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Se la parte non provvede a comunicare il nuovo domicilio dopo lo sfratto la notifica all’avvocato dell’istanza di mediazione è regolate

Mediazione obbligatoria: valido l’invio dell’istanza all’avvocato
Quando un giudizio prevede la mediazione obbligatoria e la parte convenuta non ha comunicato il suo nuovo indirizzo, la domanda di mediazione inviata tramite PEC al domicilio eletto presso il suo avvocato deve considerarsi valida. Questo perché, in assenza di altre indicazioni, tale modalità è ritenuta un “mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione” e l’unico modo praticabile per informare la controparte dell’avvio della mediazione. Lo ha specificato il Tribunale di Termini Imerese nella sentenza n. 1106/2025.

Sfratto per morosità: il giudice invita le parti ad avviare la mediazione
Una locatrice intima lo sfratto per morosità, chiedendo il rilascio dell’immobile e il pagamento dei canoni non corrisposti. La conduttrice si costituisce in giudizio contestando la morosità e attribuendola a un presunto inadempimento della locatrice, che non avrebbe eseguito lavori di manutenzione essenziali, dati i gravi danni da infiltrazioni e umidità nell’immobile. Il Tribunale ordina il rilascio dell’immobile e invita le parti a intraprendere il procedimento di mediazione obbligatoria, che però si conclude con esito negativo. Successivamente, la ricorrente, confermato il rilascio dell’immobile, chiede la condanna di controparte al pagamento dei canoni fino a marzo 2021, per un totale di 6.600 euro, oltre interessi e rivalutazione. La conduttrice però eccepisce l’improcedibilità della domanda per irregolare mediazione e chiede il rigetto delle pretese avversarie, il risarcimento danni per inadempimento della locatrice e il rimborso di 750 euro per interventi di manutenzione straordinaria.

Mancata comunicazione nuovo domicilio: regolare la notifica dell’istanza al legale
L’eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla controparte viene rigettata con un’ordinanza, e quindi con la sentenza. Il Tribunale evidenzia che l’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 prevede che le comunicazioni relative alla mediazione debbano avvenire “con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione”. Allo stesso tempo, l’articolo 3, comma 3, dello stesso decreto stabilisce che gli atti del procedimento di mediazione “non sono soggetti a formalità”. Inoltre, nei casi di mediazione obbligatoria, come quello in esame, le parti devono essere assistite dai rispettivi avvocati (art. 8, comma 5). Nonostante il D.Lgs. 28/2010 non preveda espressamente la notifica della domanda di mediazione al procuratore costituito, il Tribunale desume che, data l’informalità del procedimento, la comunicazione dell’avvio della mediazione possa avvenire con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nel caso specifico, la conduttrice, dopo aver dichiarato il rilascio dell’immobile tramite raccomandata in data 13 marzo 2021, non ha indicato l’indirizzo del suo nuovo domicilio per le comunicazioni. Di conseguenza, la notifica dell’istanza di mediazione, avvenuta tramite PEC al domicilio eletto presso il procuratore costituito in data 29 marzo 2021, deve ritenersi regolare. Il Tribunale considera tale notifica un “mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione” e, in assenza di altre indicazioni da parte della resistente, l’unico mezzo possibile per portarla a conoscenza dell’avvio del procedimento.

Leggi anche: Invito in mediazione: alla parte o all’avvocato? Cosa dice la giurisprudenza

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Domicilio presso il procuratore

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Mediazione obbligatoria: in mancanza del nuovo domicilio vale quello eletto presso il procuratore

Il Tribunale di Termini Imerese, con la sentenza n.1106/2025, ha stabilito che l'invio dell'istanza di mediazione obbligatoria tramite PEC all'avvocato della controparte è valido qualora quest'ultima, dopo uno sfratto, non abbia comunicato il nuovo domicilio. Poiché il procedimento di mediazione è informale e richiede l'assistenza legale, tale modalità è considerata un mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione e l'unico modo praticabile per informare la parte dell'avvio dell'iter.

Data sentenza: 20/07/2025
Curia: Tribunale di Termini Imerese
Giudice: Donatella Parla
Argomento/i: Domicilio presso il procuratore
Materia/e: Mediazione obbligatoria

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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