessione informativa. La mancata o irrituale partecipazione sarà valutata nel merito della causa e potrà compromettere la procedibilità.

Data sentenza: 05/10/2017
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Massimo Moriconi
Argomento/i: Comparizione dei soli avvocati nel primo incontro +8
Materia/e: Altre

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Nella mediazione delegata, la partecipazione alla procedura di mediazione deve essere effettiva pena l’improcedibilità della domanda

La Corte d'Appello di Milano ha confermato l'improcedibilità di una domanda di manleva poiché il tentativo di mediazione, disposto dal giudice, è stato degradato a mero adempimento burocratico. Le parti non possono limitarsi a dichiarare di non voler proseguire nel merito per evitare il procedimento, pena il mancato assolvimento della condizione di procedibilità. Al mediatore spetta inoltre il compito di verificare l'effettiva possibilità di conciliazione, non potendo limitarsi a verbalizzare un rifiuto sbrigativo.

Data sentenza: 10/05/2017
Curia: Corte d'Appello di Milano
Giudice: Walter Saresella
Argomento/i: Condanna al contributo unificato +3
Materia/e: Risarcimento danni sinistro stradale

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Nella procedura di mediazione è obbligatoria la presenza personale delle Parti.

Il Tribunale di Palermo ha ribadito l'obbligatorietà della presenza personale delle parti in mediazione, escludendo che la sola delega agli avvocati, anche con procura speciale, soddisfi tale condizione. Il primo incontro non è una formalità delegabile, né può concludersi con una mera dichiarazione di non procedere. La mancata comparizione dell'istante comporta l'improcedibilità della domanda; per il convenuto, invece, scatta una sanzione pecuniaria a favore dello Stato pari al contributo unificato.

Data sentenza: 23/12/2016
Curia: Tribunale di Palermo
Giudice: Michele Ruvolo
Argomento/i: Comparizione dei soli avvocati nel primo incontro +4
Materia/e: Diffamazione a mezzo stampa +1

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Mancata partecipazione personale della parte alla procedura di mediazione delegata: la domanda è improcedibile

Il Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato improcedibile l'opposizione a un decreto ingiuntivo poiché l'opponente, onerato di attivare la mediazione obbligatoria, non vi ha partecipato personalmente né tramite delegato, comparendo solo tramite difensore. Tale presenza è ritenuta insufficiente in quanto la mediazione richiede un contatto diretto tra le parti per essere efficace. Di conseguenza, il decreto ingiuntivo è confermato ed esecutivo, mentre l'istituto bancario è condannato al versamento del contributo unificato.

Data sentenza: 26/06/2017
Curia: Tribunale di Reggio Emilia
Giudice: Simona Boiardi
Argomento/i: Comparizione dei soli avvocati nel primo incontro +4
Materia/e: Contratto bancario +1

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Mediazione demandata dal Giudice: necessaria la presenza personale delle Parti e l’effettiva partecipazione alla procedura

Il Tribunale di Roma ha disposto la mediazione obbligatoria in una causa per responsabilità medica e infezione ospedaliera, sottolineando che tale procedura non è un semplice invito ma un ordine giudiziale. Il giudice ha ribadito l'obbligo di partecipazione personale delle parti, assistite dai difensori, escludendo la sola presenza degli avvocati e limitando il tentativo di conciliazione al solo incontro informativo. Tale obbligo si estende pienamente anche alla Pubblica Amministrazione.

Data sentenza: 27/06/2017
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Massimo Moriconi
Argomento/i: Effettivo svolgimento del primo incontro +4
Materia/e: Responsabilità medica

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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