La mediazione civile introdotta dall’art. 5-bis D.Lgs. 28/2010 non si estende alle cause di lavoro: lo ribadisce il Tribunale di Roma respingendo l’opposizione a decreto ingiuntivo per oltre 58.000 euro

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Mediazione obbligatoria nelle cause di lavoro: il quadro normativo dopo la riforma Cartabia

Con la riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) è stato introdotto nel D.Lgs. 28/2010 il nuovo art. 5-bis, che disciplina la mediazione nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo. La norma stabilisce che l’onere di attivare la procedura di mediazione grava sulla parte che ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo, ribaltando così l’approccio precedente.

Questa innovazione ha generato in sede applicativa alcuni tentativi di estenderne la portata anche al contenzioso lavoristico. Il Tribunale di Roma, con la sentenza in commento, pone un argine netto a tali interpretazioni estensive, confermando un principio che, sebbene consolidato, merita di essere ribadito con chiarezza: le cause di lavoro restano fuori dall’ambito applicativo della mediazione obbligatoria civile e commerciale.

Il caso: opposizione a decreto ingiuntivo per crediti da rapporto di lavoro

La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma per la somma di € 58.695,38, oltre spese e accessori, in favore di un lavoratore nei confronti del proprio ex datore di lavoro.

La società opponente ha chiesto la revoca del decreto articolando tre distinti motivi di opposizione:

  1. Mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. La società sosteneva che, in applicazione dell’art. 5-bis D.Lgs. 28/2010 così come riformato dal D.Lgs. 150/2022, il lavoratore avrebbe dovuto avviare la procedura di mediazione prima di procedere in giudizio, con conseguente improcedibilità della domanda.
  2. Difetto di legittimazione passiva. L’opponente eccepiva di non essere il soggetto tenuto al pagamento, avendo ceduto a un’altra società, nel novembre 2024, un ramo d’azienda al quale era addetto il lavoratore.
  3. Erronea quantificazione del credito al lordo delle ritenute. In via subordinata, la società contestava che il credito fosse stato calcolato al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, chiedendone la rideterminazione al netto.

Il lavoratore si è costituito chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma integrale del decreto ingiuntivo.

La mediazione civile non si applica alle controversie di lavoro: perché il primo motivo è infondato

Il Giudice respinge il primo motivo di opposizione definendolo «manifestamente infondato», con una motivazione lineare ma di sicuro impatto pratico.

L’art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 — richiamato dall’opponente — riguarda la mediazione civile e commerciale. Le controversie di lavoro non sono menzionate in alcun punto della norma e seguono una procedura autonoma, disciplinata dal codice di procedura civile (artt. 409 ss.) e da leggi speciali, che non contempla la mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità.

Nelle cause di lavoro è sì possibile ricorrere alla negoziazione assistita, ma — e questo è un punto dirimente — essa non è obbligatoria. Il tentativo obbligatorio di conciliazione, già previsto dall’art. 410 c.p.c., ha natura e funzione del tutto diversa rispetto alla mediazione civile.

La distinzione non è di poco conto sul piano pratico: un’erronea sovrapposizione tra i due istituti potrebbe portare a paralizzare ingiustificatamente l’accesso alla tutela giurisdizionale per i lavoratori, compromettendo diritti fondamentali riconosciuti dall’ordinamento.

Cessione di ramo d’azienda e legittimazione passiva del cessionario: l’art. 2112 c.c. non lascia dubbi

Il secondo motivo di opposizione — il difetto di legittimazione passiva — viene ugualmente rigettato, con un ragionamento che ricostruisce i principi cardine dell’art. 2112 del codice civile in materia di trasferimento d’azienda.

La società opponente aveva ceduto, in data 19 novembre 2024, un proprio ramo d’azienda a un terzo soggetto. Il lavoratore aveva rassegnato le dimissioni nel gennaio 2025, quando il suo datore di lavoro formale era già la società cessionaria — ovvero la stessa opponente. Le buste paga, la certificazione unica e il modulo di recesso UNILAV lo provavano documentalmente, senza margini di incertezza.

Il Giudice chiarisce che tale circostanza non esclude la legittimazione passiva dell’opponente, anzi la conferma. L’art. 2112, comma 5, c.c. stabilisce espressamente che le tutele previste per il trasferimento d’azienda si applicano anche al trasferimento di una sua parte. Ne consegue che cedente e cessionario rispondono in solido per i crediti di lavoro maturati anteriormente alla cessione.

Quanto alla tesi del litisconsorzio necessario — ovvero l’obbligo di evocare in giudizio anche il cedente — il Tribunale la respinge richiamando una giurisprudenza di legittimità ormai consolidata (Cass. n. 20860/2018; Cass. n. 10803/2020): l’obbligazione solidale passiva genera rapporti giuridici distinti tra loro connessi, ma sempre scindibili sul piano processuale. Il lavoratore può liberamente scegliere contro quale dei condebitori agire, senza che sia necessaria la partecipazione di entrambi al giudizio.

Le buste paga e il CUD come prova documentale del credito: valore probatorio e limiti

Il terzo pilastro della decisione riguarda la quantificazione del credito e il suo valore probatorio. L’opponente non aveva formulato alcuna contestazione specifica sui conteggi elaborati dal lavoratore, limitandosi a contestare il criterio di calcolo (lordo invece di netto).

Il Giudice ricorda che nel rito del lavoro vige l’onere della specifica contestazione dei conteggi avversariali (artt. 167 e 416 c.p.c.): la mancata o generica contestazione rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando il giudice (Cass. n. 563/2012; Cass. n. 6332/2014). Una contestazione tardiva — formulata solo in sede di opposizione — è inammissibile.

Sul valore probatorio delle buste paga, la sentenza richiama un orientamento consolidatissimo: i prospetti paga costituiscono piena prova dell’esistenza e dell’entità del credito retributivo nei confronti del datore di lavoro, in forza dell’art. 2 della L. 5 gennaio 1953, n. 4, e dell’art. 2709 c.c. (Cass. n. 991/2016; Cass. n. 15523/2012; Cass. n. 2239/2017). Le stesse regole si applicano al CUD (Cass. n. 4495/2019).

Crediti di lavoro al lordo delle ritenute: un principio consolidato che non ammette deroghe

La richiesta di ricalcolo al netto viene respinta con richiamo a un principio altrettanto consolidato: l’accertamento e la liquidazione dei crediti per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali sia di quelle previdenziali a carico del lavoratore.

Il motivo è strutturale: le ritenute fiscali attengono al rapporto tributario tra contribuente ed erario, non a quello civilistico tra datore e lavoratore. Esse saranno dovute dal lavoratore solo nel momento in cui le somme verranno effettivamente percepite, con applicazione del criterio di cassa (Cass. n. 16489/2014). Quanto alle ritenute previdenziali, la trattenuta è consentita al datore solo in caso di tempestivo pagamento del contributo ai sensi dell’art. 19 della L. 218/1952.

Poiché la società non aveva provveduto al pagamento, il principio del lordo trova piena applicazione.

Il rito del lavoro e la pronuncia immediata della sentenza: nessuna violazione del diritto di difesa

In chiusura, il Giudice dedica un passaggio al rito del lavoro e alla sua logica acceleratoria, ricordando che nel processo del lavoro vige il divieto delle udienze di mero rinvio. Ogni udienza — compresa la prima — è destinata alla discussione e all’immediata pronuncia della sentenza (Cass. n. 27457/2006). Il giudice non è tenuto a invitare le parti alla precisazione delle conclusioni prima della pronuncia, che può avvenire al termine dell’udienza stessa, senza che ciò integri alcuna violazione del diritto di difesa (Cass. n. 13708/2007; Cass. n. 25575/2008).

Conclusioni: l’opposizione è rigettata e il decreto ingiuntivo confermato integralmente

Il Tribunale di Roma respinge l’opposizione su tutti e tre i motivi e conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 5411/2025, condannando la società opponente al pagamento delle spese del giudizio di opposizione, liquidate in € 7.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA. Il Giudice esclude invece i presupposti per il risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

La sentenza rappresenta un utile promemoria per i pratici del diritto su tre fronti: l’inapplicabilità della mediazione obbligatoria al rito del lavoro anche dopo la riforma Cartabia; la piena responsabilità del cessionario di ramo d’azienda per i crediti del lavoratore; e la forza probatoria delle buste paga, che il datore di lavoro — avendo egli stesso redatto — non può disconoscere.

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Controversie di lavoro escluse dalla mediazione obbligatoria: la riforma Cartabia non cambia il rito del lavoro

Nelle controversie di lavoro, l'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010, introdotto dalla riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022), non trova applicazione, in quanto tale norma riguarda esclusivamente la mediazione civile e commerciale. Le cause di lavoro seguono un rito speciale che non prevede la mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità. Il datore di lavoro cessionario di un ramo d'azienda risponde solidalmente dei crediti del lavoratore maturati prima della cessione ai sensi dell'art. 2112 c.c., senza che ciò integri un'ipotesi di litisconsorzio necessario con il cedente. I prospetti paga e il CUD costituiscono piena prova documentale dell'esistenza e dell'entità del credito retributivo, il cui accertamento deve avvenire al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.

Data sentenza: 06/02/2026
N° sentenza: N. 1400-2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Mediazione obbligatoria

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

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Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
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Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
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Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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